Dopo il decreto Cura Italia, il Governo Italiano ha deciso incrementare gli aiuti per le imprese e per le famiglie al fine di superare il periodo di crisi derivante dal Covid-19 attraverso il nuovo DECRETO RILANCIO del 16 maggio 2020.

Un Provvedimento straordinario dove si interviene per rinforzare vari ambiti come:

  • Salute e Sicurezza:

viene previsto un aumento di investimento per potenziare la rete ospedaliera e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi sia del sistema sanitario, che della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, attraverso lo stanziamento di una cifra vicino ai 4,3 miliardi di euro.

Questi fondi sono mirati al riordino della rete ospedaliera incrementando posti letto per terapie intensive e al potenziamento dell’assistenza territoriale. In tale quadro, si prevede una assunzione fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020.

Viene rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali, e si prevedono 170 assunzioni di medici Militari.

Questo aumento ha permesso di prolungare e incrementare la spesa per le borse di Studio per medici Specializzandi degli anni 2022, 2023 e 2024.

Questo investimento dello stato permetterà di prorogare anche il periodo di validità delle prescrizioni dei medicinali classificati in Fascia A, prorogati vari piani Terapeutici per persone con disabilità.

Non solo la Sanità, ma anche la Sicurezza è stata coinvolta in questo investimento; difatti viene incrementato il Fondo per le Emergenze Nazionali destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Si incrementa di 500 unità il personale dell’operazione “STRADE SICURE”.

 

  • Sostegno alle Imprese:

il DL Rilancio prevede un investimento per creare liquidità e sostegno alle imprese italiane per permettere un rilancio all’economia italiana.

Ci sono vari interventi come il contributo a fondo perduto per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro che abbiano avuto un decremento del 33% ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Altre forme di sostegno alle aziende previste variano dal Rafforzamento patrimoniale, alla ricapitalizzazione delle imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro per SpA con Sede in Italia che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, alla cancellazione del saldo e acconto dell’Irap riguardante le imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che abbiano subito un danno economico dall’emergenza COVID-19.

Sono previste anche la riduzione degli oneri delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e l’agevolazione per gli affitti alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone stesso (leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo).

I Fondi sono previsti anche per migliorare le aziende per investimenti tecnologici, per le start-up, oltre a garantire un Pagamento dei debiti dei debiti della P.A. e altri.

  • Sostegno al lavoro:

il Decreto Rilancio ha dato delle nuove forme di aiuti, aggiungendo fondi a quelli già precedentemente previsti dal Decreto Cura Italia di marzo, per garantire la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie.

Si prorogano le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul lavoro, sull’occupazione e le indennità a sostegno di imprese e famiglie; inoltre è stata prorogata anche la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa.

Nello specifico, altri interventi del D.L. Rilancio hanno riguardato:

- l’introduzione del Reddito di Emergenza per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico, ma non hanno percepito altri aiuti;

- Cassa Integrazione viene incrementata di ulteriori 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020;

- la CIG Straordinaria, estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020;

- le NASPI e le DISCOLL che hanno termine nel periodo compreso tra il Primo marzo e il 30 aprile 2020, vengono prorogate di ulteriori 2 mesi, ma questa proroga decade se il percettore abbia beneficiato di altre indennità. L’importo della mensilità aggiuntiva è pari all’ultima mensilità percepita dalla prestazione;

- Indennità previste per aiutare tutti i lavoratori che hanno avuto una forte riduzione di produttività e non sono cumulabili con pensioni o stipendi e sono da 600 euro per il mese di Aprile per i casi previsti dal decreto, mentre nel mese di Maggio aumenta a 1000 euro per chi ha avuto una contrazione di fatturato di almeno il 33 % per i titolari di Partita Iva e anche per i Co.Co.Co.;

- Sono riconosciuti aiuti anche per le Colf e Badanti con una cifra di 500 Euro al mese per Aprile e Maggio;

- il voucher Baby Sitter, che sale da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato anche per i centri estivi, mentre per i lavoratori del settore sanitario il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro;

- l’incremento i giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi Parentali:

- prorogare con questo decreto, di ulteriori 5 mesi, la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- sostegno per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi delle imprese e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante questo periodo di crisi per la pandemia. È rivolta ai dipendenti a rischio di licenziamento, non può superare l’80 % della retribuzione e ha una durata di 12 mesi;

- la CIG in Deroga, con la previsione per le aziende sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS, dove il datore che si avvale del pagamento diretto, da parte dell’Istituto, effettua una erogazione di anticipazione della prestazione ai lavoratori;

- il Lavoro Agile per i lavoratori dipendenti nel settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, dove nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere le prestazioni in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino alla fine dello stato di emergenza da COVID-19. Per i lavoratori del settore pubblico la modalità può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato per il periodo di emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

  • Sostegno al Fisco :

Con il presente Decreto il Governo ha sospeso e differito una gamma di ritenute e versamenti, nonché ha proceduto alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Inoltre:

- vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1 gennaio 2021, le “Clausole di salvaguardia” ossia quelle che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e anche quelle previste in accise per alcuni prodotti carburanti;

  • Viene cancellato il saldo e acconto dell’Irap alle imprese la rata di saldo e di acconto dovuta a Giugno 2020 che hanno un fatturato tra 0 e 250 milioni di euro, ad esclusione di banche e assicurazioni;
  • Viene introdotta l’aliquota di detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110%  per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica;
  • È previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80 mila euro per beneficiario; stessa percentuale prevista anche lea sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per un massimo di 60 mila euro per beneficiario;
  • Per coloro che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, spetta un credito d’imposta per i fitti commerciali pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito per fitti è parametrato agli importi versati nei mesi di Marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito una riduzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento 2020 allo stesso mese dell’anno precedente. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal fatturato.
  • Viene innalzato dall’anno 2020 il limite delle compensazioni fiscali da 700 mila a 1 milione di Euro;
  • Per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico viene previsto un esonero TOSAP fino al 31 ottobre 2020;
  • Vengono incentivati investimenti per l’economia reale potenziando i PIR.
  • Si incentiva lo sviluppo per il Sud  con una maggiorazione dell’aliquote ordinaria  al 25% per le grandi imprese, 35% per medie imprese e 45% per piccole imprese. Queste nuove aliquote valgono anche per il Credito d’imposta Ricerca;
  • Si ha una riduzione IVA per i beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale, questa iva viene azzerata fino al 31 dicembre 2020
  • Sono stati sospesi i versamenti di imposte e contributi fino a Settembre. Sono sospesi anche i pignoramenti su stipendi e pensioni Fino al 31 agosto 2020; anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento sono stati sospesi, ma fino al 16 settembre.
  • Vengono prorogati i termini al 31 dicembre per notifiche atti e rinviati anche pagamenti delle aliquote d’imposta o rinviata l’entrata della sugar e plastic tax.

 

 

  • Sostegno al Turismo, istruzione e cultura:

con il decreto rilancio si è cercato di sostenere anche il turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, quindi per ovviare e migliorare la situazione è stata creata la Tax credit vacanze, cioè un credito alle famiglie con un reddito isee stabilito per il pagamento dei servizi offerte dalle strutture turistico ricettive. Inoltre è stata introdotta l’esenzione IMU per l’anno 2020 per il settore turistico ed è stato creato un fondo Turismo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività Turistico-ricettive. Ci sono altre misure come la creazione del “Fondo per la promozione del Turismo in Italia” e ulteriori aiuti sia per le aziende Termali e degli stabilimenti Balneari per adeguare gli ambienti al contenimento della Pandemia.

 

Anche l’istruzione e la Cultura hanno ricevuto fondi e misure per il rilancio.

A esempio la stabilizzazione di 16 mila insegnanti oltre a quelli già previsti, le assunzioni di 4 mila ricercatori in aggiunta ai 1600 già deliberati, oltre alla creazione del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” per il sostegno a Librerie , all’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

25/05/2020
Decreto Rilancio Reddito di Emergenza REM R.EM RdM R.d.M.

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento previsto nel Decreto Rilancio nato per provare a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 che stiamo attraversando, non coperti dagli attuali sussidi.

Per poter usufruire di questo sussidio, bisogna presentare le domande entro la fine del mese di  giugno 2020 all’INPS e per un beneficio che varia tra 400 € e 800 € a seconda del nucleo familiare , erogato in 2 quote , ciascuna pari alla cifra riconosciuta.

Per ottenere il Rem bisogna avere, cumulativamente , i seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Reddito Familiare inferiore al Rem spettante;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
  • Isee inferiore a 15mila euro.

Non hanno diritto al REM :

  • I soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • I soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza;
  • I soggetti residenti in strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica;
  • I nuclei familiari beneficiari che abbiano tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti;
  • I nuclei familiari dove ci sono, tra i suoi componenti, chi percepisce o ha percepito  una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • I nuclei Familiari dove, tra i suoi componenti nel momento della domanda, sia in una delle seguenti condizioni:
    • Titolari di pensione diretta o indiretta, unica eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • Titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste;
    • Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Le quote del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Le domande Devono essere Presentate presso l’INPS o centri CAF o istituti di Patronato abilitati.

18/05/2020
Cassa integrazione guadagni in deroga cigd c.i.g.d.

La cassa Integrazione Guadagni in Deroga, CIGD, è una forma di integrazione salariale introdotta dal Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n. 8347, 3a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ORDINARI perché:

  • Non incluse nelle liste all’origine della CASSA INTEGRAZIONE
  • Hanno terminato il periodo di fruizione delle tutele ordinarie

La CIGD può essere concessa ai lavoratori subordinati con una anzianità di almeno 12 mesi (salvo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1, Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n 83473) presso l’azienda e con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e i lavoratori somministrati.

La richiesta di attivare il trattamento CIGD può avere luogo da parte dei:

  • soggetti giuridici qualificati come imprese, ex art 2082 c.c.;
  • dai piccoli imprenditori, art 2083 c.c., come coltivatori diretti del fondo, artigiani o piccoli commercianti;
  • dalle cooperative sociali con riferimento ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato.

L’integrazione viene calcolata in base alle ore di lavoro non svolto tra le ZERO e il limite dell’orario contrattuale e comunque non superando le 40 ore settimanali, mentre viene riconosciuta l’80 % dell’indennità oraria, comprensiva eventuali ratei di mensilità aggiuntive. In ogni caso, l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per diminuzione orario di lavoro o per sospensione dell’attività a causa di:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • Situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • Crisi aziendali;
  • Ristrutturazione o riorganizzazione.

La richiesta deve essere fatta entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.

08/05/2020

La cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una forma di integrazione retributiva per lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e di riorganizzazione o per chi è in contratti di solidarietà di tipo A.

Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni per poter fruire di tale strumento come previsto dal d.lgs. 148/2015.

La CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti delle seguenti aziende che abbiano avuto in organico una media di 15 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2.  imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
  3.  imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4.  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5.  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6.  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7.  imprese di vigilanza;

O delle aziende che mediamente avevano in organico 50 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

Mentre le seguenti categorie indipendentemente dal numero dei dipendenti in organico:

  1. Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  2. Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Il trattamento di questa indennità straordinaria di integrazione salariale non può superare i 24 mesi su 5 anni mobili, contando anche la CIGO. Il limite si può alzare a 36 mesi se la CIGS viene utilizzata per casuale contratto di solidarietà, mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese dell’art. 10 del Decreto citato, per ciascuna unità produttiva non si possono superare i 30 mesi su base di 5 anni mobili.

08/05/2020
Cassa integrazione guadagni ordinaria cigo c.i.g.o.

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.

Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:

  • Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • Mancanza di materie prime o componenti;
  • Eventi meteo;
  • Sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

La CIGO può essere concessa anche per le unità produttive dove, a seguito di una stipula di un contratto di solidarietà (distinta per lavoratore e con una durata superiore a 3 mesi), si ha una riduzione di lavoro; tuttavia, dove vi è una coesistenza tra CIGO e solidarietà, la riduzione del lavoro viene conteggiata per intero come giornate di CIGO.

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, essa è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominatavi. Questa diversità deve sussistere dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

La Cassa Integrazione guadagni ordinaria è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogare di 3 mesi alla volta fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Importante ricordare che per ciascuna unità produttiva, il trattamento Ordinario (CIGO) e quello straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, d.lgs.148/20515, oppure 30 mesi (comma 2 dello stesso articolo) per le seguenti imprese:

  • industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (articolo 22, comma 5, d.lgs. 148/2015).

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24, ha confermato (come già previsto dalla circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58), ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO (articolo 12, comma 1-4, d.lgs. 148/2015), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (articolo 12, comma 5, d.lgs. 148/2015).

08/05/2020
Cassa integrazione guadagni cig c.i.g.

La cassa integrazione guadagni, in breve C.I.G. ,  è un ammortizzatore sociale previsto nel nostro ordinamento che consiste in una prestazione economica erogata per sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione delle attività lavorative di una azienda.

La CIG viene erogata a LAVORATORI SUBORDINATI assunti da almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda. Lo stesso trattamento viene riconosciuto anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, è invece escluso per i Dirigenti e i Lavoratori a Domicilio.

Questo ammortizzatore viene erogato per un massimo di 24 mesi, anche continuativi per 5 anni di lavoro da calcolarsi a ritroso dal giorno dell’ultimo trattamento salariale.

La misura dell’indennità è pari al 80% della retribuzione spettante al lavoratore, con un importo mensile massimo stabilito anno per anno, che per il 2020 ammonta a:

  • 998,18 € euro lordi per retribuzioni fino a 2159,48 €;
  • 1199,72 € lordi per retribuzioni sopra i 2159,48 €.

L’indennità della competenza è al netto dei contributi, difatti per quest’ultimi è prevista la copertura figurativa ed è fissata un’aliquota fiscale del 5,84%.

Per i dipendenti assunti Part-Time la retribuzione mensile lorda sarà rapportata alla retribuzione mensile corrispondente all’importo Full-Time.

La Cassa integrazione può rispondere a varie esigenze e pertanto distinguersi in:

08/05/2020

In caso di errori nelle dichiarazioni dei Dottori Commercialisti, fiscalisti o anche del CAF, chi paga le sanzioni per possibili errori o rappresentazione nella dichiarazione dei redditi, in omessi versamenti oppure in omessa presentazione di comunicazioni tributarie.

Prima di tutto chi si prende a carico la compilazione delle dichiarazioni dei Redditi, esse siano 730 o unico persona fisica, sono dotati di requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti dal proprio albo di appartenenza e che devono osservare l’obbligo di diligenza riferita alla natura dell’attività esercitata come previsto dall’articolo 1176 del codice civile.

Le responsabilità sono nell’articolo 2236 che limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave in quanto la loro prestazione è tesa alla risoluzione di problemi di natura tecnico professionale, quindi dovrà emergere di aver commesso omissioni gravi nel proprio operato e che abbia avuto un comportamento altamente negligente tanto da generare un dolo. Praticamente l’onere della prova dell’incarico professionale conferito al professionista spetta al cliente per questo è utile disciplinare con un MANDATO SCRITTO l’incarico assegnato.

Il professionista che si è incaricato alla compilazione dei modelli fiscali deve essere in possesso di una assicurazione (come prevista dall’art 3 del D.Lgs n 138 del 13 Agoto 2011)  posta proprio a tutela del clinte, ma attenzione tale copertura è per coprire le sanzioni e gli interessi e non la quota capitale presa in più dal contribuente, almeno che non si prova un dolo o colpa grave da parte del professionista incaricato.

Pertanto il cliente ha sempre la responsabilità per ciò che dichiara e cosa produce, pertanto si consiglia di far compilare un modulo con doppia firma in calce dove vengono riportati i dati e i documenti fiscali consegnati, per evitare contenziosi inutili

Si ricorda che il professionista incaricato non ha l’obbligo di veridicità ne di correttezza verso l’Erario per quanto riguarda alle dichiarazioni del suo cliente.

17/04/2020

Con la circolare n. 13 del 3.04.2020 l’INAIL ha trattato le questioni relative alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Corona-virus in occasione di lavoro.

Di particolare importanza è la sezione rubricata “Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni”. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, le richieste per ottenere le prestazioni di:

  1. indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  2. indennizzo del danno biologico in capitale;
  3. assegno una tantum in caso di morte;
  4. rendita ai superstiti;
  5. assegno per l’assistenza personale continuativa (APC);
  6. assegno d’incollocabilità;
  7. rimborso spese mediche

si prescrivono entro tre anni dal giorno dell’infortunio o dal momento della manifestazione della malattia professionale.

È, invece,quinquennale la prescrizione nel caso di prestazioni relative a ratei di rendita già liquidati o a quote
integrative della rendita in godimento.

È, infine, decennale quando riguarda la rendita diretta e ratei non liquidati o l’integrazione a carico INAIL per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n. 1115/1962).

Il d.l. 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia, al c. 1 dell’art. 42, rubricato “Disposizioni INAIL”, sospende temporaneamente i predetti termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 01.06.2020 inclusi.

Altra importante sezione della circolare è quella riguardante i “Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni”.
Sempre a mente dell’art. 122 del T.U. n. 1124/1965, è previsto che, nel caso in cui la morte sopraggiunga in conseguenza dell’infortunio e dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella misura e nei modi stabiliti nell’articolo 85 deve essere proposta (si veda anche la sentenza della Consulta n. 14/1994) dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL in cui si avvisano i superstiti stessi della facoltà di presentare la richiesta medesima.

Il decreto “Cura Italia” sospende inoltre, sempre nel periodo dal 23.02.2020 al 01.062020, il termine decadenziale di 180 giorni, previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976 dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione INAIL, per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile e per la richiesta di rendita di passaggio per silicosi e asbestosi.

La circolare n. 13/2020 affronta anche la tematica relativa alla sospensione, prevista, dal terzo periodo del c. 1 dell’art. 42 del d. l. n. 18/2020, dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, sempre dal 23.02.2020 al 01.06.2020. Abitualmente, infatti, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’Istituto e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. La sospensione in esame riguarda, quindi, tutte le revisioni delle rendite e le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.
In ragione della gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il decreto in esame, al c. 2 dell’art. 42, chiarisce i diversi aspetti relativi alla tutela assicurativa nei casi di contrazione dell’infezione da nuovo Corona-virus avvenuta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In base al diritto positivo, l’INAIL tratta -sotto l’aspetto assicurativo- le malattie infettive e parassitarie ricomprendendole nella categoria degli infortuni sul lavoro ed equiparando la causa virulenta a quella violenta e, in tale ottica, sono inquadrati e ricompresi tra gli infortuni anche i casi di contagio da Covid-19.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9913 del 13.05.2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità alla “occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo gli Ermellini, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”, ricomprendendovi “(...) tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale  anno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (...)”. L’ambito di applicazione soggettivo non è ridotto in quanto sono considerati destinatari di tale tutela: i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. n. 1124/1965; gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo
n. 38/2000 (come i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.
Particolare attenzione va prestata, comunque, nei confronti degli operatori sanitari per i quali la presunzione semplice di origine professionale essendo esposti a un elevato rischio di contagio che si aggrava fino a diventare specifico, considerata l’elevatissima probabilità che essi operatori vengano a contatto con il Corona-virus. Condizione di rischio di contagio questa cui possono essere soggette anche altre attività lavorative di figure professionali, come le Forze dell’Ordine, che comportano il costante contatto con il pubblico o l’utenza. La tutela viene, così, estesa anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica, con la conseguenza che, ove l’episodio determinante il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, esso contagio sia comunque presumibile e verificabile dalle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga. L’accertamento medicolegale
seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Per quanto attiene alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da Corona-virus e certificazione medica, il citato art. 42, al c. 2, prevede che, nei casi accertati di contagio, il medico a ciò deputato deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione (art. 53,commi da 8 a 10, T.U. n. 1124/1965,) all’Istituto che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico deve, perciò, riportare: i dati anagrafici completi di lavoratore e datore; la data dell’evento/contagio e di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta da contagio virulento; la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio
professionale specifico; le cause e circostanze; la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Con la certificazione dell’avvenuto contagio, in combinato con l’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, l’obbligo dell’invio del certificato di infortunio che mette in atto la tutela infortunistica.
Va, inoltre, adottata ogni misura funzionale all’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative. In proposito i datori pubblici o privati dovranno continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi delle vigenti norme in materia.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data dell’evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. Solamente dalla conoscenza della positività del prestatore da parte del datore di lavoro inizieranno a decorrere i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
La documentazione che giunge all’INAIL, infine, deve essere la più completa possibile in quanto, qualora fosse mancante del dato sanitario dell’avvenuto contagio, sarebbe necessario -per il proseguimento dell’istruttoria- acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio ricorrendo, al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso, anche alla documentazione in possesso dell’infortunato. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla
tutela infortunistica.

La circolare fornisce ulteriori indicazioni.
Casi di dubbia competenza INAIL/INPS
Nei casi di dubbia competenza, ai sensi delle circolari INAIL n. 47/2015 e INPS n. 69/2015 relative ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra INAIL e INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e,, per i quali, è escluso il contagio da Corona-virus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta con conseguente necessità di segnalazione del caso all’INPS allegando tutta la
documentazione sanitaria agli atti della pratica, al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del prestatore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo Corona-virus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
La disposizione in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi n occasione di lavoro, derivanti da
infezioni da Covid-19, gravino sulla gestione assicurativa dell’INAIL disponendo che essi non
vengano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27.02.2019.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.
In merito alla disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, sancisce che l’assicurazione infortunistica operi nell’ipotesi di infortunio del lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. In tale fattispecie,oggi non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, ma rientrano anche gli eventi di contagio da Corona-virus accaduti durante tale percorso. Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle ASL e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’INAIL, secondo l’istruzione operativa dell’Istituto del 17.03.2020, n. 3675.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale. In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere di presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Restano invariate, per il resto, le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE IN TEMPO DI CORONA-VIRUS

 

 

Infortunio semplificato per personale

sanitario e per chi lavora a contatto al pubblico.

 

 

Ai fini dell’accertamento medico-legale, l’Istituto agevola il riconoscimento delle tutele per chi ha contratto l’infezione da Covid-19: si presumerà che la stessa sia di origine professionale. Gli operatori sanitari, considerata l’elevatissima probabilità di contatto con il virus, sono sollevati dall’ordinaria procedura di accertamento dell’origine dell’infortunio. Lo stesso vale anche per quei lavoratori che hanno contatto constante con il pubblico (addetti al front-office, alla cassa, alle vendite, banconisti, personale non sanitario operante all’interno di ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.). 

La tutela assicurativa spetta a tutti i lavoratori assicurati INAIL ai sensi delle attuali disposizioni di legge (dipendenti e assimilati, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale)

 

 

Infortunio

 

 

In caso di contagio, spetta al datore di lavoro l’obbligo di effettuare denuncia di infortunio ed al medico certificatore l’onere di inviare il certificato telematico di infortunio all’INAIL.

 

 

Decesso

 

Spetta ai familiari del lavoratore anche la prestazione una tantum prevista dal Fondo delle vittime gravi infortuni sul lavoro.

 

 

 

Infortunio in itinere

 

 

L’Istituto conferma che anche i contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa sono tutelabili, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, se si usano i mezzi pubblici. In questo caso però il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base del dato epidemiologico. Visto l’alto rischio di contagio sui mezzi pubblici, viene consigliato l’uso del mezzo privato durante la pandemia e, essendo quindi il mezzo “necessitato” quindi, sarà riconosciuto con più facilità l’infortunio in itinere da incidente stradale nel tragitto casa-lavoro-casa.

 

 

 

 

 

Quarantena

 

 

La quarantena, o sospensione dal lavoro delle c.d. “persone fragili” al fine di attivare misure di contenimento da contagio Covid-19, è riconosciuta come malattia. Sarà il medico competente a valutare i casi di “persone fragili”, esonerandole dalle prestazioni lavorative. Sarà, invece, il medico di base ad inviare il certificato telematico con il codice V07 per le persone fragili mentre per le persone in quarantena sarà usato il codice V029.0.  La quarantena non va ad intaccare il periodo di comporto. 

Sempre il medico di famiglia certificherà telematicamente le “persone fragili” inserendo nel documento i vari codici regionali. In questo momento nel Lazio viene usato lo stesso codice della quarantena.

 

 

Malattia e trattamenti di

integrazione salariale

 

 

Se ti ammali durante periodi di integrazione salariale per CIG, il FIS o i Fondi di solidarietà, ecc. e la tua azienda o il tuo reparto è a zero ore, il trattamento di integrazione prevale sulla malattia, anche se iniziata precedentemente. Se il trattamento di integrazione è, invece, parziale, è la malattia a prevalere.

 

Smartworking

(lavoro agile)

 

 

È uno strumento che si sta utilizzando molto in questo periodo di crisi lavorando da remoto e viene considerato, ai fini contrattuali e di legge, lavoro a tutti gli effetti. Se dovessero, quindi, sopravvenire eventi di malattia, infortunio, maternità, ecc. il lavoratore dovrà avere lo stesso comportamento di quando si trova in azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo scritto da Maura Rossi e Francesco Marcelli

16/04/2020

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.

Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.

09/04/2020

Rc auto e moto, scadenza validità a 30 giorni: in base a quanto previsto dal decreto CURA ITALIA si può fruire della sospensione della RCA auto e moto, prolungando il periodo di validità dei certificato dopo la scadenza della polizza, prolungando la validità dell’assicurazione 30 giorni dopo la data di scadenza.

Pertanto, si potrà circolare per 30 giorni con la polizza scaduta. Attenzione questa sospensione è valida solo per assicurazioni RC Auto e moto con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

09/04/2020

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