Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro

Con la circolare n. 13 del 3.04.2020 l’INAIL ha trattato le questioni relative alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Corona-virus in occasione di lavoro.

Di particolare importanza è la sezione rubricata “Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni”. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, le richieste per ottenere le prestazioni di:

  1. indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  2. indennizzo del danno biologico in capitale;
  3. assegno una tantum in caso di morte;
  4. rendita ai superstiti;
  5. assegno per l’assistenza personale continuativa (APC);
  6. assegno d’incollocabilità;
  7. rimborso spese mediche

si prescrivono entro tre anni dal giorno dell’infortunio o dal momento della manifestazione della malattia professionale.

È, invece,quinquennale la prescrizione nel caso di prestazioni relative a ratei di rendita già liquidati o a quote
integrative della rendita in godimento.

È, infine, decennale quando riguarda la rendita diretta e ratei non liquidati o l’integrazione a carico INAIL per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n. 1115/1962).

Il d.l. 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia, al c. 1 dell’art. 42, rubricato “Disposizioni INAIL”, sospende temporaneamente i predetti termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 01.06.2020 inclusi.

Altra importante sezione della circolare è quella riguardante i “Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni”.
Sempre a mente dell’art. 122 del T.U. n. 1124/1965, è previsto che, nel caso in cui la morte sopraggiunga in conseguenza dell’infortunio e dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella misura e nei modi stabiliti nell’articolo 85 deve essere proposta (si veda anche la sentenza della Consulta n. 14/1994) dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL in cui si avvisano i superstiti stessi della facoltà di presentare la richiesta medesima.

Il decreto “Cura Italia” sospende inoltre, sempre nel periodo dal 23.02.2020 al 01.062020, il termine decadenziale di 180 giorni, previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976 dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione INAIL, per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile e per la richiesta di rendita di passaggio per silicosi e asbestosi.

La circolare n. 13/2020 affronta anche la tematica relativa alla sospensione, prevista, dal terzo periodo del c. 1 dell’art. 42 del d. l. n. 18/2020, dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, sempre dal 23.02.2020 al 01.06.2020. Abitualmente, infatti, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’Istituto e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. La sospensione in esame riguarda, quindi, tutte le revisioni delle rendite e le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.
In ragione della gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il decreto in esame, al c. 2 dell’art. 42, chiarisce i diversi aspetti relativi alla tutela assicurativa nei casi di contrazione dell’infezione da nuovo Corona-virus avvenuta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In base al diritto positivo, l’INAIL tratta -sotto l’aspetto assicurativo- le malattie infettive e parassitarie ricomprendendole nella categoria degli infortuni sul lavoro ed equiparando la causa virulenta a quella violenta e, in tale ottica, sono inquadrati e ricompresi tra gli infortuni anche i casi di contagio da Covid-19.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9913 del 13.05.2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità alla “occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo gli Ermellini, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”, ricomprendendovi “(...) tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale  anno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (...)”. L’ambito di applicazione soggettivo non è ridotto in quanto sono considerati destinatari di tale tutela: i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. n. 1124/1965; gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo
n. 38/2000 (come i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.
Particolare attenzione va prestata, comunque, nei confronti degli operatori sanitari per i quali la presunzione semplice di origine professionale essendo esposti a un elevato rischio di contagio che si aggrava fino a diventare specifico, considerata l’elevatissima probabilità che essi operatori vengano a contatto con il Corona-virus. Condizione di rischio di contagio questa cui possono essere soggette anche altre attività lavorative di figure professionali, come le Forze dell’Ordine, che comportano il costante contatto con il pubblico o l’utenza. La tutela viene, così, estesa anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica, con la conseguenza che, ove l’episodio determinante il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, esso contagio sia comunque presumibile e verificabile dalle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga. L’accertamento medicolegale
seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Per quanto attiene alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da Corona-virus e certificazione medica, il citato art. 42, al c. 2, prevede che, nei casi accertati di contagio, il medico a ciò deputato deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione (art. 53,commi da 8 a 10, T.U. n. 1124/1965,) all’Istituto che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico deve, perciò, riportare: i dati anagrafici completi di lavoratore e datore; la data dell’evento/contagio e di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta da contagio virulento; la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio
professionale specifico; le cause e circostanze; la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Con la certificazione dell’avvenuto contagio, in combinato con l’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, l’obbligo dell’invio del certificato di infortunio che mette in atto la tutela infortunistica.
Va, inoltre, adottata ogni misura funzionale all’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative. In proposito i datori pubblici o privati dovranno continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi delle vigenti norme in materia.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data dell’evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. Solamente dalla conoscenza della positività del prestatore da parte del datore di lavoro inizieranno a decorrere i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
La documentazione che giunge all’INAIL, infine, deve essere la più completa possibile in quanto, qualora fosse mancante del dato sanitario dell’avvenuto contagio, sarebbe necessario -per il proseguimento dell’istruttoria- acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio ricorrendo, al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso, anche alla documentazione in possesso dell’infortunato. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla
tutela infortunistica.

La circolare fornisce ulteriori indicazioni.
Casi di dubbia competenza INAIL/INPS
Nei casi di dubbia competenza, ai sensi delle circolari INAIL n. 47/2015 e INPS n. 69/2015 relative ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra INAIL e INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e,, per i quali, è escluso il contagio da Corona-virus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta con conseguente necessità di segnalazione del caso all’INPS allegando tutta la
documentazione sanitaria agli atti della pratica, al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del prestatore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo Corona-virus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
La disposizione in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi n occasione di lavoro, derivanti da
infezioni da Covid-19, gravino sulla gestione assicurativa dell’INAIL disponendo che essi non
vengano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27.02.2019.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.
In merito alla disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, sancisce che l’assicurazione infortunistica operi nell’ipotesi di infortunio del lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. In tale fattispecie,oggi non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, ma rientrano anche gli eventi di contagio da Corona-virus accaduti durante tale percorso. Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle ASL e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’INAIL, secondo l’istruzione operativa dell’Istituto del 17.03.2020, n. 3675.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale. In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere di presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Restano invariate, per il resto, le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE IN TEMPO DI CORONA-VIRUS

 

 

Infortunio semplificato per personale

sanitario e per chi lavora a contatto al pubblico.

 

 

Ai fini dell’accertamento medico-legale, l’Istituto agevola il riconoscimento delle tutele per chi ha contratto l’infezione da Covid-19: si presumerà che la stessa sia di origine professionale. Gli operatori sanitari, considerata l’elevatissima probabilità di contatto con il virus, sono sollevati dall’ordinaria procedura di accertamento dell’origine dell’infortunio. Lo stesso vale anche per quei lavoratori che hanno contatto constante con il pubblico (addetti al front-office, alla cassa, alle vendite, banconisti, personale non sanitario operante all’interno di ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.). 

La tutela assicurativa spetta a tutti i lavoratori assicurati INAIL ai sensi delle attuali disposizioni di legge (dipendenti e assimilati, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale)

 

 

Infortunio

 

 

In caso di contagio, spetta al datore di lavoro l’obbligo di effettuare denuncia di infortunio ed al medico certificatore l’onere di inviare il certificato telematico di infortunio all’INAIL.

 

 

Decesso

 

Spetta ai familiari del lavoratore anche la prestazione una tantum prevista dal Fondo delle vittime gravi infortuni sul lavoro.

 

 

 

Infortunio in itinere

 

 

L’Istituto conferma che anche i contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa sono tutelabili, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, se si usano i mezzi pubblici. In questo caso però il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base del dato epidemiologico. Visto l’alto rischio di contagio sui mezzi pubblici, viene consigliato l’uso del mezzo privato durante la pandemia e, essendo quindi il mezzo “necessitato” quindi, sarà riconosciuto con più facilità l’infortunio in itinere da incidente stradale nel tragitto casa-lavoro-casa.

 

 

 

 

 

Quarantena

 

 

La quarantena, o sospensione dal lavoro delle c.d. “persone fragili” al fine di attivare misure di contenimento da contagio Covid-19, è riconosciuta come malattia. Sarà il medico competente a valutare i casi di “persone fragili”, esonerandole dalle prestazioni lavorative. Sarà, invece, il medico di base ad inviare il certificato telematico con il codice V07 per le persone fragili mentre per le persone in quarantena sarà usato il codice V029.0.  La quarantena non va ad intaccare il periodo di comporto. 

Sempre il medico di famiglia certificherà telematicamente le “persone fragili” inserendo nel documento i vari codici regionali. In questo momento nel Lazio viene usato lo stesso codice della quarantena.

 

 

Malattia e trattamenti di

integrazione salariale

 

 

Se ti ammali durante periodi di integrazione salariale per CIG, il FIS o i Fondi di solidarietà, ecc. e la tua azienda o il tuo reparto è a zero ore, il trattamento di integrazione prevale sulla malattia, anche se iniziata precedentemente. Se il trattamento di integrazione è, invece, parziale, è la malattia a prevalere.

 

Smartworking

(lavoro agile)

 

 

È uno strumento che si sta utilizzando molto in questo periodo di crisi lavorando da remoto e viene considerato, ai fini contrattuali e di legge, lavoro a tutti gli effetti. Se dovessero, quindi, sopravvenire eventi di malattia, infortunio, maternità, ecc. il lavoratore dovrà avere lo stesso comportamento di quando si trova in azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo scritto da Maura Rossi e Francesco Marcelli

16/04/2020
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