DIS – COLL

DIC-COLL è una indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, per cause non imputabili al lavoratore, abbiano perduto la propria occupazione.Questa indennità spetta a tutte le categorie precedentemente elencate purché siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- Almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, da calcolare nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
Non Spetta, invece, a:
- Collaboratori titolari di pensione;
- Titolari di partita IVA;
- Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
L’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa, viene corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi, oppure per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
Questo sostegno al reddito decorre:
- Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, solo se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- Dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma sempre entro i termini di legge.
L’indennità di disoccupazione corrisposta è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito percepito è inferiore a 1227,55 € per il 2020 rivalutato di anno in anno; mentre per redditi che superano la cifra di 1227,55 € la quota che spetta è pari al 75% poi maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1227,55 €; comunque l’importo massimo previsto per la DIS-COLL non può superare 1335,40 € per il 2020.
La Domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, ma se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi riprende l’indennizzo fino al termine della parte residua. I 68 giorni decorrono alla data di cessazione della maternità o di degenza ospedaliera, se l’evento cade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.