Dopo il decreto Cura Italia, il Governo Italiano ha deciso incrementare gli aiuti per le imprese e per le famiglie al fine di superare il periodo di crisi derivante dal Covid-19 attraverso il nuovo DECRETO RILANCIO del 16 maggio 2020.

Un Provvedimento straordinario dove si interviene per rinforzare vari ambiti come:

  • Salute e Sicurezza:

viene previsto un aumento di investimento per potenziare la rete ospedaliera e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi sia del sistema sanitario, che della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, attraverso lo stanziamento di una cifra vicino ai 4,3 miliardi di euro.

Questi fondi sono mirati al riordino della rete ospedaliera incrementando posti letto per terapie intensive e al potenziamento dell’assistenza territoriale. In tale quadro, si prevede una assunzione fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020.

Viene rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali, e si prevedono 170 assunzioni di medici Militari.

Questo aumento ha permesso di prolungare e incrementare la spesa per le borse di Studio per medici Specializzandi degli anni 2022, 2023 e 2024.

Questo investimento dello stato permetterà di prorogare anche il periodo di validità delle prescrizioni dei medicinali classificati in Fascia A, prorogati vari piani Terapeutici per persone con disabilità.

Non solo la Sanità, ma anche la Sicurezza è stata coinvolta in questo investimento; difatti viene incrementato il Fondo per le Emergenze Nazionali destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Si incrementa di 500 unità il personale dell’operazione “STRADE SICURE”.

 

  • Sostegno alle Imprese:

il DL Rilancio prevede un investimento per creare liquidità e sostegno alle imprese italiane per permettere un rilancio all’economia italiana.

Ci sono vari interventi come il contributo a fondo perduto per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro che abbiano avuto un decremento del 33% ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Altre forme di sostegno alle aziende previste variano dal Rafforzamento patrimoniale, alla ricapitalizzazione delle imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro per SpA con Sede in Italia che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, alla cancellazione del saldo e acconto dell’Irap riguardante le imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che abbiano subito un danno economico dall’emergenza COVID-19.

Sono previste anche la riduzione degli oneri delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e l’agevolazione per gli affitti alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone stesso (leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo).

I Fondi sono previsti anche per migliorare le aziende per investimenti tecnologici, per le start-up, oltre a garantire un Pagamento dei debiti dei debiti della P.A. e altri.

  • Sostegno al lavoro:

il Decreto Rilancio ha dato delle nuove forme di aiuti, aggiungendo fondi a quelli già precedentemente previsti dal Decreto Cura Italia di marzo, per garantire la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie.

Si prorogano le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul lavoro, sull’occupazione e le indennità a sostegno di imprese e famiglie; inoltre è stata prorogata anche la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa.

Nello specifico, altri interventi del D.L. Rilancio hanno riguardato:

- l’introduzione del Reddito di Emergenza per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico, ma non hanno percepito altri aiuti;

- Cassa Integrazione viene incrementata di ulteriori 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020;

- la CIG Straordinaria, estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020;

- le NASPI e le DISCOLL che hanno termine nel periodo compreso tra il Primo marzo e il 30 aprile 2020, vengono prorogate di ulteriori 2 mesi, ma questa proroga decade se il percettore abbia beneficiato di altre indennità. L’importo della mensilità aggiuntiva è pari all’ultima mensilità percepita dalla prestazione;

- Indennità previste per aiutare tutti i lavoratori che hanno avuto una forte riduzione di produttività e non sono cumulabili con pensioni o stipendi e sono da 600 euro per il mese di Aprile per i casi previsti dal decreto, mentre nel mese di Maggio aumenta a 1000 euro per chi ha avuto una contrazione di fatturato di almeno il 33 % per i titolari di Partita Iva e anche per i Co.Co.Co.;

- Sono riconosciuti aiuti anche per le Colf e Badanti con una cifra di 500 Euro al mese per Aprile e Maggio;

- il voucher Baby Sitter, che sale da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato anche per i centri estivi, mentre per i lavoratori del settore sanitario il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro;

- l’incremento i giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi Parentali:

- prorogare con questo decreto, di ulteriori 5 mesi, la sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- sostegno per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi delle imprese e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante questo periodo di crisi per la pandemia. È rivolta ai dipendenti a rischio di licenziamento, non può superare l’80 % della retribuzione e ha una durata di 12 mesi;

- la CIG in Deroga, con la previsione per le aziende sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS, dove il datore che si avvale del pagamento diretto, da parte dell’Istituto, effettua una erogazione di anticipazione della prestazione ai lavoratori;

- il Lavoro Agile per i lavoratori dipendenti nel settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, dove nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere le prestazioni in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino alla fine dello stato di emergenza da COVID-19. Per i lavoratori del settore pubblico la modalità può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato per il periodo di emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

  • Sostegno al Fisco :

Con il presente Decreto il Governo ha sospeso e differito una gamma di ritenute e versamenti, nonché ha proceduto alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Inoltre:

- vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1 gennaio 2021, le “Clausole di salvaguardia” ossia quelle che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e anche quelle previste in accise per alcuni prodotti carburanti;

  • Viene cancellato il saldo e acconto dell’Irap alle imprese la rata di saldo e di acconto dovuta a Giugno 2020 che hanno un fatturato tra 0 e 250 milioni di euro, ad esclusione di banche e assicurazioni;
  • Viene introdotta l’aliquota di detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110%  per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica;
  • È previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80 mila euro per beneficiario; stessa percentuale prevista anche lea sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per un massimo di 60 mila euro per beneficiario;
  • Per coloro che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, spetta un credito d’imposta per i fitti commerciali pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito per fitti è parametrato agli importi versati nei mesi di Marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito una riduzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento 2020 allo stesso mese dell’anno precedente. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal fatturato.
  • Viene innalzato dall’anno 2020 il limite delle compensazioni fiscali da 700 mila a 1 milione di Euro;
  • Per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico viene previsto un esonero TOSAP fino al 31 ottobre 2020;
  • Vengono incentivati investimenti per l’economia reale potenziando i PIR.
  • Si incentiva lo sviluppo per il Sud  con una maggiorazione dell’aliquote ordinaria  al 25% per le grandi imprese, 35% per medie imprese e 45% per piccole imprese. Queste nuove aliquote valgono anche per il Credito d’imposta Ricerca;
  • Si ha una riduzione IVA per i beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale, questa iva viene azzerata fino al 31 dicembre 2020
  • Sono stati sospesi i versamenti di imposte e contributi fino a Settembre. Sono sospesi anche i pignoramenti su stipendi e pensioni Fino al 31 agosto 2020; anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento sono stati sospesi, ma fino al 16 settembre.
  • Vengono prorogati i termini al 31 dicembre per notifiche atti e rinviati anche pagamenti delle aliquote d’imposta o rinviata l’entrata della sugar e plastic tax.

 

 

  • Sostegno al Turismo, istruzione e cultura:

con il decreto rilancio si è cercato di sostenere anche il turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, quindi per ovviare e migliorare la situazione è stata creata la Tax credit vacanze, cioè un credito alle famiglie con un reddito isee stabilito per il pagamento dei servizi offerte dalle strutture turistico ricettive. Inoltre è stata introdotta l’esenzione IMU per l’anno 2020 per il settore turistico ed è stato creato un fondo Turismo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività Turistico-ricettive. Ci sono altre misure come la creazione del “Fondo per la promozione del Turismo in Italia” e ulteriori aiuti sia per le aziende Termali e degli stabilimenti Balneari per adeguare gli ambienti al contenimento della Pandemia.

 

Anche l’istruzione e la Cultura hanno ricevuto fondi e misure per il rilancio.

A esempio la stabilizzazione di 16 mila insegnanti oltre a quelli già previsti, le assunzioni di 4 mila ricercatori in aggiunta ai 1600 già deliberati, oltre alla creazione del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” per il sostegno a Librerie , all’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

25/05/2020
Decreto Rilancio Reddito di Emergenza REM R.EM RdM R.d.M.

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento previsto nel Decreto Rilancio nato per provare a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 che stiamo attraversando, non coperti dagli attuali sussidi.

Per poter usufruire di questo sussidio, bisogna presentare le domande entro la fine del mese di  giugno 2020 all’INPS e per un beneficio che varia tra 400 € e 800 € a seconda del nucleo familiare , erogato in 2 quote , ciascuna pari alla cifra riconosciuta.

Per ottenere il Rem bisogna avere, cumulativamente , i seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Reddito Familiare inferiore al Rem spettante;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
  • Isee inferiore a 15mila euro.

Non hanno diritto al REM :

  • I soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • I soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza;
  • I soggetti residenti in strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica;
  • I nuclei familiari beneficiari che abbiano tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti;
  • I nuclei familiari dove ci sono, tra i suoi componenti, chi percepisce o ha percepito  una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • I nuclei Familiari dove, tra i suoi componenti nel momento della domanda, sia in una delle seguenti condizioni:
    • Titolari di pensione diretta o indiretta, unica eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • Titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste;
    • Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Le quote del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Le domande Devono essere Presentate presso l’INPS o centri CAF o istituti di Patronato abilitati.

18/05/2020
Cassa integrazione guadagni ordinaria cigo c.i.g.o.

La cassa integrazione guadagni Ordinaria o CIGO per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a seguito di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.

Per avere la concessione della CIGO, deve sussistere una delle causali che giustificano l’integrazione salariale, previste dal Decreto Legislativo n. 95442 del 15 aprile 2016. Tali causali sono:

  • Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • Mancanza di materie prime o componenti;
  • Eventi meteo;
  • Sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

La CIGO può essere concessa anche per le unità produttive dove, a seguito di una stipula di un contratto di solidarietà (distinta per lavoratore e con una durata superiore a 3 mesi), si ha una riduzione di lavoro; tuttavia, dove vi è una coesistenza tra CIGO e solidarietà, la riduzione del lavoro viene conteggiata per intero come giornate di CIGO.

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, essa è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominatavi. Questa diversità deve sussistere dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

La Cassa Integrazione guadagni ordinaria è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogare di 3 mesi alla volta fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Importante ricordare che per ciascuna unità produttiva, il trattamento Ordinario (CIGO) e quello straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, d.lgs.148/20515, oppure 30 mesi (comma 2 dello stesso articolo) per le seguenti imprese:

  • industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (articolo 22, comma 5, d.lgs. 148/2015).

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24, ha confermato (come già previsto dalla circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58), ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO (articolo 12, comma 1-4, d.lgs. 148/2015), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (articolo 12, comma 5, d.lgs. 148/2015).

08/05/2020

In caso di errori nelle dichiarazioni dei Dottori Commercialisti, fiscalisti o anche del CAF, chi paga le sanzioni per possibili errori o rappresentazione nella dichiarazione dei redditi, in omessi versamenti oppure in omessa presentazione di comunicazioni tributarie.

Prima di tutto chi si prende a carico la compilazione delle dichiarazioni dei Redditi, esse siano 730 o unico persona fisica, sono dotati di requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti dal proprio albo di appartenenza e che devono osservare l’obbligo di diligenza riferita alla natura dell’attività esercitata come previsto dall’articolo 1176 del codice civile.

Le responsabilità sono nell’articolo 2236 che limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave in quanto la loro prestazione è tesa alla risoluzione di problemi di natura tecnico professionale, quindi dovrà emergere di aver commesso omissioni gravi nel proprio operato e che abbia avuto un comportamento altamente negligente tanto da generare un dolo. Praticamente l’onere della prova dell’incarico professionale conferito al professionista spetta al cliente per questo è utile disciplinare con un MANDATO SCRITTO l’incarico assegnato.

Il professionista che si è incaricato alla compilazione dei modelli fiscali deve essere in possesso di una assicurazione (come prevista dall’art 3 del D.Lgs n 138 del 13 Agoto 2011)  posta proprio a tutela del clinte, ma attenzione tale copertura è per coprire le sanzioni e gli interessi e non la quota capitale presa in più dal contribuente, almeno che non si prova un dolo o colpa grave da parte del professionista incaricato.

Pertanto il cliente ha sempre la responsabilità per ciò che dichiara e cosa produce, pertanto si consiglia di far compilare un modulo con doppia firma in calce dove vengono riportati i dati e i documenti fiscali consegnati, per evitare contenziosi inutili

Si ricorda che il professionista incaricato non ha l’obbligo di veridicità ne di correttezza verso l’Erario per quanto riguarda alle dichiarazioni del suo cliente.

17/04/2020

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie è necessario presentarlo se si vogliono richiedere prestazioni o servizi sociali agevolati o assistenziali  che vengono erogati in base al reddito.

L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online, tramite PIN, all’INPS.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Nota bene :per le informazioni autodichiarate il soggetto che compila la DSU se ne assume la responsabilità, anche penale.

.

Come Funziona:

(Fonte INPS)

L' ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti
Parametro

1
1,00

2
1,57

3
2,04

4
2,46

5
2,85

0,35 per ogni ulteriore componente;Sono previste maggiorazioni di:

  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

Per l'anno 2020 l'ISEE viene calcolato in base alla giacenza media e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno 2018, questo comporta un innalzamento dei valori calcolati.

Ulteriori informazioni presso nostre sedi CAF

 

02/02/2020

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è una astensione dal Lavoro pari a 5 giorni.

Tali giorni si possono sommare al congedo di Maternità e vengono  riconosciuti quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino ovvero :

  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio da parte della madre.
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile).
  • oltre ai precedenti punti tale congedo può essere fruito anche a seguito di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

 Se la madre è non lavoratrice il congedo di paternità termina dopo 3 mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Per i padri la legge 28 giugno 2012 n. 92, ha inoltre introdotto in via sperimentale misure a sostegno della genitorialità che sono state prorogate anche per il 2019 dalla legge 145/2018  (legge di bilancio 2019) per il dettaglio delle quali si rinvia alla pagina relativa al Congedo papà.(fonte INPS)

Come fare richiesta in alternativa alla madre nelle diverse casistiche:

  • Caso di morte o grave infermità della madre : Il padre richiedente dichiara la data del decesso della madre, mentre in caso di grave infermità invia certificazione sanitaria comprovante la patologia .Tutte le comunicazioni vanno inviate al centro medico legale dell'INPS consegnate allo sportello INPS o inviate a mezzo raccomandata .
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica il provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria, in alternativa è sufficiente allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il Congedo obbligatorio come e quanto spetta

Alla nascita di ciascun figlio, il padre ha il diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni. Queste giornate sono retribuite al 100% e vanno godute entro i primi 5 mesi di vita del nascituro.

Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di affidamento o adozione con le stesse modalità.

Il Congedo facoltativo come e quanto spetta

il padre, oltre alle 5 giornate obbligatorie di astensione al lavoro, può richiedere ulteriori 2 giorni da poter usufruire nel caso in cui la madre rinunci a quelli Lei spettanti. Questi ulteriori giorni possono essere richiesti anche simultaneamente alla madre.Il congedo Facoltativo è previsto anche in caso di affidamento o adozione.

Come fare domanda:

esistono 2 modalità per fare la richiesta di astensione dal Lavoro:

1 Per Lavoratori dipendenti di aziende, che hanno scelto il conguaglio, come previsto da legge, dovranno fare domanda scritta direttamente al Datore. Il quale anticiperà il pagamento e comunicherà all'INPS i giorni richiesti dal lavoratore.

2 Per Lavoratori, che hanno l'indennizzo diretto dall'INPS, in via telematica chiederanno i giorni tramite la compilazione dei moduli online,o tramite il contact center o tramite Patronati.

02/02/2020

Il Congedo di Maternità è un periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità/paternità (denominato T.U.) per le Lavoratrici e Lavoratori Dipendenti assicurati all'INPS.

CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di Maternità è il periodo di astensione obbligatoria dove la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e post gravidanza(o puerperio), percepisce un'idennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi spetta:

  • alle Lavoratrici dipendenti  assicurate all'Inps inclusa la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (art. 24 T.U.).
  • Lavoratrici con rapporto di lavoro in corso corrispondente al primo giorno del Congedo, indipendentemente dal tipo di contratto o di livello.
  • alle Disoccupate o sospese se il congedo di Maternità è iniziato entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro. Se il Congedo Stesso è iniziato oltre il 60 giorno si può usufruire se ha diritto alle idennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.
  • alle Lavoratrici agricole a tempo determinato e a tempo indeterminato che nell'anno di inizio del congedo abbiano almeno 51 giornate di lavoratrice in la qualità di bracciante certificata dagli elenche nominativi annui (art 63 T.U.).
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e Badanti) che hanno 26 contributi settimanali in riferimento all'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali in riferimento ai 2 anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle Lavoratrici a domicilio (art 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU cosidette attività socialmente utili o di pubblica utilità (art. 65 del T.U.)

Durata e modalità

Il congedo di Maternità inizia 2 mesi prima della presunta data del parto, ma tale periodo di astensione al lavoro può essere a periodi antecedenti al periodo su indicato quando si ha una interdizione anticipata su disposizione della ASL se la gravidanza è a rischio o DTL, direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto la durata dell'astensione al lavoro è:

  • 3 mesi e, in caso in cui il parto avvenga oltre la presunta data, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
  • 3 mesi oltre ai giorni non goduti per parti prematuri o precoci, quindi dove il parto è anticipato rispetto alla presunta data.Questo anche nel caso in cui la somma dei 3 mesi successivi al parto e i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto supera il limite dei 5 mesi;
  • tutto il periodo di astensione al lavoro diposto dalla DTL per mansioni incompatibili con il puerperio.

in alternativa alle consuete modalità di fruizione si ha la falcotà per le madri di astenersi dal lavoro, solo dopo l'evento del parto , sempre entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che un medico (specialista del SSN o convezionato con esso) e il medico competente dellle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi danni o pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro(legge di bilancio 2019 in alternativa art 16 comma 1 DL 151/2001). Nel computo dei 5 mesi di congedo di maternità non deve considerato il giorno del Parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La madre potrà sospendere il congedo, dopo il parto, nel caso in cui il neonato è ricoverato in una struttura, che sia pubblica o privata, e riprendere l'attività lavorativa se le condizioni della madre siano compatibili e certificate da attestazione medica e questo diritto si potrà esercitare solo 1 volta per figlio. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del Bambino. (TU art 16 bis comma 1 e comma 2 )

Casi particolari: (Fonte INPS)

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l'articolo 26 del TU.

Quanto Spetta:

Nei periodi di CONGEDO DI MATERNITA' la lavoratrice ha il diritto di percepire una indennità pari all' 80% della retribuzione media globale giornaliera , questa retribuzione e calcolata in base all'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo stesso, spesso si prende in considerazione l'ultimo mese(Art 22 e seguenti del TU).Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.(fonte INPS)

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, vale anche per lavoratrici iscritte ex IPSEMA che lavorano presso aziende che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità decade entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità, anche tramite i nostri Centri Caf/Patronato.

Requisiti per fare la domanda:

Possono fare domanda le lavoratrici dipendenti, alle quali è richiesta:

  • la sussistenza si un rapporto di lavoro
  • per addette ai lavori Domestici e Familiari (COLF e BADANTI) sono richiesti 26 contributi settimanali dell'anno prececedente o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l'inizio del congedo di maternità (art 62 del TU), se hanno quei contributi non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro
  • Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro, ma il congedo può iniziare oltre i 60 giorni se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
  • per le lavoratrici disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori eclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto al congedo spetta solo se la maternità inizia entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e se sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti all'inizio del congedo.
  • Per le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42.(fonte INPS)
  • Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato. (fonte INPS)

Come e quando fare la domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per altre informazioni più dettagliate recarsi presso nostri Centri CAF/Patronato.

 

 

 

31/07/2019

Assegno di incollocabilità, il Ministero rivaluta l’importo.

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 48 del 15 maggio 2019, ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06 sulla base di quanto stabilito dall'Inail nell'ambito della determinazione n. 121 del 10 aprile 2019.

Il nuovo importo rivalutato erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, è pari a 262,06 euro.

L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 180, DPR n. 1124/1965: riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, compresi gli eventi che sono indennizzati come danno biologico; età non superiore a 65 anni; impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, esente Irpef e incumulabile con l'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali.

13/07/2019

La rifoma delle pensioni del 2019 (D.L. 4/2019) ha previsto un nuovo metodo di calcolo per aderire alla pensione di anzianità, denominato "Quota 100".

 

La riforma è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro in presenza di determinati requisiti, come il raggiungimento di 38 anni di contribuzione e del requisito anagrafico di 62 anni di età.

Come Funziona?

"Quota 100" è una modalità di pensionamento prevista in aggiunta alle altre modalità stabilite dalla Legge, quali ad esempio la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. A tale modalità di pensionamento possono accedere solo le persone che alla data del 31/12/2021 hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contribuzione; l'età non si adegua più all'aspettativa di vita, inoltre è stato introdotto il divieto di Cumulo Reddito Pensione.

Soggetti esclusi dalla "Quota 100"

E' escluso dall'applicazione della norma il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF), per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti all'interno del Dlgs 165/97.

Trattamento di fine servizio

Per il TFR dei dipendenti pubblici che accedono a "Quota 100" è prevista una dilazione del pagamento del TFR stesso rispetto a chi accede alla pensione in termini ordinari, si ha tuttavia la possibilità di ottenre un anticipo fino ad un massimo di 45.000 €.

 

02/07/2019

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