Beneficio: fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Beneficiari: le imprese.

27/05/2020

Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Beneficiari:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

Precisazioni: il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24. Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della   produzione ai fini IRAP.

27/05/2020

Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19.

Beneficiari: Imprese e lavoratori autonomi. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Ambito di applicazione:

  • interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
  • interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • acquisto di arredi di sicurezza.

Precisazioni: è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.

27/05/2020

Beneficio: fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Ambito di applicazione: crediti di imposta per:

  • fitti;
  • sanificazione;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro.

Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

27/05/2020

Beneficio: possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Beneficiari: soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma

Ambito di applicazione:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

27/05/2020

Beneficio: credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo.

Beneficiari:

  • imprese, anche agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.

Soggetti esclusi: imprese e lavoratori autonomi con:

  • ricavi o compensi superiori nel 2019 a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere);
  • una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Uso del credito d’imposta: è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Precisazioni: Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

27/05/2020

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel periodo interessato precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Soggetti esclusi:

  • soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione;
  • soggetti che percepiscono indennità come dal decreto Cura Italia;
  • lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Calcolo: applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Precisazioni: il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP. L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento. Accredito diretto su conto corrente del beneficiario.

27/05/2020

Beneficio: incremento della detrazione ECOBONUS e/o SISMABONUS al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi , con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.

Beneficiari:

  • persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni;
  • istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.

Ambito di applicazione:

  • interventi di efficienza energetica specificamente previsti;
  • interventi di riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

Precisazioni: le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

26/05/2020
decreto rilancio irap

Beneficio: non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 (l’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019.

Beneficiari: imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Soggetti esclusi:

  • imprese di assicurazione;
  • Pubbliche amministrazioni;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione.

Precisazioni: il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

26/05/2020
Disoccupazione co.co.co collaboratori DIS COLL DIS-COLL

DIC-COLL è una indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, per cause non imputabili al lavoratore, abbiano perduto la propria occupazione.Questa indennità spetta a tutte le categorie precedentemente elencate purché siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • Almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, da calcolare nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

Non Spetta, invece, a:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita IVA;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa, viene corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi, oppure per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Questo sostegno al reddito decorre:

  • Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, solo se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • Dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma sempre entro i termini di legge.

L’indennità di disoccupazione corrisposta è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito percepito è inferiore a 1227,55 € per il 2020 rivalutato di anno in anno; mentre per redditi che superano la cifra di 1227,55 € la quota che spetta è pari al 75% poi maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1227,55 €; comunque l’importo massimo previsto per la DIS-COLL non può superare 1335,40 € per il 2020.

La Domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, ma se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi riprende l’indennizzo fino al termine della parte residua. I 68 giorni decorrono alla data di cessazione della maternità o di degenza ospedaliera, se l’evento cade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

25/05/2020

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