Bonus psicologo 2024: una mano per stare meglio

Bonus psicologo 2024: una mano per stare meglio

Immagina di aver bisogno di una mano per affrontare un momento difficile, un po' come quando ti serve una stampella per camminare se la gamba ti fa male. Ecco, il bonus psicologo è proprio questo: un aiuto per prenderti cura della tua mente, proprio come ti prendi cura del tuo corpo.

A chi serve?

06/03/24

Modello 730/2024: novità, scadenza e istruzioni

La bozza del modello 730/2024 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 22 dicembre 2023. Il documento recepisce le novità fiscali relative all'anno d'imposta 2023, tra cui la tassazione agevolata delle mance, la ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, la riduzione del limite di spesa per il bonus mobili ed elettrodomestici, le modifiche al regime forfettario e all'introduzione della flat tax incrementale.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi resta fissata al 30 settembre.

05/02/24

Colf e badanti, aumenti 2024: ecco quanto in più

Aumenti retributivi colf e badanti 2024: contenuti ma necessari

A partire dal 1° gennaio 2024, gli aumenti retributivi per colf e badanti saranno contenuti. L'8 gennaio è stato siglato, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita. Nel complesso, i valori minimi retributivi crescono rispetto al 2023 dello 0,56%, che corrisponde all'80'% dell'indice Istat (0,70%).

Ecco alcuni esempi di aumenti:

05/02/24

Decreto Rilancio: Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario

(Art. 68 che modifica gli art. da 19 e 21 DL 18/2020)

 

Ulteriore periodo di integrazione salariale

I datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa con causale COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-19"),oltre alle 9 settimane già concesse dal DL Cura Italia, alle seguenti condizioni:

03/06/20

DECRETO RILANCIO: Cassa Integrazione in Deroga

(Art. 70 e 71 che modificano art. 22 del DL 18/2020)

Ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga (art. 70)

Il trattamento di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19" può essere concesso per 

03/06/20

DIS – COLL

Disoccupazione co.co.co collaboratori DIS COLL DIS-COLL

DIC-COLL è una indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, per cause non imputabili al lavoratore, abbiano perduto la propria occupazione.Questa indennità spetta a tutte le categorie precedentemente elencate purché siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

25/05/20

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - CIGO

Cassa integrazione guadagni ordinaria cigo c.i.g.o.

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.

Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:

08/05/20

Cassa integrazione Guadagni CIG

Cassa integrazione guadagni cig c.i.g.

La cassa integrazione guadagni, in breve C.I.G. ,  è un ammortizzatore sociale previsto nel nostro ordinamento che consiste in una prestazione economica erogata per sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione delle attività lavorative di una azienda.

08/05/20

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in DEROGA – CIGD

Cassa integrazione guadagni in deroga cigd c.i.g.d.

La cassa Integrazione Guadagni in Deroga, CIGD, è una forma di integrazione salariale introdotta dal Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n. 8347, 3a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ORDINARI perché:

08/05/20

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - CIGS

La cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una forma di integrazione retributiva per lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e di riorganizzazione o per chi è in contratti di solidarietà di tipo A.

Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni per poter fruire di tale strumento come previsto dal d.lgs. 148/2015.

08/05/20

Sospensione del pagamento Mutui e Prestiti

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

09/04/20

Bonus psicologo 2024: una mano per stare meglio

Immagina di aver bisogno di una mano per affrontare un momento difficile, un po' come quando ti serve una stampella per camminare se la gamba ti fa male. Ecco, il bonus psicologo è proprio questo: un aiuto per prenderti cura della tua mente, proprio come ti prendi cura del tuo corpo.

A chi serve?

Dai bambini agli anziani, italiani o stranieri che vivono in Italia. L'unica cosa importante è avere un valore ISEE non superiore ai 50000 euro, un documento che dice quanto guadagni tu e la tua famiglia. Se hai un ISEE basso, il bonus è più grande.

Quanto vale?

Può arrivare fino a 1.500 euro, dipende sempre dall'ISEE. Con questi soldi puoi pagare le sedute di uno psicologo, proprio come se pagassi una visita dal dottore.

Precisamente gli importi sono :

  • ISEE fino a 15.000 euro: bonus di 1.500 euro;
  • ISEE da 15.001 a 30.000 euro: bonus di 1.000 euro;
  • ISEE da 30.001 a 50.000 euro: bonus di 600 euro

Come si fa a chiedere?

Basta andare sul sito dell'INPS con SPID, CIE o CNS, che sono dei modi sicuri per accedere ai siti web della pubblica amministrazione. Se non li hai, puoi richiederli, oppure puoi andare presso i nostri centri CAF/PATRONATO e C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per fare la domanda, quindi non aspettare troppo!

Se la tua domanda viene accettata, l'INPS ti invierà un buono elettronico che potrai usare per pagare le sedute di psicoterapia. Lo psicologo che scegli deve essere iscritto all'Albo e aver aderito all'iniziativa.

Ricorda:

  • Il bonus psicologo non è un regalo, ma un aiuto per chi ha bisogno di sostegno psicologico.
  • Non sostituisce le cure mediche o psicoterapeutiche.
  • Se hai dubbi o domande, puoi contattare il Contact Center INPS o un Patronato.

Perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Prendersi cura di sé stessi significa anche prendersi cura della propria mente.

06/03/2024

La bozza del modello 730/2024 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 22 dicembre 2023. Il documento recepisce le novità fiscali relative all'anno d'imposta 2023, tra cui la tassazione agevolata delle mance, la ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, la riduzione del limite di spesa per il bonus mobili ed elettrodomestici, le modifiche al regime forfettario e all'introduzione della flat tax incrementale.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi resta fissata al 30 settembre.

Tassazione delle mance

La bozza del modello 730/2024 recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di tassazione delle mance.

Dal 1° luglio 2023, le mance corrisposte ai dipendenti del settore privato di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 5%, con tetto massimo del 25% del reddito percepito nell'anno per il lavoro svolto.

In precedenza, le mance erano soggette a tassazione ordinaria, con aliquota progressiva.

Lavoro sportivo

La bozza del modello 730/2024 recepisce anche le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro sportivo.

In particolare, il documento prevede che i redditi conseguiti dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La novità si applica ai redditi conseguiti a partire dal 1° gennaio 2023.

Bonus mobili ed elettrodomestici

La bozza del modello 730/2024 tiene conto della riduzione del limite di spesa per il bonus mobili ed elettrodomestici, che dal 1° gennaio 2024 è pari a 5.000 euro.

In precedenza, il limite di spesa era pari a 8.000 euro.

Regime forfettario

La bozza del modello 730/2024 recepisce le modifiche apportate alla disciplina del regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2023.

In particolare, il documento prevede che il limite di ricavi per l'accesso al regime forfettario è pari a 85.000 euro per il 2023.

In precedenza, il limite era pari a 65.000 euro.

Flat tax incrementale

La bozza del modello 730/2024 recepisce anche l'introduzione della flat tax incrementale, una misura che ha permesso, per il 2023, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Conclusioni

La bozza del modello 730/2024 recepisce le novità fiscali relative all'anno d'imposta 2023.

I contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi dovranno prestare attenzione alle nuove regole previste dal documento, in particolare alla tassazione agevolata delle mance, alla ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, alla riduzione del limite di spesa per il bonus mobili ed elettrodomestici, alle modifiche al regime forfettario e all'introduzione della flat tax incrementale.

05/02/2024

Aumenti retributivi colf e badanti 2024: contenuti ma necessari

A partire dal 1° gennaio 2024, gli aumenti retributivi per colf e badanti saranno contenuti. L'8 gennaio è stato siglato, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita. Nel complesso, i valori minimi retributivi crescono rispetto al 2023 dello 0,56%, che corrisponde all'80'% dell'indice Istat (0,70%).

Ecco alcuni esempi di aumenti:

  • Collaboratore domestico, inquadrato nel livello B, con mansioni di colf ad ore: aumento di 0,04 euro l'ora, da 6,58 a 6,62 euro l'ora.
  • Badante convivente per persona non autosufficiente, inquadrata nel livello Cs: aumento di 6,28 euro al mese, da 1.120,76 a 1.127,04 euro al mese.

Motivazioni degli aumenti

Gli aumenti retributivi per colf e badanti sono stati definiti sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per i servizi relativi alla cura della persona. L'indice Istat, nel 2023, è cresciuto del 0,70%. La Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo ha deciso di riconoscere ai lavoratori domestici l'80% di tale variazione, pari a 0,56%.

La decisione della Commissione è stata criticata da alcune associazioni di datori di lavoro, che hanno ritenuto gli aumenti insufficienti a compensare l'aumento del costo della vita. Tuttavia, la Commissione ha sostenuto che gli aumenti sono necessari per garantire ai lavoratori domestici un reddito dignitoso, ma che è anche necessario evitare di aggravare la situazione economica delle famiglie che assumono colf e badanti.

Effetti degli aumenti

Gli aumenti retributivi per colf e badanti avranno un impatto significativo sulle famiglie che assumono questi lavoratori. In particolare, le famiglie che già pagano i minimi retributivi dovranno sostenere un aumento delle spese.

Secondo una stima di Federcolf, l'aumento retributivo medio per una colf a ore, inquadrata nel livello B, sarà di circa 50 euro all'anno. Per una badante convivente per persona non autosufficiente, inquadrata nel livello Cs, l'aumento retributivo sarà di circa 750 euro all'anno.

Contrasto all'evasione contributiva

La manovra di bilancio 2024 prevede anche novità per il contrasto all'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico. In particolare, l'Inps e l'Agenzia delle Entrate realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie. Ciò consentirà di verificare in modo più efficace la regolarità dei rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, l'Inps e l'Agenzia delle Entrate svolgeranno analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

Conclusioni

Gli aumenti retributivi per colf e badanti 2024 sono contenuti, ma necessari per garantire ai lavoratori domestici un reddito dignitoso. Tuttavia, gli aumenti avranno un impatto significativo sulle famiglie che assumono questi lavoratori.

La novità della piena interoperabilità delle banche dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un passo importante per il contrasto all'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico.

05/02/2024

La legge di bilancio 2024 introduce una serie di novità fiscali, che riguardano principalmente i contribuenti privati e le imprese, come:

 Facilità per l'acquisto della prima casa

  • Per le famiglie numerose, con almeno tre figli di età inferiore a 21 anni, è prevista una maggiore garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, fino all'80% della quota capitale, nel caso di limite di finanziabilità superiore all'80% del valore dell'immobile.
  • Per i lavoratori dipendenti con figli, è previsto un limite di spesa per i beni ceduti o prestati dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, innalzato rispettivamente a 2.000 e 1.000 euro

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

  • Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore, pari a 6 punti percentuali, con un incremento, per i lavoratori con retribuzione imponibile mensile non superiore a 1.923 euro, di un ulteriore punto percentuale.

Benefici per il settore turistico

  • Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
  • Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è previsto un'aliquota Iva ridotta al 10% per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti.

Altre misure fiscali

  • È prevista la proroga dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) al 1° luglio 2024.
  • È previsto un aumento delle accise sui tabacchi, con un incremento dell'importo specifico fisso per unità di prodotto, che passa da 28,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette.
  • È prevista la riduzione della deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires ed Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • È prevista la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con aliquote agevolate del 16%.
  • È previsto un credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico, con aliquote non inferiori al 20% e non superiori al 40%.
  • È prevista la revisione delle regole per l'accesso al credito d'imposta per le opere cinematografiche e audiovisive.
  • È prevista la coniazione di nuove monete per collezionisti, aventi corso legale solo in Italia.
  • È prevista la modifica delle regole per la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate.
  • È prevista la piena interoperabilità delle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps, per contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico.
  • È prevista un'aliquota maggiorata della cedolare secca per gli affitti brevi, che passa dal 21 al 26%.

Ritenute

La legge aumenta la ritenuta d'acconto sui bonifici diretti a soggetti che operano in regime forfettario, passando dall'8% all'11%. Inoltre, estende la ritenuta d'acconto sulle provvigioni anche agli agenti di assicurazione.

Imposte

Aumenta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, passando dallo 0,76% all'1,06%. Inoltre, introduce un'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia, pari al 4 per mille annuo.

Modifiche al Tuir

La legge specifica che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Inoltre, estende il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Infine, stabilisce che, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.

Immatricolazione veicoli

La legge prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati esteri, la relativa richiesta sia corredata di copia del modello F24 per il versamento dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Compensazioni

La legge prevede che le compensazioni di crediti d'imposta, contributi e imposte devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, esclude dalla facoltà di compensazione i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori a 100mila euro.

Esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni Intra

La legge estende l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie anche ai casi in cui il contribuente abbia comunicato la cessazione dell'attività nei 12 mesi precedenti.

Potenziamento del recupero coattivo

La legge prevede che l'agente della riscossione possa avvalersi di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di potenziare l'azione di recupero coattivo.

 Per le famiglie

  • Un incremento del bonus asili nido a 2.100 euro annue per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
  • Un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • L’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, dalla determinazione dell’Isee.

Per le imprese

  • Un credito d’imposta a favore della Zes (Zona Economica Speciale) unica del Mezzogiorno, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.
  • Una proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Per il territorio

  • Un contributo per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023, fino ad un massimo di 20mila euro per i soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro per i soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
  • La possibilità di erogare, per importi superiori, finanziamenti agevolati sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  • La concessione di un credito di imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

11/01/2024

(Art. 70 e 71 che modificano art. 22 del DL 18/2020)

Ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga (art. 70)

Il trattamento di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19" può essere concesso per 

  • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;

Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).

 

Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale (art. 70)

Il trattamento in deroga è concesso per i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

 

Gestione delle domande di trattamento CIGD direttamente dall'INPS (art. 71)

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

 

La domanda di concessione del trattamento in deroga di cui al DL 34/2020 potrà essere trasmessa decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione introdotta in modifica dell'art. 22 del DL 18/2020. La domanda andrà trasmessa alla sede Inps territorialmente competente e non più alle Regioni.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande (art.71)

Decorsi i predetti trenta giorni (si presume di adeguamento della procedura INPS), la domanda CIGD ex DL 34/2020 e' trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.

 

Anticipazione in acconto dell'integrazione richiesta per il periodo della domanda  (art.71)

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

 

Modifica ai termini di trasmissione mod. SR41 (Art. 70)

Il datore di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (saldo a conguaglio e al netto dell'acconto 40%) , secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilita' successiva a quella in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale.

 

Pagamento anticipato per le imprese multilocalizzate (Art. 70)

Ai sensi del nuovo comma 6-bis DL 18/2020, ai soli datori di lavoro che abbiano unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale potrà essere concessa la possibilità di anticipare il trattamento CIGD che ricordiamo sarà sempre concesso dal Ministero del Lavoro.

03/06/2020

(Art. 68 che modifica gli art. da 19 e 21 DL 18/2020)

 

Ulteriore periodo di integrazione salariale

I datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa con causale COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-19"),oltre alle 9 settimane già concesse dal DL Cura Italia, alle seguenti condizioni:

  • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;

Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).

ANF riconosciuti in costanza di trattamento di Assegno Ordinario

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

 

Obbligo di espletare la procedura sindacale 

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 19 comma 2 periodo primo riguardo la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
L'art. 68 comma 1 lett. c modifica, con decorrenza 19/05/2020, i termini ordinari di presentazione delle domande abrogando il precedente arco temporale dei 4 mesi e pertanto rimettendo al nuovo termine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione /sospensione;

 

Per quanto riguarda le domande con pagamento diretto, all'art. 71 DL 34/2020 si dispone la modifica del DL 18/2020 con l'art. 22-quinquies in base a cui la medesima scadenza sopra indicata dovrà essere seguita anche dalle domande presentate a decorrere dal 18/06/2020-

 

Qualora la domanda sia presentata oltre i nuovi termini sopra indicati, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

 

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis (non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione).

Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

03/06/2020
Disoccupazione co.co.co collaboratori DIS COLL DIS-COLL

DIC-COLL è una indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, per cause non imputabili al lavoratore, abbiano perduto la propria occupazione.Questa indennità spetta a tutte le categorie precedentemente elencate purché siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • Almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, da calcolare nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

Non Spetta, invece, a:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita IVA;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa, viene corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi, oppure per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Questo sostegno al reddito decorre:

  • Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, solo se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • Dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma sempre entro i termini di legge.

L’indennità di disoccupazione corrisposta è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito percepito è inferiore a 1227,55 € per il 2020 rivalutato di anno in anno; mentre per redditi che superano la cifra di 1227,55 € la quota che spetta è pari al 75% poi maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1227,55 €; comunque l’importo massimo previsto per la DIS-COLL non può superare 1335,40 € per il 2020.

La Domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, ma se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi riprende l’indennizzo fino al termine della parte residua. I 68 giorni decorrono alla data di cessazione della maternità o di degenza ospedaliera, se l’evento cade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

25/05/2020
Cassa integrazione guadagni in deroga cigd c.i.g.d.

La cassa Integrazione Guadagni in Deroga, CIGD, è una forma di integrazione salariale introdotta dal Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n. 8347, 3a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ORDINARI perché:

  • Non incluse nelle liste all’origine della CASSA INTEGRAZIONE
  • Hanno terminato il periodo di fruizione delle tutele ordinarie

La CIGD può essere concessa ai lavoratori subordinati con una anzianità di almeno 12 mesi (salvo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1, Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n 83473) presso l’azienda e con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e i lavoratori somministrati.

La richiesta di attivare il trattamento CIGD può avere luogo da parte dei:

  • soggetti giuridici qualificati come imprese, ex art 2082 c.c.;
  • dai piccoli imprenditori, art 2083 c.c., come coltivatori diretti del fondo, artigiani o piccoli commercianti;
  • dalle cooperative sociali con riferimento ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato.

L’integrazione viene calcolata in base alle ore di lavoro non svolto tra le ZERO e il limite dell’orario contrattuale e comunque non superando le 40 ore settimanali, mentre viene riconosciuta l’80 % dell’indennità oraria, comprensiva eventuali ratei di mensilità aggiuntive. In ogni caso, l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per diminuzione orario di lavoro o per sospensione dell’attività a causa di:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • Situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • Crisi aziendali;
  • Ristrutturazione o riorganizzazione.

La richiesta deve essere fatta entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.

08/05/2020

La cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una forma di integrazione retributiva per lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e di riorganizzazione o per chi è in contratti di solidarietà di tipo A.

Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni per poter fruire di tale strumento come previsto dal d.lgs. 148/2015.

La CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti delle seguenti aziende che abbiano avuto in organico una media di 15 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2.  imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
  3.  imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4.  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5.  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6.  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7.  imprese di vigilanza;

O delle aziende che mediamente avevano in organico 50 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

Mentre le seguenti categorie indipendentemente dal numero dei dipendenti in organico:

  1. Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  2. Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Il trattamento di questa indennità straordinaria di integrazione salariale non può superare i 24 mesi su 5 anni mobili, contando anche la CIGO. Il limite si può alzare a 36 mesi se la CIGS viene utilizzata per casuale contratto di solidarietà, mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese dell’art. 10 del Decreto citato, per ciascuna unità produttiva non si possono superare i 30 mesi su base di 5 anni mobili.

08/05/2020
Cassa integrazione guadagni ordinaria cigo c.i.g.o.

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.

Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:

  • Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • Mancanza di materie prime o componenti;
  • Eventi meteo;
  • Sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

La CIGO può essere concessa anche per le unità produttive dove, a seguito di una stipula di un contratto di solidarietà (distinta per lavoratore e con una durata superiore a 3 mesi), si ha una riduzione di lavoro; tuttavia, dove vi è una coesistenza tra CIGO e solidarietà, la riduzione del lavoro viene conteggiata per intero come giornate di CIGO.

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, essa è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominatavi. Questa diversità deve sussistere dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

La Cassa Integrazione guadagni ordinaria è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogare di 3 mesi alla volta fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Importante ricordare che per ciascuna unità produttiva, il trattamento Ordinario (CIGO) e quello straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, d.lgs.148/20515, oppure 30 mesi (comma 2 dello stesso articolo) per le seguenti imprese:

  • industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (articolo 22, comma 5, d.lgs. 148/2015).

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24, ha confermato (come già previsto dalla circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58), ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO (articolo 12, comma 1-4, d.lgs. 148/2015), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (articolo 12, comma 5, d.lgs. 148/2015).

08/05/2020

Pagine

62