Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.

Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.

09/04/2020

Rc auto e moto, scadenza validità a 30 giorni: in base a quanto previsto dal decreto CURA ITALIA si può fruire della sospensione della RCA auto e moto, prolungando il periodo di validità dei certificato dopo la scadenza della polizza, prolungando la validità dell’assicurazione 30 giorni dopo la data di scadenza.

Pertanto, si potrà circolare per 30 giorni con la polizza scaduta. Attenzione questa sospensione è valida solo per assicurazioni RC Auto e moto con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

09/04/2020

Con il decreto Cura Italia n 18 2020 è stata prorogata la validità al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mentre per chi è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2020.

Questa proroga è stata decisa per la difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle varie Licenze, quindi se questa emergenza impone i divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli previsti, tale tempistiche si potrebbero allungare.

09/04/2020

Il Decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dei documenti che avevano la scadenza entro entro il mese di Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 . 

Questa proroga riguarda sia le carte d’identità  “cartacee” ed “elettroniche”, rimane in essere la data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio. Questa proroga al 31 agosto esiste anche per le patenti di guida.

09/04/2020

la revisione dell’auto deve essere svolta; ogni 4, 2 oppure ogni anno in base all’età e alla tipologia del veicolo; entro il mese corrispondente al Rilascio della Carta di Circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Pertanto le revisioni che usufruiscono di questa proroga riguardano:

  • Auto,ciclomotori e motocicli immatricolati da marzo a luglio 2016 o sottoposti a revisione da marzo a luglio 2018.
  • Tutti i  tipi di veicoli elencati elencati nell’art 80 c 4 del codice della strada sottoposti a ultima revisione da marzo a luglio 2019.

Tutti i veicoli interessati dal rinvio possono effettuare la revisione auto( o moto, o      autocarro,ecc.) entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere alcuna sanzione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, poi, specificato tramite circolare che la proroga interessa anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data precedente al 17 marzo 2020.

09/04/2020

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