Decreto Rilancio : REDDITO DI EMERGENZA – R.EM.

Decreto Rilancio Reddito di Emergenza REM R.EM RdM R.d.M.

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento previsto nel Decreto Rilancio nato per provare a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 che stiamo attraversando, non coperti dagli attuali sussidi.

Per poter usufruire di questo sussidio, bisogna presentare le domande entro la fine del mese di  giugno 2020 all’INPS e per un beneficio che varia tra 400 € e 800 € a seconda del nucleo familiare , erogato in 2 quote , ciascuna pari alla cifra riconosciuta.

Per ottenere il Rem bisogna avere, cumulativamente , i seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Reddito Familiare inferiore al Rem spettante;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
  • Isee inferiore a 15mila euro.

Non hanno diritto al REM :

  • I soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • I soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza;
  • I soggetti residenti in strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica;
  • I nuclei familiari beneficiari che abbiano tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti;
  • I nuclei familiari dove ci sono, tra i suoi componenti, chi percepisce o ha percepito  una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • I nuclei Familiari dove, tra i suoi componenti nel momento della domanda, sia in una delle seguenti condizioni:
    • Titolari di pensione diretta o indiretta, unica eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • Titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste;
    • Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Le quote del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Le domande Devono essere Presentate presso l’INPS o centri CAF o istituti di Patronato abilitati.

18/05/2020
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