CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - CIGO

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.
Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:
- Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- Mancanza di materie prime o componenti;
- Eventi meteo;
- Sciopero di un reparto o di altra impresa;
- Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.
La CIGO può essere concessa anche per le unità produttive dove, a seguito di una stipula di un contratto di solidarietà (distinta per lavoratore e con una durata superiore a 3 mesi), si ha una riduzione di lavoro; tuttavia, dove vi è una coesistenza tra CIGO e solidarietà, la riduzione del lavoro viene conteggiata per intero come giornate di CIGO.
Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, essa è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominatavi. Questa diversità deve sussistere dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.
La Cassa Integrazione guadagni ordinaria è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogare di 3 mesi alla volta fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.
Importante ricordare che per ciascuna unità produttiva, il trattamento Ordinario (CIGO) e quello straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, d.lgs.148/20515, oppure 30 mesi (comma 2 dello stesso articolo) per le seguenti imprese:
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (articolo 22, comma 5, d.lgs. 148/2015).
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24, ha confermato (come già previsto dalla circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58), ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO (articolo 12, comma 1-4, d.lgs. 148/2015), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (articolo 12, comma 5, d.lgs. 148/2015).