DIS – COLL

Disoccupazione co.co.co collaboratori DIS COLL DIS-COLL

DIC-COLL è una indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, per cause non imputabili al lavoratore, abbiano perduto la propria occupazione.Questa indennità spetta a tutte le categorie precedentemente elencate purché siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • Almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, da calcolare nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

Non Spetta, invece, a:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita IVA;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa, viene corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi, oppure per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Questo sostegno al reddito decorre:

  • Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, solo se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • Dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma sempre entro i termini di legge.

L’indennità di disoccupazione corrisposta è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito percepito è inferiore a 1227,55 € per il 2020 rivalutato di anno in anno; mentre per redditi che superano la cifra di 1227,55 € la quota che spetta è pari al 75% poi maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1227,55 €; comunque l’importo massimo previsto per la DIS-COLL non può superare 1335,40 € per il 2020.

La Domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, ma se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi riprende l’indennizzo fino al termine della parte residua. I 68 giorni decorrono alla data di cessazione della maternità o di degenza ospedaliera, se l’evento cade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

25/05/2020
51