CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - CIGS

La cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una forma di integrazione retributiva per lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e di riorganizzazione o per chi è in contratti di solidarietà di tipo A.
Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni per poter fruire di tale strumento come previsto dal d.lgs. 148/2015.
La CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti delle seguenti aziende che abbiano avuto in organico una media di 15 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda:
- imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza;
O delle aziende che mediamente avevano in organico 50 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda:
- Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;
Mentre le seguenti categorie indipendentemente dal numero dei dipendenti in organico:
- Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.
Il trattamento di questa indennità straordinaria di integrazione salariale non può superare i 24 mesi su 5 anni mobili, contando anche la CIGO. Il limite si può alzare a 36 mesi se la CIGS viene utilizzata per casuale contratto di solidarietà, mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese dell’art. 10 del Decreto citato, per ciascuna unità produttiva non si possono superare i 30 mesi su base di 5 anni mobili.