Beneficio: credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo.

Beneficiari:

  • imprese, anche agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.

Soggetti esclusi: imprese e lavoratori autonomi con:

  • ricavi o compensi superiori nel 2019 a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere);
  • una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Uso del credito d’imposta: è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Precisazioni: Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

27/05/2020

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel periodo interessato precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Soggetti esclusi:

  • soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione;
  • soggetti che percepiscono indennità come dal decreto Cura Italia;
  • lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Calcolo: applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Precisazioni: il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP. L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento. Accredito diretto su conto corrente del beneficiario.

27/05/2020

Beneficio: incremento della detrazione ECOBONUS e/o SISMABONUS al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi , con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.

Beneficiari:

  • persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni;
  • istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.

Ambito di applicazione:

  • interventi di efficienza energetica specificamente previsti;
  • interventi di riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

Precisazioni: le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

26/05/2020
regolarizzazione colf e badanti 500 euro

Sarà possibile vedere tutte le norme che fanno parte di una delle misure più importanti incluse all’interno del Decreto Legge successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL Rilancio. Stiamo parlando della regolarizzazione dei migranti, un argomento che è stato a lungo dibattuto anche dentro la maggioranza di Governo.

 

500 euro colf e badanti: Quando e come?

L’articolo 103 “Emersione di rapporti di lavoro” sottolinea quanto precedentemente detto nei giorni scorsi.

Nello specifico riguardante il costo che i datori di lavoro dovranno affrontare per la regolarizzazione di ogni lavoratore, bracciante agricolo, colf o badante. La somma forfetaria è di ben 500 euro per colf e badanti, e dovrà essere versato dopo l’istanza che viene presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Per essere in grado di terminare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Ovvero per poter dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

La misura da il permesso inoltre agli stranieri di poter richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi. Con il patto che risultino presenti sul territorio italiano alla data dell’8 marzo 2020, senza che si possano spostare dalla stessa data.

Devono inoltre aver svolto attività di lavoro nei settori elencati:

  1. Agricoltura;
  2. Allevamento e zootecnia;
  3. Pesca e acquacoltura e attività connesse;
  4. Assistenza alla persona;
  5. Lavoro domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019.

 

Quali sono i documenti richiesti per aver il permesso di soggiorno provvisorio?

I documenti richiesti sono:

  1. Il vecchio permesso di soggiorno;
  2. La ricevuta che della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
  3. Il Passaporto in corso di validità o altri documenti chi possano sostituirlo
  4. Un documento che prova la necessità del permesso di soggiorno provvisorio esempio:
    prenotazione volo in areo, prenotazione albergo o hotel, lettera del datore di lavoro se si tratta di un viaggio di lavoro etc…
  5. Quattro fototessere;
  6. Una marca da bollo da 16 euro.

I documenti richiesti devono essere presentati in originale e fotocopia direttamente alla questura di dove si ha la residenza.

Il permesso provvisorio può esseri rilasciato anche ai figli minori dei cittadini extracomunitari e documenti richiesti sono:

  • Fotocopia del passaporto del minore;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno del genitore;
  • Ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno del genitore;
  • Fototessera del genitore;
  • Certificato di nascita del minore;
  • Fototessera del minore;
  • Un documento che prova la necessità il viaggio.

titolo:

Inoltre nell’articolo, che viene suddiviso in 26 commi, vengono spiegate anche i motivi che portano alla negazione della domanda di regolarizzazione.

Per fare un esempio, vengono esclusi i datori di lavoro che hanno commesso in precedenza alcuni reati come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia.

Ed anche dell’immigrazione clandestina dall’Italia nei confronti degli altri Stati, e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero il caporalato.

Per concludere, verranno esclusi tutti i cittadini stranieri che sono stati soggetti ad un provvedimento di espulsione o che risultino segnalati.

Anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Saranno inoltre esclusi tutti gli stranieri che sono risultati condannati, anche con sentenza non definitiva. Oppure che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

26/05/2020

Dopo il decreto Cura Italia, il Governo Italiano ha deciso incrementare gli aiuti per le imprese e per le famiglie al fine di superare il periodo di crisi derivante dal Covid-19 attraverso il nuovo DECRETO RILANCIO del 16 maggio 2020.

Un Provvedimento straordinario dove si interviene per rinforzare vari ambiti come:

  • Salute e Sicurezza:

viene previsto un aumento di investimento per potenziare la rete ospedaliera e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi sia del sistema sanitario, che della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, attraverso lo stanziamento di una cifra vicino ai 4,3 miliardi di euro.

Questi fondi sono mirati al riordino della rete ospedaliera incrementando posti letto per terapie intensive e al potenziamento dell’assistenza territoriale. In tale quadro, si prevede una assunzione fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020.

Viene rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali, e si prevedono 170 assunzioni di medici Militari.

Questo aumento ha permesso di prolungare e incrementare la spesa per le borse di Studio per medici Specializzandi degli anni 2022, 2023 e 2024.

Questo investimento dello stato permetterà di prorogare anche il periodo di validità delle prescrizioni dei medicinali classificati in Fascia A, prorogati vari piani Terapeutici per persone con disabilità.

Non solo la Sanità, ma anche la Sicurezza è stata coinvolta in questo investimento; difatti viene incrementato il Fondo per le Emergenze Nazionali destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Si incrementa di 500 unità il personale dell’operazione “STRADE SICURE”.

 

  • Sostegno alle Imprese:

il DL Rilancio prevede un investimento per creare liquidità e sostegno alle imprese italiane per permettere un rilancio all’economia italiana.

Ci sono vari interventi come il contributo a fondo perduto per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro che abbiano avuto un decremento del 33% ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Altre forme di sostegno alle aziende previste variano dal Rafforzamento patrimoniale, alla ricapitalizzazione delle imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro per SpA con Sede in Italia che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, alla cancellazione del saldo e acconto dell’Irap riguardante le imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che abbiano subito un danno economico dall’emergenza COVID-19.

Sono previste anche la riduzione degli oneri delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e l’agevolazione per gli affitti alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone stesso (leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo).

I Fondi sono previsti anche per migliorare le aziende per investimenti tecnologici, per le start-up, oltre a garantire un Pagamento dei debiti dei debiti della P.A. e altri.

  • Sostegno al lavoro:

il Decreto Rilancio ha dato delle nuove forme di aiuti, aggiungendo fondi a quelli già precedentemente previsti dal Decreto Cura Italia di marzo, per garantire la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie.

Si prorogano le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul lavoro, sull’occupazione e le indennità a sostegno di imprese e famiglie; inoltre è stata prorogata anche la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa.

Nello specifico, altri interventi del D.L. Rilancio hanno riguardato:

- l’introduzione del Reddito di Emergenza per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico, ma non hanno percepito altri aiuti;

- Cassa Integrazione viene incrementata di ulteriori 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020;

- la CIG Straordinaria, estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020;

- le NASPI e le DISCOLL che hanno termine nel periodo compreso tra il Primo marzo e il 30 aprile 2020, vengono prorogate di ulteriori 2 mesi, ma questa proroga decade se il percettore abbia beneficiato di altre indennità. L’importo della mensilità aggiuntiva è pari all’ultima mensilità percepita dalla prestazione;

- Indennità previste per aiutare tutti i lavoratori che hanno avuto una forte riduzione di produttività e non sono cumulabili con pensioni o stipendi e sono da 600 euro per il mese di Aprile per i casi previsti dal decreto, mentre nel mese di Maggio aumenta a 1000 euro per chi ha avuto una contrazione di fatturato di almeno il 33 % per i titolari di Partita Iva e anche per i Co.Co.Co.;

- Sono riconosciuti aiuti anche per le Colf e Badanti con una cifra di 500 Euro al mese per Aprile e Maggio;

- il voucher Baby Sitter, che sale da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato anche per i centri estivi, mentre per i lavoratori del settore sanitario il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro;

- l’incremento i giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi Parentali:

- prorogare con questo decreto, di ulteriori 5 mesi, la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- sostegno per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi delle imprese e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante questo periodo di crisi per la pandemia. È rivolta ai dipendenti a rischio di licenziamento, non può superare l’80 % della retribuzione e ha una durata di 12 mesi;

- la CIG in Deroga, con la previsione per le aziende sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS, dove il datore che si avvale del pagamento diretto, da parte dell’Istituto, effettua una erogazione di anticipazione della prestazione ai lavoratori;

- il Lavoro Agile per i lavoratori dipendenti nel settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, dove nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere le prestazioni in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino alla fine dello stato di emergenza da COVID-19. Per i lavoratori del settore pubblico la modalità può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato per il periodo di emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

  • Sostegno al Fisco :

Con il presente Decreto il Governo ha sospeso e differito una gamma di ritenute e versamenti, nonché ha proceduto alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Inoltre:

- vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1 gennaio 2021, le “Clausole di salvaguardia” ossia quelle che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e anche quelle previste in accise per alcuni prodotti carburanti;

  • Viene cancellato il saldo e acconto dell’Irap alle imprese la rata di saldo e di acconto dovuta a Giugno 2020 che hanno un fatturato tra 0 e 250 milioni di euro, ad esclusione di banche e assicurazioni;
  • Viene introdotta l’aliquota di detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110%  per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica;
  • È previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80 mila euro per beneficiario; stessa percentuale prevista anche lea sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per un massimo di 60 mila euro per beneficiario;
  • Per coloro che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, spetta un credito d’imposta per i fitti commerciali pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito per fitti è parametrato agli importi versati nei mesi di Marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito una riduzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento 2020 allo stesso mese dell’anno precedente. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal fatturato.
  • Viene innalzato dall’anno 2020 il limite delle compensazioni fiscali da 700 mila a 1 milione di Euro;
  • Per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico viene previsto un esonero TOSAP fino al 31 ottobre 2020;
  • Vengono incentivati investimenti per l’economia reale potenziando i PIR.
  • Si incentiva lo sviluppo per il Sud  con una maggiorazione dell’aliquote ordinaria  al 25% per le grandi imprese, 35% per medie imprese e 45% per piccole imprese. Queste nuove aliquote valgono anche per il Credito d’imposta Ricerca;
  • Si ha una riduzione IVA per i beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale, questa iva viene azzerata fino al 31 dicembre 2020
  • Sono stati sospesi i versamenti di imposte e contributi fino a Settembre. Sono sospesi anche i pignoramenti su stipendi e pensioni Fino al 31 agosto 2020; anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento sono stati sospesi, ma fino al 16 settembre.
  • Vengono prorogati i termini al 31 dicembre per notifiche atti e rinviati anche pagamenti delle aliquote d’imposta o rinviata l’entrata della sugar e plastic tax.

 

 

  • Sostegno al Turismo, istruzione e cultura:

con il decreto rilancio si è cercato di sostenere anche il turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, quindi per ovviare e migliorare la situazione è stata creata la Tax credit vacanze, cioè un credito alle famiglie con un reddito isee stabilito per il pagamento dei servizi offerte dalle strutture turistico ricettive. Inoltre è stata introdotta l’esenzione IMU per l’anno 2020 per il settore turistico ed è stato creato un fondo Turismo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività Turistico-ricettive. Ci sono altre misure come la creazione del “Fondo per la promozione del Turismo in Italia” e ulteriori aiuti sia per le aziende Termali e degli stabilimenti Balneari per adeguare gli ambienti al contenimento della Pandemia.

 

Anche l’istruzione e la Cultura hanno ricevuto fondi e misure per il rilancio.

A esempio la stabilizzazione di 16 mila insegnanti oltre a quelli già previsti, le assunzioni di 4 mila ricercatori in aggiunta ai 1600 già deliberati, oltre alla creazione del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” per il sostegno a Librerie , all’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

25/05/2020
Decreto Rilancio Reddito di Emergenza REM R.EM RdM R.d.M.

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento previsto nel Decreto Rilancio nato per provare a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 che stiamo attraversando, non coperti dagli attuali sussidi.

Per poter usufruire di questo sussidio, bisogna presentare le domande entro la fine del mese di  giugno 2020 all’INPS e per un beneficio che varia tra 400 € e 800 € a seconda del nucleo familiare , erogato in 2 quote , ciascuna pari alla cifra riconosciuta.

Per ottenere il Rem bisogna avere, cumulativamente , i seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Reddito Familiare inferiore al Rem spettante;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
  • Isee inferiore a 15mila euro.

Non hanno diritto al REM :

  • I soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • I soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza;
  • I soggetti residenti in strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica;
  • I nuclei familiari beneficiari che abbiano tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti;
  • I nuclei familiari dove ci sono, tra i suoi componenti, chi percepisce o ha percepito  una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • I nuclei Familiari dove, tra i suoi componenti nel momento della domanda, sia in una delle seguenti condizioni:
    • Titolari di pensione diretta o indiretta, unica eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • Titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste;
    • Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Le quote del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Le domande Devono essere Presentate presso l’INPS o centri CAF o istituti di Patronato abilitati.

18/05/2020
Decreto Rilancio Ecobonus Sismabonus 110 %

Il Decreto Rilancio prevede un aumento delle agevolazioni, per gli interventi di efficienza energetica e sismica degli edifici, fino al 110% delle spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal 1° Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022.

Per quanto riguarda le detrazioni sui lavori a risparmio energetico sugli immobili l’aumento riguarda la seguente tipologia di interventi:

  • Isolamento termico delle facciate e/o delle coperture, come il cappotto termico;
  • Sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione;
  • Sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi;
  • Interventi di efficientamento energetico dell’immobile.

Attenzione per poter usufruire di questa super detrazione si deve migliorare l’efficienza energetica di 2 classi.

Per quanto riguarda il SISMABONUS gli interventi utili per accedere a questo aumento di detrazione sono:

  • Lavori utili a ridurre il livello del rischio sismico;
  • Lavori realizzati nelle parti comuni degli edifici tramite demolizione e ricostruzione dell’intero immobile;
  • Lavori su immobili siti nei Comuni collocati nelle zone a rischio 1,2 o 3.

Il contribuente che ha diritto alle detrazioni, sia per INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA sia per INTERVENTI PER RISCHIO SISMICO, può scegliere tra 2 alternative:

  • Un contributo pari al 100% delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, fornitore che poi verrà rimborsato dallo stato con il Sistema del Credito d’Imposta in 5 anni;
  • La possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute dalle imposte, in Dieci anni con quote annuali di pari importo.
18/05/2020
Cassa integrazione guadagni in deroga cigd c.i.g.d.

La cassa Integrazione Guadagni in Deroga, CIGD, è una forma di integrazione salariale introdotta dal Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n. 8347, 3a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ORDINARI perché:

  • Non incluse nelle liste all’origine della CASSA INTEGRAZIONE
  • Hanno terminato il periodo di fruizione delle tutele ordinarie

La CIGD può essere concessa ai lavoratori subordinati con una anzianità di almeno 12 mesi (salvo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1, Decreto Ministeriale 1° agosto 2014 n 83473) presso l’azienda e con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e i lavoratori somministrati.

La richiesta di attivare il trattamento CIGD può avere luogo da parte dei:

  • soggetti giuridici qualificati come imprese, ex art 2082 c.c.;
  • dai piccoli imprenditori, art 2083 c.c., come coltivatori diretti del fondo, artigiani o piccoli commercianti;
  • dalle cooperative sociali con riferimento ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato.

L’integrazione viene calcolata in base alle ore di lavoro non svolto tra le ZERO e il limite dell’orario contrattuale e comunque non superando le 40 ore settimanali, mentre viene riconosciuta l’80 % dell’indennità oraria, comprensiva eventuali ratei di mensilità aggiuntive. In ogni caso, l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per diminuzione orario di lavoro o per sospensione dell’attività a causa di:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • Situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • Crisi aziendali;
  • Ristrutturazione o riorganizzazione.

La richiesta deve essere fatta entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.

08/05/2020

La cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una forma di integrazione retributiva per lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e di riorganizzazione o per chi è in contratti di solidarietà di tipo A.

Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni per poter fruire di tale strumento come previsto dal d.lgs. 148/2015.

La CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti delle seguenti aziende che abbiano avuto in organico una media di 15 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2.  imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
  3.  imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4.  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5.  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6.  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7.  imprese di vigilanza;

O delle aziende che mediamente avevano in organico 50 o più dipendenti, considerando anche apprendisti e dirigenti, nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda:

  1. Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

Mentre le seguenti categorie indipendentemente dal numero dei dipendenti in organico:

  1. Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  2. Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Il trattamento di questa indennità straordinaria di integrazione salariale non può superare i 24 mesi su 5 anni mobili, contando anche la CIGO. Il limite si può alzare a 36 mesi se la CIGS viene utilizzata per casuale contratto di solidarietà, mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese dell’art. 10 del Decreto citato, per ciascuna unità produttiva non si possono superare i 30 mesi su base di 5 anni mobili.

08/05/2020
Cassa integrazione guadagni ordinaria cigo c.i.g.o.

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.

Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:

  • Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • Mancanza di materie prime o componenti;
  • Eventi meteo;
  • Sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

La CIGO può essere concessa anche per le unità produttive dove, a seguito di una stipula di un contratto di solidarietà (distinta per lavoratore e con una durata superiore a 3 mesi), si ha una riduzione di lavoro; tuttavia, dove vi è una coesistenza tra CIGO e solidarietà, la riduzione del lavoro viene conteggiata per intero come giornate di CIGO.

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, essa è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominatavi. Questa diversità deve sussistere dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

La Cassa Integrazione guadagni ordinaria è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogare di 3 mesi alla volta fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Importante ricordare che per ciascuna unità produttiva, il trattamento Ordinario (CIGO) e quello straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, d.lgs.148/20515, oppure 30 mesi (comma 2 dello stesso articolo) per le seguenti imprese:

  • industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (articolo 22, comma 5, d.lgs. 148/2015).

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24, ha confermato (come già previsto dalla circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58), ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO (articolo 12, comma 1-4, d.lgs. 148/2015), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (articolo 12, comma 5, d.lgs. 148/2015).

08/05/2020

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