la revisione dell’auto deve essere svolta; ogni 4, 2 oppure ogni anno in base all’età e alla tipologia del veicolo; entro il mese corrispondente al Rilascio della Carta di Circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Pertanto le revisioni che usufruiscono di questa proroga riguardano:

  • Auto,ciclomotori e motocicli immatricolati da marzo a luglio 2016 o sottoposti a revisione da marzo a luglio 2018.
  • Tutti i  tipi di veicoli elencati elencati nell’art 80 c 4 del codice della strada sottoposti a ultima revisione da marzo a luglio 2019.

Tutti i veicoli interessati dal rinvio possono effettuare la revisione auto( o moto, o      autocarro,ecc.) entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere alcuna sanzione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, poi, specificato tramite circolare che la proroga interessa anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data precedente al 17 marzo 2020.

09/04/2020

SCADENZIARIO PER 730/2020 e Informazioni Varie

Il calendario fiscale 2020 dopo l’emergenza CORONAVIRUS è stato modificato e sono rivolti a tutto il territorio nazionale.

L’art.1 del Decreto Legge n9 del 2 marzo 2020 ha anticipato di un anno le scadenze della campagna fiscale.

Tra le date da Ricordare sono:

  1. 31 marzo 2020: è il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 (CU) all’agenzia delle Entrate e i dati riguardanti gli oneri deducibili e detraibili , da parte dei soggetti interessati, utile alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi Precompilata. Questa scadenza ritorna ad essere il 16 marzo dal prossimo anno;
  2. 05 maggio 2020: messa a disposizione dei dati del 730 e del Precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate;
  3. 30 settembre 2020: termine della presentazione del 730/2020 anno imposta 2019;

Per quanto riguarda la liquidazione del 730 non sono previste variazioni:

     Le somme saranno trattenute, in caso debito, o rimborsate, in caso di credito, nella prima retribuzione utile, pertanto la competenza avverrà il mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, come previsto dall’Articolo 19, comm. 2 , Decreto Ministero delle Finanza del 31 maggio 1999, n. 164.

Per i contribuenti che beneficiano di un trattamento pensionistico, invece, dovranno attendere i canonici 2 mesi dalla trasmissione del 730/4 al sostituto d’imposta.

Come previsto dall’Art. 17 del Decreto del 31 maggio 1999 n. 164, modificato dal citato D.L. n.124, sanciva lo scadenziario delle trasmissioni telematiche ai sistemi dell’Amministrazione Finanziaria, pertanto dal mese di Maggio 2020 sarà:

Periodo Entro il Quale il Contribuente presenta la Dichiarazione

Periodo di trasmissione telematica 730 alla AE

Pagamento previsto della competenza del mese di

Entro il 31 Maggio

15 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 1 al 20 Giugno

29 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 21 Giugno al 15 Luglio

23 Luglio

Agosto          (per i Pensionati il 1 Ottobre)

Dal 16 Luglio al 31 Agosto

15 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

Dal 1 Al 30 Settembre

30 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

 

 

Si ricorda che il Decreto CURA ITALIA ha, per ora solo confermato quanto previsto alle disposizioni già in essere.

Per quanto riguarda la normativa, visto la situazione di pandemia che l’Italia sta vivendo è un continuo divenire, aspettandoci quindi modifiche in materia fiscale

28/03/2020

A decorrere dal 1 luglio 2020 avverrà la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori con reddito fino a 40000€ per quanto previsto dall'art 1 comma 7 della legge.

Pertanto, chi fino ad oggi percepiva gli 80€ del "BONUS RENZI" mensili, in busta paga per redditi annuali tra i 8174 € e 26600 € , avrà un aumento a 100 € e sarà questa cisfra comprenderà anche lavoratori con reddito fino a 28000€ annui.

Per i redditi da 28000€ a 40000€ il BONUS FISCALE si "Trasformerà " in detrazione che andrà a diminuire in base al reddito percepito.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Reddito lavoro

Dipendente

Bonus Annuo 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus Mensile 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus anno 2021
Da 8200€ a 28000€ 600€ 100€ 1200€
29000€ 583€ 97€ 1166€
30000€ 566€ 94€ 1131€
31000€ 549€ 91€ 1097€
32000€ 532€ 89€ 1063€
33000€ 515€ 86€ 1029€
34000€ 497€ 83€ 994€
35000€ 480€ 80€ 960€
36000€ 384€ 64€ 768€
37000€ 288€ 48€ 576€
38000€ 192€ 32€ 384€
Da 39000€ a 39999€ 96€ 16€ 192€

 

 

13/02/2020

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie è necessario presentarlo se si vogliono richiedere prestazioni o servizi sociali agevolati o assistenziali  che vengono erogati in base al reddito.

L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online, tramite PIN, all’INPS.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Nota bene :per le informazioni autodichiarate il soggetto che compila la DSU se ne assume la responsabilità, anche penale.

.

Come Funziona:

(Fonte INPS)

L' ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti
Parametro

1
1,00

2
1,57

3
2,04

4
2,46

5
2,85

0,35 per ogni ulteriore componente;Sono previste maggiorazioni di:

  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

Per l'anno 2020 l'ISEE viene calcolato in base alla giacenza media e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno 2018, questo comporta un innalzamento dei valori calcolati.

Ulteriori informazioni presso nostre sedi CAF

 

02/02/2020

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è una astensione dal Lavoro pari a 5 giorni.

Tali giorni si possono sommare al congedo di Maternità e vengono  riconosciuti quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino ovvero :

  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio da parte della madre.
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile).
  • oltre ai precedenti punti tale congedo può essere fruito anche a seguito di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

 Se la madre è non lavoratrice il congedo di paternità termina dopo 3 mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Per i padri la legge 28 giugno 2012 n. 92, ha inoltre introdotto in via sperimentale misure a sostegno della genitorialità che sono state prorogate anche per il 2019 dalla legge 145/2018  (legge di bilancio 2019) per il dettaglio delle quali si rinvia alla pagina relativa al Congedo papà.(fonte INPS)

Come fare richiesta in alternativa alla madre nelle diverse casistiche:

  • Caso di morte o grave infermità della madre : Il padre richiedente dichiara la data del decesso della madre, mentre in caso di grave infermità invia certificazione sanitaria comprovante la patologia .Tutte le comunicazioni vanno inviate al centro medico legale dell'INPS consegnate allo sportello INPS o inviate a mezzo raccomandata .
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica il provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria, in alternativa è sufficiente allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il Congedo obbligatorio come e quanto spetta

Alla nascita di ciascun figlio, il padre ha il diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni. Queste giornate sono retribuite al 100% e vanno godute entro i primi 5 mesi di vita del nascituro.

Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di affidamento o adozione con le stesse modalità.

Il Congedo facoltativo come e quanto spetta

il padre, oltre alle 5 giornate obbligatorie di astensione al lavoro, può richiedere ulteriori 2 giorni da poter usufruire nel caso in cui la madre rinunci a quelli Lei spettanti. Questi ulteriori giorni possono essere richiesti anche simultaneamente alla madre.Il congedo Facoltativo è previsto anche in caso di affidamento o adozione.

Come fare domanda:

esistono 2 modalità per fare la richiesta di astensione dal Lavoro:

1 Per Lavoratori dipendenti di aziende, che hanno scelto il conguaglio, come previsto da legge, dovranno fare domanda scritta direttamente al Datore. Il quale anticiperà il pagamento e comunicherà all'INPS i giorni richiesti dal lavoratore.

2 Per Lavoratori, che hanno l'indennizzo diretto dall'INPS, in via telematica chiederanno i giorni tramite la compilazione dei moduli online,o tramite il contact center o tramite Patronati.

02/02/2020

730 2021 detrazioni spese mediche e altri oneri con pagamenti tracciabili.

Dal 01 Gennaio 2020 è vietato il contante per poter usufruire delle detrazioni fiscali nell'anno 2021, quindi per poter usufruire delle Detrazioni per spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR  e anche quelle previste da altre normative che prevedono una detrazione pari al 19% i pagamenti dovranno essere tracciabili.

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma per recuperare le spese detraibili ai sensi del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e di altre disposizioninormative, serve necessariamente fare pagamenti mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale e assegni; ovviamente il pagamento in contanti rimane ancora possibile per le spese che non saranno fiscalmente detraibili.

Obbligo di PAGAMENTI TRACCIABILI ,per poter usufruire di detrazioni, sono:

  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • spese mediche
  • spese veterinarie
  • spese funebri
  • frequebnza scuole e università
  • assicurazioni rischio morte
  • erogazioni liberali 
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • canoni abitazione principale
  • ristrutturazione
  • addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

Tale obbligo di pagamento tracciabile DECADE e quindi non si applica per:

  • l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese alle strutture pubbliche
  • prestazioni sanitarie  rese da strutture private accredidate al Servizio Sanitario Nazionale

Per altre informazioni chiedere ad uno dei nostri Centri Servizi...

 

01/02/2020

Il Congedo di Maternità è un periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità/paternità (denominato T.U.) per le Lavoratrici e Lavoratori Dipendenti assicurati all'INPS.

CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di Maternità è il periodo di astensione obbligatoria dove la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e post gravidanza(o puerperio), percepisce un'idennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi spetta:

  • alle Lavoratrici dipendenti  assicurate all'Inps inclusa la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (art. 24 T.U.).
  • Lavoratrici con rapporto di lavoro in corso corrispondente al primo giorno del Congedo, indipendentemente dal tipo di contratto o di livello.
  • alle Disoccupate o sospese se il congedo di Maternità è iniziato entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro. Se il Congedo Stesso è iniziato oltre il 60 giorno si può usufruire se ha diritto alle idennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.
  • alle Lavoratrici agricole a tempo determinato e a tempo indeterminato che nell'anno di inizio del congedo abbiano almeno 51 giornate di lavoratrice in la qualità di bracciante certificata dagli elenche nominativi annui (art 63 T.U.).
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e Badanti) che hanno 26 contributi settimanali in riferimento all'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali in riferimento ai 2 anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle Lavoratrici a domicilio (art 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU cosidette attività socialmente utili o di pubblica utilità (art. 65 del T.U.)

Durata e modalità

Il congedo di Maternità inizia 2 mesi prima della presunta data del parto, ma tale periodo di astensione al lavoro può essere a periodi antecedenti al periodo su indicato quando si ha una interdizione anticipata su disposizione della ASL se la gravidanza è a rischio o DTL, direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto la durata dell'astensione al lavoro è:

  • 3 mesi e, in caso in cui il parto avvenga oltre la presunta data, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
  • 3 mesi oltre ai giorni non goduti per parti prematuri o precoci, quindi dove il parto è anticipato rispetto alla presunta data.Questo anche nel caso in cui la somma dei 3 mesi successivi al parto e i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto supera il limite dei 5 mesi;
  • tutto il periodo di astensione al lavoro diposto dalla DTL per mansioni incompatibili con il puerperio.

in alternativa alle consuete modalità di fruizione si ha la falcotà per le madri di astenersi dal lavoro, solo dopo l'evento del parto , sempre entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che un medico (specialista del SSN o convezionato con esso) e il medico competente dellle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi danni o pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro(legge di bilancio 2019 in alternativa art 16 comma 1 DL 151/2001). Nel computo dei 5 mesi di congedo di maternità non deve considerato il giorno del Parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La madre potrà sospendere il congedo, dopo il parto, nel caso in cui il neonato è ricoverato in una struttura, che sia pubblica o privata, e riprendere l'attività lavorativa se le condizioni della madre siano compatibili e certificate da attestazione medica e questo diritto si potrà esercitare solo 1 volta per figlio. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del Bambino. (TU art 16 bis comma 1 e comma 2 )

Casi particolari: (Fonte INPS)

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l'articolo 26 del TU.

Quanto Spetta:

Nei periodi di CONGEDO DI MATERNITA' la lavoratrice ha il diritto di percepire una indennità pari all' 80% della retribuzione media globale giornaliera , questa retribuzione e calcolata in base all'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo stesso, spesso si prende in considerazione l'ultimo mese(Art 22 e seguenti del TU).Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.(fonte INPS)

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, vale anche per lavoratrici iscritte ex IPSEMA che lavorano presso aziende che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità decade entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità, anche tramite i nostri Centri Caf/Patronato.

Requisiti per fare la domanda:

Possono fare domanda le lavoratrici dipendenti, alle quali è richiesta:

  • la sussistenza si un rapporto di lavoro
  • per addette ai lavori Domestici e Familiari (COLF e BADANTI) sono richiesti 26 contributi settimanali dell'anno prececedente o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l'inizio del congedo di maternità (art 62 del TU), se hanno quei contributi non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro
  • Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro, ma il congedo può iniziare oltre i 60 giorni se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
  • per le lavoratrici disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori eclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto al congedo spetta solo se la maternità inizia entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e se sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti all'inizio del congedo.
  • Per le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42.(fonte INPS)
  • Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato. (fonte INPS)

Come e quando fare la domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per altre informazioni più dettagliate recarsi presso nostri Centri CAF/Patronato.

 

 

 

31/07/2019

Cosa è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) viene erogato dall'INPS ai nuclei Familiari di:

  • alcune categorie di lavoratori;
  • titolari delle Pensioni;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori con assicurazione sanitaria contro la tubercolosi.

Per il riconoscimento della prestazione e dell'importo riconosciuto avvengono tenendo dalla composizione e dalla tipologia del nucleo familiare,si tiene conto anche del reddito complessivo dello stesso. La prestazione è prevista in importi che diminuiscono con l'aumentare del reddito(suddiviso in scaglioni) e cessa quando si raggiungono soglie di esclusione, anche esse diverse a seconda della tipologia familiare.

Esistono imoprti e fasce reddituali più favorevoli per alcuni nuclei, come per esempio nuclei monoparentali o con familiari inabili.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66).

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a: (fonte INPS)

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come Funziona

Il diritto si ha dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale,comunque dal momento in cui sussistono le condizioni prescritte al riconoscimento del ANF (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione si verifica a fine del periodo richiesto o al cambiamento del nucleo familiare  o della situazione Familiare che determina la fine del diritto delle condizioni al diritto dello stesso (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.(Fonte INPS)

Come richiedere

Per le aziende che hanno un accordo con INPS si possono richiedere anche in azienda, oppure si possono chiedere informazioni presso i nostri centri.

Per informazione più approfindite https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091

17/05/2019

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