Compatibilità Congedo Covid-19

Sulle ultime DPCM emanate sono stati previsti dei congedi COVID-19, per mitigare la situazione di emergenza in cui viviamo. Questo congedo è a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della legge 335 del 8 agosto 1995 e dei lavoratori autonomi.
Nella circolare n. 1621 del 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione.
Innanzitutto il congedo COVID-19 non può essere utilizzato negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in giornate o periodi alternati, per un totale complessivo di 15 giorni. Va, inoltre, chiarito che il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).
Il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus € 600,00, di cui abbiamo parlato qui, previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS ai titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica Coronavirus.
Un secondo chiarimento, l’INPS lo formula in materia di compatibilità del congedo COVID-19 nei seguenti casi:
- malattia: nell’eventualità l’altro genitore sia malato;
- maternità/paternità: nell’eventualità l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità;
- lavoro agile: nell’eventualità l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli;
- ferie: nell’eventualità l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie;
- aspettativa non retribuita: nell’eventualità l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni: (percettore di sostegno al reddito, disoccupato o inoccupato);
- permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6): è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104;
- part-time e lavoro intermittente: nell’eventualità l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.
Articolo a cura di Francesca Ferrara