La rifoma delle pensioni del 2019 (D.L. 4/2019) ha previsto un nuovo metodo di calcolo per aderire alla pensione di anzianità, denominato "Quota 100".

 

La riforma è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro in presenza di determinati requisiti, come il raggiungimento di 38 anni di contribuzione e del requisito anagrafico di 62 anni di età.

Come Funziona?

"Quota 100" è una modalità di pensionamento prevista in aggiunta alle altre modalità stabilite dalla Legge, quali ad esempio la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. A tale modalità di pensionamento possono accedere solo le persone che alla data del 31/12/2021 hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contribuzione; l'età non si adegua più all'aspettativa di vita, inoltre è stato introdotto il divieto di Cumulo Reddito Pensione.

Soggetti esclusi dalla "Quota 100"

E' escluso dall'applicazione della norma il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF), per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti all'interno del Dlgs 165/97.

Trattamento di fine servizio

Per il TFR dei dipendenti pubblici che accedono a "Quota 100" è prevista una dilazione del pagamento del TFR stesso rispetto a chi accede alla pensione in termini ordinari, si ha tuttavia la possibilità di ottenre un anticipo fino ad un massimo di 45.000 €.

 

02/07/2019

La NASpI, cioè nuova assicurazione sociale per l'impiego, è una indennità mensile di disoccupazione ricosciuta a chi cessa l'attività lavorativa in modo involontario dal 1 maggio 2015, viene erogata solo su richiesta dell'interessato ed è una forma alternativa di indennità alternativa ad altre forme di sostegno al cittadino e sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.la NASpI è regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 articolo 1

Chi può accedervi? 

Possono far richiesta i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione,come:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono fare richiesta:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
  • chi si dimette o si licenzia da un luogo di lavoro.

Come Funziona?

La NASpI spetta a partire:

  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,spetta dall'ottavo giorno. mentre se presentata dopo l'ottavo giorno,ma entro i termini di legge, spetta dal giorno successivo;
  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno del termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, spetta dall'ottavo giorno. Altrimenti spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno dal licenziamento per giusta causa, spetta dal trentottesimo giorno, mentre se presentata oltre al trentottesimo giorno ,dalla data di licenziamento, ma entro i termini di legge viene riconosciuta dal giorno successivo.

La possibile rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).La NASpI viene corrisposta mensilmente considerando un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. nel calcolo della durata non vengono conteggiati i periodi di contribuzione dove sono stati già erogati prestazioni di disoccupazione o anche per prestazioni fruite in un unica soluzione in forma anticipata.Non avendo alcuna richiesta alla prestazione, per i periodi successivi all'ultima prestazione di disoccupazione i contributi relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro  sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).Si può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI per chi ha intenzione di avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Quanto e come Spetta?

La prestazione è al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali contanto gli ultimi quattro anni,se la retribuzione è inferiore all'importo stabilito dalla legge, contando anche la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT, e reso noto annualmente dall' INPS con circolare pubblicata sul sito, come:

  • 1195€ per l'anno 2017
  • 1208,15€ per l'anno 2018
  • 1221,44€ per l'anno 2019

se la retribuzione è superiore al minimo stabilito annuo (1221,44€ per il 2019), la prestazione sarà pari al 75% dell'importo di riferimento annuo e aggiungendo al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. comunque l'importo della prestazione non può superare un limite massimo, individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito:

  • 1300€ per il 2017
  • 1314,30€ per il 2018 
  • 1328,76€ per il 2019

Ma dal primo giorno del quarto mese in cui si percepisce la prestazione si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.L'indennità è paragonata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, conteggiando anche elementi retributivi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.L'importo della prestazione si riduce quando:(Fonte INPS)

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161– entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda diNASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

Quando si ha un lavoro occasionale l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi ricevuti nello svolgere questa tipologia di lavorov fino ad un importo massimo non superiore ai 5000€ per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente, le pubbliche amministrazioni non possono erogare pagameti in contanti per prestazioni con importo superiore alla soglia stabilita dalla legge.La prestazione è sospesa in caso di:(fonte INPS)

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:(fonte INPS)

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

In caso di lavoro all'estero:(fonte INPS)

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Chi ne ha diritto alla Domanda?

Può accedere alla NASpI i lavoratori subordinati che sono Disoccupati per chi ha eseguito:

  • Dimissioni per giusta causa, cioè dimissioni indotte da terze persone e non volute;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo di Maternità;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, basta che ci sia stata una conciliazione presso la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO;
  • Risoluzione consensuale anche ne caso di un rifiuto ad un trasferimento, nella stessa azienda, per più di 50 km o a una distanzza dove ci si impega 80 minuti o più con mezzi pubblici;
  • licenziamento con l'accetazione di una offerta di conciliazione;
  • Licenziamento disciplinare.

si deve avere anche un requisito contributivo minimo di 13 settimane nei 4 anni precedenti prima dell'inizio della disoccupazione, ma la regola dei contributi non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,agli operai agricoli e agli apprendisti, dove si applicano le regole precedenti, mentre per Contributi utili si intendono:

  1. contributi previdenzili
  2. contributi figurativi dati per maternità obbligatoria
  3. periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati
  4. periodi di astensione dal lavoro 

Alcuni Casi , purchè si verificano o si sono verificati negli ultimi 10 mesi, determinano l'ampiamento del periodo di 12 mesi dove trovare le 30 giornate utili per accedere alla prestazione: (Fonte INPS)

  • Malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione a Zero ore sia ordinaria che starordinaria;
  • periodi dove si hanno contratti sdi solidarietà utilizzati nel tempo  e utilizzati a Zero ore;
  • assenze dovute all'assistenza di un parente convivente;
  • periodi di Maternità, ma solo nel caso in cui la contribuzione risulti già versata prima dell'inizio della Prestazione NASpI;
  • periodi di assenza per congedo Parentale, purchè si verifica e regolarmente riconosciuti e versati durante il periodo di lavoro;
  • periodi in cui ha ricevuto versamenti per i periodi in cui è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di aspettativa non retribuita per motivi Politici o Sindacali;
  • periodo di lavoro all'estero presso Stati ove l'Italia non ha accordi bilaterali in tema di aiuti alla disoccupazione;

La domanda deve essere presentata pentro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro o dei periodi di astenzione dal lavoro come per la maternità obbligatoria o alro, ma si può prorogare se insorgono maternità e/o malattia comune o infortuni, intercorsi entro i 60 giorni.

 

Per altre info si prega di recarsi nei nostri centri, 

Grazie

 

 

16/03/2018
Territorio:
Componente: 
Nominativo Incarico Contatti
Serbassi Pietro
Segretario Nazionale
serbassi@sindacatofast.it
Indirizzo Sede: 
Indirizzo CompletoCittàTelefonoPosta Elettronica
VIA ALBONA 1
Roma
0664829000

Dall' Aprile 2019 è entrato in Vigore il REDDITO DI CITTADINANZA, stabilto nella Manovra 2019 dove tramite il Decreto si descrivono modalità di fruizione, i limiti di reddito di ISEE e come e dove presentare le domande.

 Cosa è e Come Funziona?

Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico alle famiglie che percepiscono un reddito inferiore alla soglia di povertà, integrando una somma al reddito percepito. Questo strumento può essere percepito anche ai pensionati a cui verrà erogata un’integrazione alla loro pensione minima (attualmente di 513 euro ) e detta PENSIONE DI CITTADINANZA.il reddito si divide in DUE QUOTE:

  • una quota reddituale vera e propria, che integra con quote in base alla composizione del nucleo familiare;
  • una quota di aiuto per il pagamento di affitti e mutui per la casa della Famiglia.

Tutto questo è garantito perchè il beneficiario è obbligato a sottoscrivere un accordo con i centri per l’impiego con il quale si impegna a frequentare corsi di formazione e partecipare a lavori socialmente utili. La persona che partecipa ai corsi dovrà accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno presentate, in caso di rifiuto delle tre opportunità perderà il diritto al Reddito. 

Quali sono i Requisiti per accedere al Reddito?

Chi ha DIRITTO:

  • chi è in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro Ue, oppure  stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • chi è residente in Italia da almeno 10 anni continuativamente;
  • chi ha Isee inferiore a 9.360€;
  • chi ha un patrimonio immobiliare ( non è compresa la casa d’abitazione e/o prima casa ) inferiore a 30.000€;
  • chi ha un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€,ma questo limite si innalza per ogni familiare succesivo al primo fino ad un massimo di 10000€. L'incremento è calcolato : 1000€ per ogni figlio successivo al primo; di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  • chi ha reddito familiare non superiore a 6.000€ aumentata a 9.360€ se la Famiglia è in affitto.

Chi NON ha DIRITTO:

  • chi ha immatricolato auto o moto nei 6 mesi precedenti alla richiesta dell’Rdc, e chi è in possesso di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
  • Chi è in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
  • chi si trova in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • chi, nel suo nucleo familiare,si è dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

 A quanto ammonta l’importo del reddito di cittadinanza:

Il RDC integra il reddito che ha il nucleo Familiare e la quota erogabile varia, a seconda dei casi, in modo significativo:

  •  780 euro, per un adulto che vive in affitto
  •  1.180 euro per una famiglia di quattro persone sempre in locazione.
  •  500 € Per un single, che aumenta a 650€ se ha un mutuo e di altri 130 € se vive in affitto
  • 700€ Per due coniugi, che aumenta a 850 € o 980 € in caso di mutuo o locazione. Se i due hanno un figlio minore il reddito di cittadinanza massimo sarà di 800 euro, ma si alzerà, come spiegato sopra, a 950 o 1.080 euro.

Come si richiede il redditoLa domanda dovrà essere presentata partire dal 1° marzo 2019 all’Inps utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Istituto stesso, insiema al modello ISEE. Dovrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai Caf.L’Inps ha 5 giorni di tempo per valutare i requisiti richiesti.Il reddito verrà erogato tramite una speciale card “Rdc”, una sorta di carta acquisti con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese.

08/06/2019

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