Sospensione del pagamento Mutui e Prestiti

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti: dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
- 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.
Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.