Con il decreto Cura Italia n 18 2020 è stata prorogata la validità al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mentre per chi è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2020.

Questa proroga è stata decisa per la difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle varie Licenze, quindi se questa emergenza impone i divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli previsti, tale tempistiche si potrebbero allungare.

09/04/2020

Il Decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dei documenti che avevano la scadenza entro entro il mese di Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 . 

Questa proroga riguarda sia le carte d’identità  “cartacee” ed “elettroniche”, rimane in essere la data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio. Questa proroga al 31 agosto esiste anche per le patenti di guida.

09/04/2020

la revisione dell’auto deve essere svolta; ogni 4, 2 oppure ogni anno in base all’età e alla tipologia del veicolo; entro il mese corrispondente al Rilascio della Carta di Circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Pertanto le revisioni che usufruiscono di questa proroga riguardano:

  • Auto,ciclomotori e motocicli immatricolati da marzo a luglio 2016 o sottoposti a revisione da marzo a luglio 2018.
  • Tutti i  tipi di veicoli elencati elencati nell’art 80 c 4 del codice della strada sottoposti a ultima revisione da marzo a luglio 2019.

Tutti i veicoli interessati dal rinvio possono effettuare la revisione auto( o moto, o      autocarro,ecc.) entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere alcuna sanzione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, poi, specificato tramite circolare che la proroga interessa anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data precedente al 17 marzo 2020.

09/04/2020

SCADENZIARIO PER 730/2020 e Informazioni Varie

Il calendario fiscale 2020 dopo l’emergenza CORONAVIRUS è stato modificato e sono rivolti a tutto il territorio nazionale.

L’art.1 del Decreto Legge n9 del 2 marzo 2020 ha anticipato di un anno le scadenze della campagna fiscale.

Tra le date da Ricordare sono:

  1. 31 marzo 2020: è il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 (CU) all’agenzia delle Entrate e i dati riguardanti gli oneri deducibili e detraibili , da parte dei soggetti interessati, utile alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi Precompilata. Questa scadenza ritorna ad essere il 16 marzo dal prossimo anno;
  2. 05 maggio 2020: messa a disposizione dei dati del 730 e del Precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate;
  3. 30 settembre 2020: termine della presentazione del 730/2020 anno imposta 2019;

Per quanto riguarda la liquidazione del 730 non sono previste variazioni:

     Le somme saranno trattenute, in caso debito, o rimborsate, in caso di credito, nella prima retribuzione utile, pertanto la competenza avverrà il mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, come previsto dall’Articolo 19, comm. 2 , Decreto Ministero delle Finanza del 31 maggio 1999, n. 164.

Per i contribuenti che beneficiano di un trattamento pensionistico, invece, dovranno attendere i canonici 2 mesi dalla trasmissione del 730/4 al sostituto d’imposta.

Come previsto dall’Art. 17 del Decreto del 31 maggio 1999 n. 164, modificato dal citato D.L. n.124, sanciva lo scadenziario delle trasmissioni telematiche ai sistemi dell’Amministrazione Finanziaria, pertanto dal mese di Maggio 2020 sarà:

Periodo Entro il Quale il Contribuente presenta la Dichiarazione

Periodo di trasmissione telematica 730 alla AE

Pagamento previsto della competenza del mese di

Entro il 31 Maggio

15 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 1 al 20 Giugno

29 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 21 Giugno al 15 Luglio

23 Luglio

Agosto          (per i Pensionati il 1 Ottobre)

Dal 16 Luglio al 31 Agosto

15 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

Dal 1 Al 30 Settembre

30 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

 

 

Si ricorda che il Decreto CURA ITALIA ha, per ora solo confermato quanto previsto alle disposizioni già in essere.

Per quanto riguarda la normativa, visto la situazione di pandemia che l’Italia sta vivendo è un continuo divenire, aspettandoci quindi modifiche in materia fiscale

28/03/2020

A decorrere dal 1 luglio 2020 avverrà la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori con reddito fino a 40000€ per quanto previsto dall'art 1 comma 7 della legge.

Pertanto, chi fino ad oggi percepiva gli 80€ del "BONUS RENZI" mensili, in busta paga per redditi annuali tra i 8174 € e 26600 € , avrà un aumento a 100 € e sarà questa cisfra comprenderà anche lavoratori con reddito fino a 28000€ annui.

Per i redditi da 28000€ a 40000€ il BONUS FISCALE si "Trasformerà " in detrazione che andrà a diminuire in base al reddito percepito.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Reddito lavoro

Dipendente

Bonus Annuo 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus Mensile 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus anno 2021
Da 8200€ a 28000€ 600€ 100€ 1200€
29000€ 583€ 97€ 1166€
30000€ 566€ 94€ 1131€
31000€ 549€ 91€ 1097€
32000€ 532€ 89€ 1063€
33000€ 515€ 86€ 1029€
34000€ 497€ 83€ 994€
35000€ 480€ 80€ 960€
36000€ 384€ 64€ 768€
37000€ 288€ 48€ 576€
38000€ 192€ 32€ 384€
Da 39000€ a 39999€ 96€ 16€ 192€

 

 

13/02/2020

730 2021 detrazioni spese mediche e altri oneri con pagamenti tracciabili.

Dal 01 Gennaio 2020 è vietato il contante per poter usufruire delle detrazioni fiscali nell'anno 2021, quindi per poter usufruire delle Detrazioni per spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR  e anche quelle previste da altre normative che prevedono una detrazione pari al 19% i pagamenti dovranno essere tracciabili.

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma per recuperare le spese detraibili ai sensi del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e di altre disposizioninormative, serve necessariamente fare pagamenti mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale e assegni; ovviamente il pagamento in contanti rimane ancora possibile per le spese che non saranno fiscalmente detraibili.

Obbligo di PAGAMENTI TRACCIABILI ,per poter usufruire di detrazioni, sono:

  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • spese mediche
  • spese veterinarie
  • spese funebri
  • frequebnza scuole e università
  • assicurazioni rischio morte
  • erogazioni liberali 
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • canoni abitazione principale
  • ristrutturazione
  • addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

Tale obbligo di pagamento tracciabile DECADE e quindi non si applica per:

  • l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese alle strutture pubbliche
  • prestazioni sanitarie  rese da strutture private accredidate al Servizio Sanitario Nazionale

Per altre informazioni chiedere ad uno dei nostri Centri Servizi...

 

01/02/2020

Cosa è

Il "Rimborso spese per l'acquisto di farmaci" è una prestazione erogata ai lavoratori INFORTUNATI E/O AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE da parte dell'INAIL, come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per il miglioramento dello stato psico-fisico, nonchè di farmaci necessari alla ripresa della attività lavorativa.

 Come Funziona

L'acquisto di tali farmaci deve essere riferito alla patologia CAUSATA dall'infortunio e/o dalla malattia professionale di cui il Lavoratore è stato vittima.

I medicinali per cui viene erogato il rimborso sono i farmaci di FASCIA C, il cui costo NON è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Tali farmaci sono stati individuati in specialità Farmaceutiche o preparati per uso Topico (fonte INAIL) utilizzati in chirurgia, ortopedia, dermatologia, neurologia e psichiatria.

Cosa Prevede

L'Inail rimborsa le spese sostenute dai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale per l'acquisto di Farmaci di Fascia C , sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzanti, anche se non indennizzabili e oltre i termini revisionali.

I medicinali sopraindicati devono essere stati acquistati e prescritti a partire dal 13 novembre 2012; il diritto al rimborso dei farmaci è DECENNALE e decorre dalla data di acquisto del medicinale stesso riportata sullo scontrino.

Come richiedere

Chiedere informazioni presso i nostri centri Patronato

15/07/2019

Cosa è:

È una prestazione economica di aiuto al reddito che viene erogata su richiesta agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Per ottenere l’assegno l’invalido sono richiesti i seguenti requisiti:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%,per infortuni sul lavoro o per malattie professionali denunciate entro il 31 dicembre 2006 e attestato dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965);
  • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, per infortuni e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007 e attestato dall'inail secondo le tabelle al d.m. 12 luglio 2000.

L'assegno dell'importo previsto viene erogato mensilmente insieme alla rendita e viene rivalutato annualmente, tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è calcolata in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Come si Richiede:

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve inoltrare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità (Fonte INAIL).

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione (Fonte INAIL).

Il Richiedente può farsi assistere da uno dei nostri CENTRI.

01/01/2019

Assegno di incollocabilità, il Ministero rivaluta l’importo.

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 48 del 15 maggio 2019, ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06 sulla base di quanto stabilito dall'Inail nell'ambito della determinazione n. 121 del 10 aprile 2019.

Il nuovo importo rivalutato erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, è pari a 262,06 euro.

L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 180, DPR n. 1124/1965: riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, compresi gli eventi che sono indennizzati come danno biologico; età non superiore a 65 anni; impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, esente Irpef e incumulabile con l'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali.

13/07/2019

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