In caso di errori nelle dichiarazioni dei Dottori Commercialisti, fiscalisti o anche del CAF, chi paga le sanzioni per possibili errori o rappresentazione nella dichiarazione dei redditi, in omessi versamenti oppure in omessa presentazione di comunicazioni tributarie.

Prima di tutto chi si prende a carico la compilazione delle dichiarazioni dei Redditi, esse siano 730 o unico persona fisica, sono dotati di requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti dal proprio albo di appartenenza e che devono osservare l’obbligo di diligenza riferita alla natura dell’attività esercitata come previsto dall’articolo 1176 del codice civile.

Le responsabilità sono nell’articolo 2236 che limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave in quanto la loro prestazione è tesa alla risoluzione di problemi di natura tecnico professionale, quindi dovrà emergere di aver commesso omissioni gravi nel proprio operato e che abbia avuto un comportamento altamente negligente tanto da generare un dolo. Praticamente l’onere della prova dell’incarico professionale conferito al professionista spetta al cliente per questo è utile disciplinare con un MANDATO SCRITTO l’incarico assegnato.

Il professionista che si è incaricato alla compilazione dei modelli fiscali deve essere in possesso di una assicurazione (come prevista dall’art 3 del D.Lgs n 138 del 13 Agoto 2011)  posta proprio a tutela del clinte, ma attenzione tale copertura è per coprire le sanzioni e gli interessi e non la quota capitale presa in più dal contribuente, almeno che non si prova un dolo o colpa grave da parte del professionista incaricato.

Pertanto il cliente ha sempre la responsabilità per ciò che dichiara e cosa produce, pertanto si consiglia di far compilare un modulo con doppia firma in calce dove vengono riportati i dati e i documenti fiscali consegnati, per evitare contenziosi inutili

Si ricorda che il professionista incaricato non ha l’obbligo di veridicità ne di correttezza verso l’Erario per quanto riguarda alle dichiarazioni del suo cliente.

17/04/2020

Con la circolare n. 13 del 3.04.2020 l’INAIL ha trattato le questioni relative alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Corona-virus in occasione di lavoro.

Di particolare importanza è la sezione rubricata “Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni”. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, le richieste per ottenere le prestazioni di:

  1. indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  2. indennizzo del danno biologico in capitale;
  3. assegno una tantum in caso di morte;
  4. rendita ai superstiti;
  5. assegno per l’assistenza personale continuativa (APC);
  6. assegno d’incollocabilità;
  7. rimborso spese mediche

si prescrivono entro tre anni dal giorno dell’infortunio o dal momento della manifestazione della malattia professionale.

È, invece,quinquennale la prescrizione nel caso di prestazioni relative a ratei di rendita già liquidati o a quote
integrative della rendita in godimento.

È, infine, decennale quando riguarda la rendita diretta e ratei non liquidati o l’integrazione a carico INAIL per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n. 1115/1962).

Il d.l. 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia, al c. 1 dell’art. 42, rubricato “Disposizioni INAIL”, sospende temporaneamente i predetti termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 01.06.2020 inclusi.

Altra importante sezione della circolare è quella riguardante i “Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni”.
Sempre a mente dell’art. 122 del T.U. n. 1124/1965, è previsto che, nel caso in cui la morte sopraggiunga in conseguenza dell’infortunio e dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella misura e nei modi stabiliti nell’articolo 85 deve essere proposta (si veda anche la sentenza della Consulta n. 14/1994) dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL in cui si avvisano i superstiti stessi della facoltà di presentare la richiesta medesima.

Il decreto “Cura Italia” sospende inoltre, sempre nel periodo dal 23.02.2020 al 01.062020, il termine decadenziale di 180 giorni, previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976 dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione INAIL, per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile e per la richiesta di rendita di passaggio per silicosi e asbestosi.

La circolare n. 13/2020 affronta anche la tematica relativa alla sospensione, prevista, dal terzo periodo del c. 1 dell’art. 42 del d. l. n. 18/2020, dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, sempre dal 23.02.2020 al 01.06.2020. Abitualmente, infatti, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’Istituto e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. La sospensione in esame riguarda, quindi, tutte le revisioni delle rendite e le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.
In ragione della gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il decreto in esame, al c. 2 dell’art. 42, chiarisce i diversi aspetti relativi alla tutela assicurativa nei casi di contrazione dell’infezione da nuovo Corona-virus avvenuta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In base al diritto positivo, l’INAIL tratta -sotto l’aspetto assicurativo- le malattie infettive e parassitarie ricomprendendole nella categoria degli infortuni sul lavoro ed equiparando la causa virulenta a quella violenta e, in tale ottica, sono inquadrati e ricompresi tra gli infortuni anche i casi di contagio da Covid-19.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9913 del 13.05.2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità alla “occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo gli Ermellini, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”, ricomprendendovi “(...) tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale  anno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (...)”. L’ambito di applicazione soggettivo non è ridotto in quanto sono considerati destinatari di tale tutela: i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. n. 1124/1965; gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo
n. 38/2000 (come i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.
Particolare attenzione va prestata, comunque, nei confronti degli operatori sanitari per i quali la presunzione semplice di origine professionale essendo esposti a un elevato rischio di contagio che si aggrava fino a diventare specifico, considerata l’elevatissima probabilità che essi operatori vengano a contatto con il Corona-virus. Condizione di rischio di contagio questa cui possono essere soggette anche altre attività lavorative di figure professionali, come le Forze dell’Ordine, che comportano il costante contatto con il pubblico o l’utenza. La tutela viene, così, estesa anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica, con la conseguenza che, ove l’episodio determinante il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, esso contagio sia comunque presumibile e verificabile dalle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga. L’accertamento medicolegale
seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Per quanto attiene alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da Corona-virus e certificazione medica, il citato art. 42, al c. 2, prevede che, nei casi accertati di contagio, il medico a ciò deputato deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione (art. 53,commi da 8 a 10, T.U. n. 1124/1965,) all’Istituto che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico deve, perciò, riportare: i dati anagrafici completi di lavoratore e datore; la data dell’evento/contagio e di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta da contagio virulento; la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio
professionale specifico; le cause e circostanze; la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Con la certificazione dell’avvenuto contagio, in combinato con l’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, l’obbligo dell’invio del certificato di infortunio che mette in atto la tutela infortunistica.
Va, inoltre, adottata ogni misura funzionale all’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative. In proposito i datori pubblici o privati dovranno continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi delle vigenti norme in materia.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data dell’evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. Solamente dalla conoscenza della positività del prestatore da parte del datore di lavoro inizieranno a decorrere i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
La documentazione che giunge all’INAIL, infine, deve essere la più completa possibile in quanto, qualora fosse mancante del dato sanitario dell’avvenuto contagio, sarebbe necessario -per il proseguimento dell’istruttoria- acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio ricorrendo, al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso, anche alla documentazione in possesso dell’infortunato. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla
tutela infortunistica.

La circolare fornisce ulteriori indicazioni.
Casi di dubbia competenza INAIL/INPS
Nei casi di dubbia competenza, ai sensi delle circolari INAIL n. 47/2015 e INPS n. 69/2015 relative ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra INAIL e INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e,, per i quali, è escluso il contagio da Corona-virus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta con conseguente necessità di segnalazione del caso all’INPS allegando tutta la
documentazione sanitaria agli atti della pratica, al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del prestatore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo Corona-virus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
La disposizione in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi n occasione di lavoro, derivanti da
infezioni da Covid-19, gravino sulla gestione assicurativa dell’INAIL disponendo che essi non
vengano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27.02.2019.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.
In merito alla disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, sancisce che l’assicurazione infortunistica operi nell’ipotesi di infortunio del lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. In tale fattispecie,oggi non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, ma rientrano anche gli eventi di contagio da Corona-virus accaduti durante tale percorso. Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle ASL e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’INAIL, secondo l’istruzione operativa dell’Istituto del 17.03.2020, n. 3675.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale. In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere di presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Restano invariate, per il resto, le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE IN TEMPO DI CORONA-VIRUS

 

 

Infortunio semplificato per personale

sanitario e per chi lavora a contatto al pubblico.

 

 

Ai fini dell’accertamento medico-legale, l’Istituto agevola il riconoscimento delle tutele per chi ha contratto l’infezione da Covid-19: si presumerà che la stessa sia di origine professionale. Gli operatori sanitari, considerata l’elevatissima probabilità di contatto con il virus, sono sollevati dall’ordinaria procedura di accertamento dell’origine dell’infortunio. Lo stesso vale anche per quei lavoratori che hanno contatto constante con il pubblico (addetti al front-office, alla cassa, alle vendite, banconisti, personale non sanitario operante all’interno di ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.). 

La tutela assicurativa spetta a tutti i lavoratori assicurati INAIL ai sensi delle attuali disposizioni di legge (dipendenti e assimilati, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale)

 

 

Infortunio

 

 

In caso di contagio, spetta al datore di lavoro l’obbligo di effettuare denuncia di infortunio ed al medico certificatore l’onere di inviare il certificato telematico di infortunio all’INAIL.

 

 

Decesso

 

Spetta ai familiari del lavoratore anche la prestazione una tantum prevista dal Fondo delle vittime gravi infortuni sul lavoro.

 

 

 

Infortunio in itinere

 

 

L’Istituto conferma che anche i contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa sono tutelabili, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, se si usano i mezzi pubblici. In questo caso però il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base del dato epidemiologico. Visto l’alto rischio di contagio sui mezzi pubblici, viene consigliato l’uso del mezzo privato durante la pandemia e, essendo quindi il mezzo “necessitato” quindi, sarà riconosciuto con più facilità l’infortunio in itinere da incidente stradale nel tragitto casa-lavoro-casa.

 

 

 

 

 

Quarantena

 

 

La quarantena, o sospensione dal lavoro delle c.d. “persone fragili” al fine di attivare misure di contenimento da contagio Covid-19, è riconosciuta come malattia. Sarà il medico competente a valutare i casi di “persone fragili”, esonerandole dalle prestazioni lavorative. Sarà, invece, il medico di base ad inviare il certificato telematico con il codice V07 per le persone fragili mentre per le persone in quarantena sarà usato il codice V029.0.  La quarantena non va ad intaccare il periodo di comporto. 

Sempre il medico di famiglia certificherà telematicamente le “persone fragili” inserendo nel documento i vari codici regionali. In questo momento nel Lazio viene usato lo stesso codice della quarantena.

 

 

Malattia e trattamenti di

integrazione salariale

 

 

Se ti ammali durante periodi di integrazione salariale per CIG, il FIS o i Fondi di solidarietà, ecc. e la tua azienda o il tuo reparto è a zero ore, il trattamento di integrazione prevale sulla malattia, anche se iniziata precedentemente. Se il trattamento di integrazione è, invece, parziale, è la malattia a prevalere.

 

Smartworking

(lavoro agile)

 

 

È uno strumento che si sta utilizzando molto in questo periodo di crisi lavorando da remoto e viene considerato, ai fini contrattuali e di legge, lavoro a tutti gli effetti. Se dovessero, quindi, sopravvenire eventi di malattia, infortunio, maternità, ecc. il lavoratore dovrà avere lo stesso comportamento di quando si trova in azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo scritto da Maura Rossi e Francesco Marcelli

16/04/2020

Sulle ultime DPCM emanate sono stati previsti dei congedi COVID-19, per mitigare la situazione di emergenza in cui viviamo. Questo congedo è a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della legge 335 del 8 agosto 1995 e dei lavoratori autonomi.

Nella circolare n. 1621 del 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione.

Innanzitutto il congedo COVID-19 non può essere utilizzato negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in giornate o periodi alternati, per un totale complessivo di 15 giorni. Va, inoltre, chiarito che il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

Il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus € 600,00, di cui abbiamo parlato qui, previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS ai titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica Coronavirus.

Un secondo chiarimento, l’INPS lo formula in materia di compatibilità del congedo COVID-19 nei seguenti casi:

  • malattia: nell’eventualità l’altro genitore sia malato;
  • maternità/paternità: nell’eventualità l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità;
  • lavoro agile: nell’eventualità l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli;
  • ferie: nell’eventualità l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie;
  • aspettativa non retribuita: nell’eventualità l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni: (percettore di sostegno al reddito, disoccupato o inoccupato);
  • permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6): è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104;
  • part-time e lavoro intermittente: nell’eventualità l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.

Articolo a cura di Francesca Ferrara

16/04/2020

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.

Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.

09/04/2020

Rc auto e moto, scadenza validità a 30 giorni: in base a quanto previsto dal decreto CURA ITALIA si può fruire della sospensione della RCA auto e moto, prolungando il periodo di validità dei certificato dopo la scadenza della polizza, prolungando la validità dell’assicurazione 30 giorni dopo la data di scadenza.

Pertanto, si potrà circolare per 30 giorni con la polizza scaduta. Attenzione questa sospensione è valida solo per assicurazioni RC Auto e moto con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

09/04/2020

Con il decreto Cura Italia n 18 2020 è stata prorogata la validità al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mentre per chi è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2020.

Questa proroga è stata decisa per la difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle varie Licenze, quindi se questa emergenza impone i divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli previsti, tale tempistiche si potrebbero allungare.

09/04/2020

Il Decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dei documenti che avevano la scadenza entro entro il mese di Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 . 

Questa proroga riguarda sia le carte d’identità  “cartacee” ed “elettroniche”, rimane in essere la data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio. Questa proroga al 31 agosto esiste anche per le patenti di guida.

09/04/2020

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