Il Congedo di Maternità è un periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità/paternità (denominato T.U.) per le Lavoratrici e Lavoratori Dipendenti assicurati all'INPS.

CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di Maternità è il periodo di astensione obbligatoria dove la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e post gravidanza(o puerperio), percepisce un'idennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi spetta:

  • alle Lavoratrici dipendenti  assicurate all'Inps inclusa la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (art. 24 T.U.).
  • Lavoratrici con rapporto di lavoro in corso corrispondente al primo giorno del Congedo, indipendentemente dal tipo di contratto o di livello.
  • alle Disoccupate o sospese se il congedo di Maternità è iniziato entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro. Se il Congedo Stesso è iniziato oltre il 60 giorno si può usufruire se ha diritto alle idennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.
  • alle Lavoratrici agricole a tempo determinato e a tempo indeterminato che nell'anno di inizio del congedo abbiano almeno 51 giornate di lavoratrice in la qualità di bracciante certificata dagli elenche nominativi annui (art 63 T.U.).
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e Badanti) che hanno 26 contributi settimanali in riferimento all'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali in riferimento ai 2 anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle Lavoratrici a domicilio (art 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU cosidette attività socialmente utili o di pubblica utilità (art. 65 del T.U.)

Durata e modalità

Il congedo di Maternità inizia 2 mesi prima della presunta data del parto, ma tale periodo di astensione al lavoro può essere a periodi antecedenti al periodo su indicato quando si ha una interdizione anticipata su disposizione della ASL se la gravidanza è a rischio o DTL, direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto la durata dell'astensione al lavoro è:

  • 3 mesi e, in caso in cui il parto avvenga oltre la presunta data, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
  • 3 mesi oltre ai giorni non goduti per parti prematuri o precoci, quindi dove il parto è anticipato rispetto alla presunta data.Questo anche nel caso in cui la somma dei 3 mesi successivi al parto e i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto supera il limite dei 5 mesi;
  • tutto il periodo di astensione al lavoro diposto dalla DTL per mansioni incompatibili con il puerperio.

in alternativa alle consuete modalità di fruizione si ha la falcotà per le madri di astenersi dal lavoro, solo dopo l'evento del parto , sempre entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che un medico (specialista del SSN o convezionato con esso) e il medico competente dellle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi danni o pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro(legge di bilancio 2019 in alternativa art 16 comma 1 DL 151/2001). Nel computo dei 5 mesi di congedo di maternità non deve considerato il giorno del Parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La madre potrà sospendere il congedo, dopo il parto, nel caso in cui il neonato è ricoverato in una struttura, che sia pubblica o privata, e riprendere l'attività lavorativa se le condizioni della madre siano compatibili e certificate da attestazione medica e questo diritto si potrà esercitare solo 1 volta per figlio. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del Bambino. (TU art 16 bis comma 1 e comma 2 )

Casi particolari: (Fonte INPS)

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l'articolo 26 del TU.

Quanto Spetta:

Nei periodi di CONGEDO DI MATERNITA' la lavoratrice ha il diritto di percepire una indennità pari all' 80% della retribuzione media globale giornaliera , questa retribuzione e calcolata in base all'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo stesso, spesso si prende in considerazione l'ultimo mese(Art 22 e seguenti del TU).Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.(fonte INPS)

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, vale anche per lavoratrici iscritte ex IPSEMA che lavorano presso aziende che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità decade entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità, anche tramite i nostri Centri Caf/Patronato.

Requisiti per fare la domanda:

Possono fare domanda le lavoratrici dipendenti, alle quali è richiesta:

  • la sussistenza si un rapporto di lavoro
  • per addette ai lavori Domestici e Familiari (COLF e BADANTI) sono richiesti 26 contributi settimanali dell'anno prececedente o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l'inizio del congedo di maternità (art 62 del TU), se hanno quei contributi non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro
  • Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro, ma il congedo può iniziare oltre i 60 giorni se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
  • per le lavoratrici disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori eclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto al congedo spetta solo se la maternità inizia entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e se sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti all'inizio del congedo.
  • Per le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42.(fonte INPS)
  • Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato. (fonte INPS)

Come e quando fare la domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per altre informazioni più dettagliate recarsi presso nostri Centri CAF/Patronato.

 

 

 

31/07/2019

Cosa è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) viene erogato dall'INPS ai nuclei Familiari di:

  • alcune categorie di lavoratori;
  • titolari delle Pensioni;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori con assicurazione sanitaria contro la tubercolosi.

Per il riconoscimento della prestazione e dell'importo riconosciuto avvengono tenendo dalla composizione e dalla tipologia del nucleo familiare,si tiene conto anche del reddito complessivo dello stesso. La prestazione è prevista in importi che diminuiscono con l'aumentare del reddito(suddiviso in scaglioni) e cessa quando si raggiungono soglie di esclusione, anche esse diverse a seconda della tipologia familiare.

Esistono imoprti e fasce reddituali più favorevoli per alcuni nuclei, come per esempio nuclei monoparentali o con familiari inabili.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66).

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a: (fonte INPS)

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come Funziona

Il diritto si ha dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale,comunque dal momento in cui sussistono le condizioni prescritte al riconoscimento del ANF (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione si verifica a fine del periodo richiesto o al cambiamento del nucleo familiare  o della situazione Familiare che determina la fine del diritto delle condizioni al diritto dello stesso (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.(Fonte INPS)

Come richiedere

Per le aziende che hanno un accordo con INPS si possono richiedere anche in azienda, oppure si possono chiedere informazioni presso i nostri centri.

Per informazione più approfindite https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091

17/05/2019

Cosa è

Il "Rimborso spese per l'acquisto di farmaci" è una prestazione erogata ai lavoratori INFORTUNATI E/O AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE da parte dell'INAIL, come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per il miglioramento dello stato psico-fisico, nonchè di farmaci necessari alla ripresa della attività lavorativa.

 Come Funziona

L'acquisto di tali farmaci deve essere riferito alla patologia CAUSATA dall'infortunio e/o dalla malattia professionale di cui il Lavoratore è stato vittima.

I medicinali per cui viene erogato il rimborso sono i farmaci di FASCIA C, il cui costo NON è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Tali farmaci sono stati individuati in specialità Farmaceutiche o preparati per uso Topico (fonte INAIL) utilizzati in chirurgia, ortopedia, dermatologia, neurologia e psichiatria.

Cosa Prevede

L'Inail rimborsa le spese sostenute dai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale per l'acquisto di Farmaci di Fascia C , sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzanti, anche se non indennizzabili e oltre i termini revisionali.

I medicinali sopraindicati devono essere stati acquistati e prescritti a partire dal 13 novembre 2012; il diritto al rimborso dei farmaci è DECENNALE e decorre dalla data di acquisto del medicinale stesso riportata sullo scontrino.

Come richiedere

Chiedere informazioni presso i nostri centri Patronato

15/07/2019

Cosa è:

È una prestazione economica di aiuto al reddito che viene erogata su richiesta agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Per ottenere l’assegno l’invalido sono richiesti i seguenti requisiti:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%,per infortuni sul lavoro o per malattie professionali denunciate entro il 31 dicembre 2006 e attestato dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965);
  • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, per infortuni e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007 e attestato dall'inail secondo le tabelle al d.m. 12 luglio 2000.

L'assegno dell'importo previsto viene erogato mensilmente insieme alla rendita e viene rivalutato annualmente, tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è calcolata in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Come si Richiede:

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve inoltrare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità (Fonte INAIL).

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione (Fonte INAIL).

Il Richiedente può farsi assistere da uno dei nostri CENTRI.

01/01/2019

Assegno di incollocabilità, il Ministero rivaluta l’importo.

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 48 del 15 maggio 2019, ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06 sulla base di quanto stabilito dall'Inail nell'ambito della determinazione n. 121 del 10 aprile 2019.

Il nuovo importo rivalutato erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, è pari a 262,06 euro.

L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 180, DPR n. 1124/1965: riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, compresi gli eventi che sono indennizzati come danno biologico; età non superiore a 65 anni; impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, esente Irpef e incumulabile con l'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali.

13/07/2019

Cosa è:

l'assegno sociale è una somma erogata dall'INPS, presso domanda specifica, per i cittadini Italiani e/o Stranieri che hanno un reddito annuo al di sotto della soglia di povertà, come previsto dalla legge.

Questo contributo al reddito dal 1 Gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

 

Chi ne ha diritto:

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite, di anno in anno, dalla legge.

Altri requisiti idonei per poter accedere all'Assegno Sociale sono che devono essere cittadini italiani,o anche stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 

Come funziona:

Il pagamento della prestazione inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.Tale beneficio è provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti del reddito minimo previsto e di effettiva residenza nel comune avviene di anno in anno. 

L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.(Fonte INPS)

Hanno diritto all'assegno: 

- in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

- in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di 30 giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

(Fonte INPS)

 

13/07/2019

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