N.5 Focus Lavoro e Previdenza

Modifiche alle normative per le visite mediche preventive e la sorveglianza sanitaria.

Le normative riguardanti le visite mediche preventive e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono state modificate. Le nuove disposizioni, introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), sono entrate in vigore il 12 gennaio 2025.

Congedo di paternità obbligatorio

27/01/25

CONGEDO PARENATALE MESSAGGIO 3066 DEL 04/08/2022 INPS - COSA CAMBIA DAL PRECEDENTE CONGEDO PARENTALE?

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

04/08/22

DECRETO RILANCIO

Dopo il decreto Cura Italia, il Governo Italiano ha deciso incrementare gli aiuti per le imprese e per le famiglie al fine di superare il periodo di crisi derivante dal Covid-19 attraverso il nuovo DECRETO RILANCIO del 16 maggio 2020.

Un Provvedimento straordinario dove si interviene per rinforzare vari ambiti come:

25/05/20

Compatibilità Congedo Covid-19

Sulle ultime DPCM emanate sono stati previsti dei congedi COVID-19, per mitigare la situazione di emergenza in cui viviamo. Questo congedo è a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della legge 335 del 8 agosto 1995 e dei lavoratori autonomi.

Nella circolare n. 1621 del 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione.

16/04/20

Congedo di Paternità e Congedi Parentali

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è una astensione dal Lavoro pari a 5 giorni.

Tali giorni si possono sommare al congedo di Maternità e vengono  riconosciuti quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino ovvero :

02/02/20

Congedo di Maternità e Congedi Parentali

Il Congedo di Maternità è un periodo di astenzione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità (denominato T.U.).

31/07/19

Modifiche alle normative per le visite mediche preventive e la sorveglianza sanitaria.

Le normative riguardanti le visite mediche preventive e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono state modificate. Le nuove disposizioni, introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), sono entrate in vigore il 12 gennaio 2025.

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, che permette loro di godere di un periodo di astensione dal lavoro per stare con il proprio bambino subito dopo la nascita. Si tratta di un congedo che il datore di lavoro è obbligato a concedere e che non può essere rifiutato. Questo congedo è importante non solo per il benessere della famiglia, ma anche per garantire che il padre possa sostenere la madre durante le prime settimane di vita del bambino. Ecco come funziona in dettaglio:

27/01/2025

Esenzione contributiva per madri lavoratrici: una disamina approfondita

Introduzione

La Legge di Bilancio 2024 introduce una significativa novità per le madri lavoratrici: un'esenzione contributiva che mira ad alleviare il carico finanziario e facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia. In questo articolo, analizziamo in dettaglio i requisiti, la natura, le implicazioni e gli aspetti procedurali dell'esenzione, fornendo una panoramica completa per le lavoratrici interessate e i loro datori di lavoro.

Requisiti di accesso

L'esenzione spetta alle madri lavoratrici che, al 1° gennaio 2024, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere tre o più figli di età inferiore ai 18 anni;
  • Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia nel settore privato che pubblico;
  • I figli possono essere adottivi o affidatari.

L'esenzione si estende, in via sperimentale per il solo anno 2024, anche alle madri lavoratrici con due figli, purché il più piccolo abbia meno di 10 anni. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico.

Natura dell'esenzione

L'esenzione consiste in una riduzione del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, calcolata sul minimale di retribuzione mensile previsto per il settore industria e commercio. L'ammontare massimo dell'esonero è pari a 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Importanti precisazioni:

  • L'esenzione non comporta alcuna penalizzazione ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
  • L'esonero è compatibile con altri incentivi e benefici previsti per le madri lavoratrici, cumulabile con l'assegno di maternità e con il congedo parentale.

Impatto sui datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a:

  • Dichiarare le lavoratrici aventi diritto nel sistema Uniemens, utilizzando specifici codici identificativi;
  • Versare la differenza tra l'ammontare dei contributi dovuti e l'importo dell'esenzione all'INPS.

L'esonero si applica a tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, inclusi quelli part-time e i contratti di apprendistato. Sono previste procedure per il recupero di eventuali arretrati e adeguamenti.

Obblighi delle madri lavoratrici

Le madri lavoratrici che intendono beneficiare dell'esenzione devono comunicare al datore di lavoro la propria volontà, fornendo i codici fiscali dei figli. La mancata comunicazione può comportare la revoca dell'esenzione da parte dell'INPS.

Compatibilità con altri incentivi

L'esenzione è cumulabile con altri incentivi e benefici previsti per le madri lavoratrici, quali:

  • Assegno di maternità;
  • Congedo parentale;
  • Bonus nido;
  • Detrazioni fiscali per figli a carico.

Conclusioni

L'esenzione contributiva per madri lavoratrici rappresenta un passo avanti significativo nel sostegno alla partecipazione femminile al mondo del lavoro. La misura, pur con alcune limitazioni, offre un concreto supporto alle famiglie con figli, favorendo la conciliazione tra lavoro e vita privata.

Per informazioni più specifiche e per rimanere aggiornati su eventuali evoluzioni normative, si consiglia di consultare il sito web dell'INPS e le FAQ dedicate.

 

18/02/2024

La legge di bilancio 2024 introduce una serie di novità fiscali, che riguardano principalmente i contribuenti privati e le imprese, come:

 Facilità per l'acquisto della prima casa

  • Per le famiglie numerose, con almeno tre figli di età inferiore a 21 anni, è prevista una maggiore garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, fino all'80% della quota capitale, nel caso di limite di finanziabilità superiore all'80% del valore dell'immobile.
  • Per i lavoratori dipendenti con figli, è previsto un limite di spesa per i beni ceduti o prestati dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, innalzato rispettivamente a 2.000 e 1.000 euro

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

  • Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore, pari a 6 punti percentuali, con un incremento, per i lavoratori con retribuzione imponibile mensile non superiore a 1.923 euro, di un ulteriore punto percentuale.

Benefici per il settore turistico

  • Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
  • Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è previsto un'aliquota Iva ridotta al 10% per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti.

Altre misure fiscali

  • È prevista la proroga dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) al 1° luglio 2024.
  • È previsto un aumento delle accise sui tabacchi, con un incremento dell'importo specifico fisso per unità di prodotto, che passa da 28,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette.
  • È prevista la riduzione della deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires ed Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • È prevista la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con aliquote agevolate del 16%.
  • È previsto un credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico, con aliquote non inferiori al 20% e non superiori al 40%.
  • È prevista la revisione delle regole per l'accesso al credito d'imposta per le opere cinematografiche e audiovisive.
  • È prevista la coniazione di nuove monete per collezionisti, aventi corso legale solo in Italia.
  • È prevista la modifica delle regole per la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate.
  • È prevista la piena interoperabilità delle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps, per contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico.
  • È prevista un'aliquota maggiorata della cedolare secca per gli affitti brevi, che passa dal 21 al 26%.

Ritenute

La legge aumenta la ritenuta d'acconto sui bonifici diretti a soggetti che operano in regime forfettario, passando dall'8% all'11%. Inoltre, estende la ritenuta d'acconto sulle provvigioni anche agli agenti di assicurazione.

Imposte

Aumenta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, passando dallo 0,76% all'1,06%. Inoltre, introduce un'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia, pari al 4 per mille annuo.

Modifiche al Tuir

La legge specifica che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Inoltre, estende il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Infine, stabilisce che, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.

Immatricolazione veicoli

La legge prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati esteri, la relativa richiesta sia corredata di copia del modello F24 per il versamento dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Compensazioni

La legge prevede che le compensazioni di crediti d'imposta, contributi e imposte devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, esclude dalla facoltà di compensazione i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori a 100mila euro.

Esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni Intra

La legge estende l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie anche ai casi in cui il contribuente abbia comunicato la cessazione dell'attività nei 12 mesi precedenti.

Potenziamento del recupero coattivo

La legge prevede che l'agente della riscossione possa avvalersi di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di potenziare l'azione di recupero coattivo.

 Per le famiglie

  • Un incremento del bonus asili nido a 2.100 euro annue per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
  • Un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • L’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, dalla determinazione dell’Isee.

Per le imprese

  • Un credito d’imposta a favore della Zes (Zona Economica Speciale) unica del Mezzogiorno, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.
  • Una proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Per il territorio

  • Un contributo per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023, fino ad un massimo di 20mila euro per i soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro per i soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
  • La possibilità di erogare, per importi superiori, finanziamenti agevolati sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  • La concessione di un credito di imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

11/01/2024

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

04/08/2022

Dopo il decreto Cura Italia, il Governo Italiano ha deciso incrementare gli aiuti per le imprese e per le famiglie al fine di superare il periodo di crisi derivante dal Covid-19 attraverso il nuovo DECRETO RILANCIO del 16 maggio 2020.

Un Provvedimento straordinario dove si interviene per rinforzare vari ambiti come:

  • Salute e Sicurezza:

viene previsto un aumento di investimento per potenziare la rete ospedaliera e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi sia del sistema sanitario, che della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, attraverso lo stanziamento di una cifra vicino ai 4,3 miliardi di euro.

Questi fondi sono mirati al riordino della rete ospedaliera incrementando posti letto per terapie intensive e al potenziamento dell’assistenza territoriale. In tale quadro, si prevede una assunzione fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020.

Viene rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali, e si prevedono 170 assunzioni di medici Militari.

Questo aumento ha permesso di prolungare e incrementare la spesa per le borse di Studio per medici Specializzandi degli anni 2022, 2023 e 2024.

Questo investimento dello stato permetterà di prorogare anche il periodo di validità delle prescrizioni dei medicinali classificati in Fascia A, prorogati vari piani Terapeutici per persone con disabilità.

Non solo la Sanità, ma anche la Sicurezza è stata coinvolta in questo investimento; difatti viene incrementato il Fondo per le Emergenze Nazionali destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Si incrementa di 500 unità il personale dell’operazione “STRADE SICURE”.

 

  • Sostegno alle Imprese:

il DL Rilancio prevede un investimento per creare liquidità e sostegno alle imprese italiane per permettere un rilancio all’economia italiana.

Ci sono vari interventi come il contributo a fondo perduto per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro che abbiano avuto un decremento del 33% ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Altre forme di sostegno alle aziende previste variano dal Rafforzamento patrimoniale, alla ricapitalizzazione delle imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro per SpA con Sede in Italia che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, alla cancellazione del saldo e acconto dell’Irap riguardante le imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che abbiano subito un danno economico dall’emergenza COVID-19.

Sono previste anche la riduzione degli oneri delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e l’agevolazione per gli affitti alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone stesso (leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo).

I Fondi sono previsti anche per migliorare le aziende per investimenti tecnologici, per le start-up, oltre a garantire un Pagamento dei debiti dei debiti della P.A. e altri.

  • Sostegno al lavoro:

il Decreto Rilancio ha dato delle nuove forme di aiuti, aggiungendo fondi a quelli già precedentemente previsti dal Decreto Cura Italia di marzo, per garantire la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie.

Si prorogano le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul lavoro, sull’occupazione e le indennità a sostegno di imprese e famiglie; inoltre è stata prorogata anche la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa.

Nello specifico, altri interventi del D.L. Rilancio hanno riguardato:

- l’introduzione del Reddito di Emergenza per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico, ma non hanno percepito altri aiuti;

- Cassa Integrazione viene incrementata di ulteriori 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020;

- la CIG Straordinaria, estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020;

- le NASPI e le DISCOLL che hanno termine nel periodo compreso tra il Primo marzo e il 30 aprile 2020, vengono prorogate di ulteriori 2 mesi, ma questa proroga decade se il percettore abbia beneficiato di altre indennità. L’importo della mensilità aggiuntiva è pari all’ultima mensilità percepita dalla prestazione;

- Indennità previste per aiutare tutti i lavoratori che hanno avuto una forte riduzione di produttività e non sono cumulabili con pensioni o stipendi e sono da 600 euro per il mese di Aprile per i casi previsti dal decreto, mentre nel mese di Maggio aumenta a 1000 euro per chi ha avuto una contrazione di fatturato di almeno il 33 % per i titolari di Partita Iva e anche per i Co.Co.Co.;

- Sono riconosciuti aiuti anche per le Colf e Badanti con una cifra di 500 Euro al mese per Aprile e Maggio;

- il voucher Baby Sitter, che sale da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato anche per i centri estivi, mentre per i lavoratori del settore sanitario il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro;

- l’incremento i giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi Parentali:

- prorogare con questo decreto, di ulteriori 5 mesi, la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- sostegno per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi delle imprese e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante questo periodo di crisi per la pandemia. È rivolta ai dipendenti a rischio di licenziamento, non può superare l’80 % della retribuzione e ha una durata di 12 mesi;

- la CIG in Deroga, con la previsione per le aziende sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS, dove il datore che si avvale del pagamento diretto, da parte dell’Istituto, effettua una erogazione di anticipazione della prestazione ai lavoratori;

- il Lavoro Agile per i lavoratori dipendenti nel settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, dove nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere le prestazioni in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino alla fine dello stato di emergenza da COVID-19. Per i lavoratori del settore pubblico la modalità può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato per il periodo di emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

  • Sostegno al Fisco :

Con il presente Decreto il Governo ha sospeso e differito una gamma di ritenute e versamenti, nonché ha proceduto alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Inoltre:

- vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1 gennaio 2021, le “Clausole di salvaguardia” ossia quelle che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e anche quelle previste in accise per alcuni prodotti carburanti;

  • Viene cancellato il saldo e acconto dell’Irap alle imprese la rata di saldo e di acconto dovuta a Giugno 2020 che hanno un fatturato tra 0 e 250 milioni di euro, ad esclusione di banche e assicurazioni;
  • Viene introdotta l’aliquota di detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110%  per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica;
  • È previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80 mila euro per beneficiario; stessa percentuale prevista anche lea sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per un massimo di 60 mila euro per beneficiario;
  • Per coloro che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, spetta un credito d’imposta per i fitti commerciali pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito per fitti è parametrato agli importi versati nei mesi di Marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito una riduzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento 2020 allo stesso mese dell’anno precedente. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal fatturato.
  • Viene innalzato dall’anno 2020 il limite delle compensazioni fiscali da 700 mila a 1 milione di Euro;
  • Per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico viene previsto un esonero TOSAP fino al 31 ottobre 2020;
  • Vengono incentivati investimenti per l’economia reale potenziando i PIR.
  • Si incentiva lo sviluppo per il Sud  con una maggiorazione dell’aliquote ordinaria  al 25% per le grandi imprese, 35% per medie imprese e 45% per piccole imprese. Queste nuove aliquote valgono anche per il Credito d’imposta Ricerca;
  • Si ha una riduzione IVA per i beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale, questa iva viene azzerata fino al 31 dicembre 2020
  • Sono stati sospesi i versamenti di imposte e contributi fino a Settembre. Sono sospesi anche i pignoramenti su stipendi e pensioni Fino al 31 agosto 2020; anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento sono stati sospesi, ma fino al 16 settembre.
  • Vengono prorogati i termini al 31 dicembre per notifiche atti e rinviati anche pagamenti delle aliquote d’imposta o rinviata l’entrata della sugar e plastic tax.

 

 

  • Sostegno al Turismo, istruzione e cultura:

con il decreto rilancio si è cercato di sostenere anche il turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, quindi per ovviare e migliorare la situazione è stata creata la Tax credit vacanze, cioè un credito alle famiglie con un reddito isee stabilito per il pagamento dei servizi offerte dalle strutture turistico ricettive. Inoltre è stata introdotta l’esenzione IMU per l’anno 2020 per il settore turistico ed è stato creato un fondo Turismo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività Turistico-ricettive. Ci sono altre misure come la creazione del “Fondo per la promozione del Turismo in Italia” e ulteriori aiuti sia per le aziende Termali e degli stabilimenti Balneari per adeguare gli ambienti al contenimento della Pandemia.

 

Anche l’istruzione e la Cultura hanno ricevuto fondi e misure per il rilancio.

A esempio la stabilizzazione di 16 mila insegnanti oltre a quelli già previsti, le assunzioni di 4 mila ricercatori in aggiunta ai 1600 già deliberati, oltre alla creazione del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” per il sostegno a Librerie , all’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

25/05/2020

Sulle ultime DPCM emanate sono stati previsti dei congedi COVID-19, per mitigare la situazione di emergenza in cui viviamo. Questo congedo è a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della legge 335 del 8 agosto 1995 e dei lavoratori autonomi.

Nella circolare n. 1621 del 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione.

Innanzitutto il congedo COVID-19 non può essere utilizzato negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in giornate o periodi alternati, per un totale complessivo di 15 giorni. Va, inoltre, chiarito che il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

Il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus € 600,00, di cui abbiamo parlato qui, previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS ai titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica Coronavirus.

Un secondo chiarimento, l’INPS lo formula in materia di compatibilità del congedo COVID-19 nei seguenti casi:

  • malattia: nell’eventualità l’altro genitore sia malato;
  • maternità/paternità: nell’eventualità l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità;
  • lavoro agile: nell’eventualità l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli;
  • ferie: nell’eventualità l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie;
  • aspettativa non retribuita: nell’eventualità l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni: (percettore di sostegno al reddito, disoccupato o inoccupato);
  • permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6): è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104;
  • part-time e lavoro intermittente: nell’eventualità l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.

Articolo a cura di Francesca Ferrara

16/04/2020

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è una astensione dal Lavoro pari a 5 giorni.

Tali giorni si possono sommare al congedo di Maternità e vengono  riconosciuti quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino ovvero :

  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio da parte della madre.
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile).
  • oltre ai precedenti punti tale congedo può essere fruito anche a seguito di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

 Se la madre è non lavoratrice il congedo di paternità termina dopo 3 mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Per i padri la legge 28 giugno 2012 n. 92, ha inoltre introdotto in via sperimentale misure a sostegno della genitorialità che sono state prorogate anche per il 2019 dalla legge 145/2018  (legge di bilancio 2019) per il dettaglio delle quali si rinvia alla pagina relativa al Congedo papà.(fonte INPS)

Come fare richiesta in alternativa alla madre nelle diverse casistiche:

  • Caso di morte o grave infermità della madre : Il padre richiedente dichiara la data del decesso della madre, mentre in caso di grave infermità invia certificazione sanitaria comprovante la patologia .Tutte le comunicazioni vanno inviate al centro medico legale dell'INPS consegnate allo sportello INPS o inviate a mezzo raccomandata .
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica il provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria, in alternativa è sufficiente allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il Congedo obbligatorio come e quanto spetta

Alla nascita di ciascun figlio, il padre ha il diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni. Queste giornate sono retribuite al 100% e vanno godute entro i primi 5 mesi di vita del nascituro.

Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di affidamento o adozione con le stesse modalità.

Il Congedo facoltativo come e quanto spetta

il padre, oltre alle 5 giornate obbligatorie di astensione al lavoro, può richiedere ulteriori 2 giorni da poter usufruire nel caso in cui la madre rinunci a quelli Lei spettanti. Questi ulteriori giorni possono essere richiesti anche simultaneamente alla madre.Il congedo Facoltativo è previsto anche in caso di affidamento o adozione.

Come fare domanda:

esistono 2 modalità per fare la richiesta di astensione dal Lavoro:

1 Per Lavoratori dipendenti di aziende, che hanno scelto il conguaglio, come previsto da legge, dovranno fare domanda scritta direttamente al Datore. Il quale anticiperà il pagamento e comunicherà all'INPS i giorni richiesti dal lavoratore.

2 Per Lavoratori, che hanno l'indennizzo diretto dall'INPS, in via telematica chiederanno i giorni tramite la compilazione dei moduli online,o tramite il contact center o tramite Patronati.

02/02/2020

Il Congedo di Maternità è un periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità/paternità (denominato T.U.) per le Lavoratrici e Lavoratori Dipendenti assicurati all'INPS.

CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di Maternità è il periodo di astensione obbligatoria dove la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e post gravidanza(o puerperio), percepisce un'idennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi spetta:

  • alle Lavoratrici dipendenti  assicurate all'Inps inclusa la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (art. 24 T.U.).
  • Lavoratrici con rapporto di lavoro in corso corrispondente al primo giorno del Congedo, indipendentemente dal tipo di contratto o di livello.
  • alle Disoccupate o sospese se il congedo di Maternità è iniziato entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro. Se il Congedo Stesso è iniziato oltre il 60 giorno si può usufruire se ha diritto alle idennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.
  • alle Lavoratrici agricole a tempo determinato e a tempo indeterminato che nell'anno di inizio del congedo abbiano almeno 51 giornate di lavoratrice in la qualità di bracciante certificata dagli elenche nominativi annui (art 63 T.U.).
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e Badanti) che hanno 26 contributi settimanali in riferimento all'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali in riferimento ai 2 anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle Lavoratrici a domicilio (art 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU cosidette attività socialmente utili o di pubblica utilità (art. 65 del T.U.)

Durata e modalità

Il congedo di Maternità inizia 2 mesi prima della presunta data del parto, ma tale periodo di astensione al lavoro può essere a periodi antecedenti al periodo su indicato quando si ha una interdizione anticipata su disposizione della ASL se la gravidanza è a rischio o DTL, direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto la durata dell'astensione al lavoro è:

  • 3 mesi e, in caso in cui il parto avvenga oltre la presunta data, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
  • 3 mesi oltre ai giorni non goduti per parti prematuri o precoci, quindi dove il parto è anticipato rispetto alla presunta data.Questo anche nel caso in cui la somma dei 3 mesi successivi al parto e i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto supera il limite dei 5 mesi;
  • tutto il periodo di astensione al lavoro diposto dalla DTL per mansioni incompatibili con il puerperio.

in alternativa alle consuete modalità di fruizione si ha la falcotà per le madri di astenersi dal lavoro, solo dopo l'evento del parto , sempre entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che un medico (specialista del SSN o convezionato con esso) e il medico competente dellle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi danni o pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro(legge di bilancio 2019 in alternativa art 16 comma 1 DL 151/2001). Nel computo dei 5 mesi di congedo di maternità non deve considerato il giorno del Parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La madre potrà sospendere il congedo, dopo il parto, nel caso in cui il neonato è ricoverato in una struttura, che sia pubblica o privata, e riprendere l'attività lavorativa se le condizioni della madre siano compatibili e certificate da attestazione medica e questo diritto si potrà esercitare solo 1 volta per figlio. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del Bambino. (TU art 16 bis comma 1 e comma 2 )

Casi particolari: (Fonte INPS)

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l'articolo 26 del TU.

Quanto Spetta:

Nei periodi di CONGEDO DI MATERNITA' la lavoratrice ha il diritto di percepire una indennità pari all' 80% della retribuzione media globale giornaliera , questa retribuzione e calcolata in base all'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo stesso, spesso si prende in considerazione l'ultimo mese(Art 22 e seguenti del TU).Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.(fonte INPS)

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, vale anche per lavoratrici iscritte ex IPSEMA che lavorano presso aziende che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità decade entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità, anche tramite i nostri Centri Caf/Patronato.

Requisiti per fare la domanda:

Possono fare domanda le lavoratrici dipendenti, alle quali è richiesta:

  • la sussistenza si un rapporto di lavoro
  • per addette ai lavori Domestici e Familiari (COLF e BADANTI) sono richiesti 26 contributi settimanali dell'anno prececedente o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l'inizio del congedo di maternità (art 62 del TU), se hanno quei contributi non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro
  • Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro, ma il congedo può iniziare oltre i 60 giorni se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
  • per le lavoratrici disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori eclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto al congedo spetta solo se la maternità inizia entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e se sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti all'inizio del congedo.
  • Per le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42.(fonte INPS)
  • Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato. (fonte INPS)

Come e quando fare la domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per altre informazioni più dettagliate recarsi presso nostri Centri CAF/Patronato.

 

 

 

31/07/2019
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