Con il decreto Cura Italia n 18 2020 è stata prorogata la validità al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mentre per chi è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2020.

Questa proroga è stata decisa per la difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle varie Licenze, quindi se questa emergenza impone i divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli previsti, tale tempistiche si potrebbero allungare.

09/04/2020

Il Decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dei documenti che avevano la scadenza entro entro il mese di Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 . 

Questa proroga riguarda sia le carte d’identità  “cartacee” ed “elettroniche”, rimane in essere la data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio. Questa proroga al 31 agosto esiste anche per le patenti di guida.

09/04/2020

la revisione dell’auto deve essere svolta; ogni 4, 2 oppure ogni anno in base all’età e alla tipologia del veicolo; entro il mese corrispondente al Rilascio della Carta di Circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Pertanto le revisioni che usufruiscono di questa proroga riguardano:

  • Auto,ciclomotori e motocicli immatricolati da marzo a luglio 2016 o sottoposti a revisione da marzo a luglio 2018.
  • Tutti i  tipi di veicoli elencati elencati nell’art 80 c 4 del codice della strada sottoposti a ultima revisione da marzo a luglio 2019.

Tutti i veicoli interessati dal rinvio possono effettuare la revisione auto( o moto, o      autocarro,ecc.) entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere alcuna sanzione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, poi, specificato tramite circolare che la proroga interessa anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data precedente al 17 marzo 2020.

09/04/2020

SCADENZIARIO PER 730/2020 e Informazioni Varie

Il calendario fiscale 2020 dopo l’emergenza CORONAVIRUS è stato modificato e sono rivolti a tutto il territorio nazionale.

L’art.1 del Decreto Legge n9 del 2 marzo 2020 ha anticipato di un anno le scadenze della campagna fiscale.

Tra le date da Ricordare sono:

  1. 31 marzo 2020: è il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 (CU) all’agenzia delle Entrate e i dati riguardanti gli oneri deducibili e detraibili , da parte dei soggetti interessati, utile alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi Precompilata. Questa scadenza ritorna ad essere il 16 marzo dal prossimo anno;
  2. 05 maggio 2020: messa a disposizione dei dati del 730 e del Precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate;
  3. 30 settembre 2020: termine della presentazione del 730/2020 anno imposta 2019;

Per quanto riguarda la liquidazione del 730 non sono previste variazioni:

     Le somme saranno trattenute, in caso debito, o rimborsate, in caso di credito, nella prima retribuzione utile, pertanto la competenza avverrà il mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, come previsto dall’Articolo 19, comm. 2 , Decreto Ministero delle Finanza del 31 maggio 1999, n. 164.

Per i contribuenti che beneficiano di un trattamento pensionistico, invece, dovranno attendere i canonici 2 mesi dalla trasmissione del 730/4 al sostituto d’imposta.

Come previsto dall’Art. 17 del Decreto del 31 maggio 1999 n. 164, modificato dal citato D.L. n.124, sanciva lo scadenziario delle trasmissioni telematiche ai sistemi dell’Amministrazione Finanziaria, pertanto dal mese di Maggio 2020 sarà:

Periodo Entro il Quale il Contribuente presenta la Dichiarazione

Periodo di trasmissione telematica 730 alla AE

Pagamento previsto della competenza del mese di

Entro il 31 Maggio

15 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 1 al 20 Giugno

29 Giugno

Luglio           (per i Pensionati il 1 Settembre)

Dal 21 Giugno al 15 Luglio

23 Luglio

Agosto          (per i Pensionati il 1 Ottobre)

Dal 16 Luglio al 31 Agosto

15 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

Dal 1 Al 30 Settembre

30 Settembre

Ottobre          (per i Pensionati il 1 Dicembre)

 

 

Si ricorda che il Decreto CURA ITALIA ha, per ora solo confermato quanto previsto alle disposizioni già in essere.

Per quanto riguarda la normativa, visto la situazione di pandemia che l’Italia sta vivendo è un continuo divenire, aspettandoci quindi modifiche in materia fiscale

28/03/2020

A decorrere dal 1 luglio 2020 avverrà la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori con reddito fino a 40000€ per quanto previsto dall'art 1 comma 7 della legge.

Pertanto, chi fino ad oggi percepiva gli 80€ del "BONUS RENZI" mensili, in busta paga per redditi annuali tra i 8174 € e 26600 € , avrà un aumento a 100 € e sarà questa cisfra comprenderà anche lavoratori con reddito fino a 28000€ annui.

Per i redditi da 28000€ a 40000€ il BONUS FISCALE si "Trasformerà " in detrazione che andrà a diminuire in base al reddito percepito.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Reddito lavoro

Dipendente

Bonus Annuo 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus Mensile 2020

Dal 1 Luglio 2020

Bonus anno 2021
Da 8200€ a 28000€ 600€ 100€ 1200€
29000€ 583€ 97€ 1166€
30000€ 566€ 94€ 1131€
31000€ 549€ 91€ 1097€
32000€ 532€ 89€ 1063€
33000€ 515€ 86€ 1029€
34000€ 497€ 83€ 994€
35000€ 480€ 80€ 960€
36000€ 384€ 64€ 768€
37000€ 288€ 48€ 576€
38000€ 192€ 32€ 384€
Da 39000€ a 39999€ 96€ 16€ 192€

 

 

13/02/2020

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie è necessario presentarlo se si vogliono richiedere prestazioni o servizi sociali agevolati o assistenziali  che vengono erogati in base al reddito.

L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online, tramite PIN, all’INPS.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Nota bene :per le informazioni autodichiarate il soggetto che compila la DSU se ne assume la responsabilità, anche penale.

.

Come Funziona:

(Fonte INPS)

L' ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti
Parametro

1
1,00

2
1,57

3
2,04

4
2,46

5
2,85

0,35 per ogni ulteriore componente;Sono previste maggiorazioni di:

  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

Per l'anno 2020 l'ISEE viene calcolato in base alla giacenza media e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno 2018, questo comporta un innalzamento dei valori calcolati.

Ulteriori informazioni presso nostre sedi CAF

 

02/02/2020

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è una astensione dal Lavoro pari a 5 giorni.

Tali giorni si possono sommare al congedo di Maternità e vengono  riconosciuti quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino ovvero :

  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio da parte della madre.
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile).
  • oltre ai precedenti punti tale congedo può essere fruito anche a seguito di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

 Se la madre è non lavoratrice il congedo di paternità termina dopo 3 mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Per i padri la legge 28 giugno 2012 n. 92, ha inoltre introdotto in via sperimentale misure a sostegno della genitorialità che sono state prorogate anche per il 2019 dalla legge 145/2018  (legge di bilancio 2019) per il dettaglio delle quali si rinvia alla pagina relativa al Congedo papà.(fonte INPS)

Come fare richiesta in alternativa alla madre nelle diverse casistiche:

  • Caso di morte o grave infermità della madre : Il padre richiedente dichiara la data del decesso della madre, mentre in caso di grave infermità invia certificazione sanitaria comprovante la patologia .Tutte le comunicazioni vanno inviate al centro medico legale dell'INPS consegnate allo sportello INPS o inviate a mezzo raccomandata .
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica il provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria, in alternativa è sufficiente allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il Congedo obbligatorio come e quanto spetta

Alla nascita di ciascun figlio, il padre ha il diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni. Queste giornate sono retribuite al 100% e vanno godute entro i primi 5 mesi di vita del nascituro.

Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di affidamento o adozione con le stesse modalità.

Il Congedo facoltativo come e quanto spetta

il padre, oltre alle 5 giornate obbligatorie di astensione al lavoro, può richiedere ulteriori 2 giorni da poter usufruire nel caso in cui la madre rinunci a quelli Lei spettanti. Questi ulteriori giorni possono essere richiesti anche simultaneamente alla madre.Il congedo Facoltativo è previsto anche in caso di affidamento o adozione.

Come fare domanda:

esistono 2 modalità per fare la richiesta di astensione dal Lavoro:

1 Per Lavoratori dipendenti di aziende, che hanno scelto il conguaglio, come previsto da legge, dovranno fare domanda scritta direttamente al Datore. Il quale anticiperà il pagamento e comunicherà all'INPS i giorni richiesti dal lavoratore.

2 Per Lavoratori, che hanno l'indennizzo diretto dall'INPS, in via telematica chiederanno i giorni tramite la compilazione dei moduli online,o tramite il contact center o tramite Patronati.

02/02/2020

730 2021 detrazioni spese mediche e altri oneri con pagamenti tracciabili.

Dal 01 Gennaio 2020 è vietato il contante per poter usufruire delle detrazioni fiscali nell'anno 2021, quindi per poter usufruire delle Detrazioni per spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR  e anche quelle previste da altre normative che prevedono una detrazione pari al 19% i pagamenti dovranno essere tracciabili.

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma per recuperare le spese detraibili ai sensi del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e di altre disposizioninormative, serve necessariamente fare pagamenti mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale e assegni; ovviamente il pagamento in contanti rimane ancora possibile per le spese che non saranno fiscalmente detraibili.

Obbligo di PAGAMENTI TRACCIABILI ,per poter usufruire di detrazioni, sono:

  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • spese mediche
  • spese veterinarie
  • spese funebri
  • frequebnza scuole e università
  • assicurazioni rischio morte
  • erogazioni liberali 
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • canoni abitazione principale
  • ristrutturazione
  • addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

Tale obbligo di pagamento tracciabile DECADE e quindi non si applica per:

  • l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese alle strutture pubbliche
  • prestazioni sanitarie  rese da strutture private accredidate al Servizio Sanitario Nazionale

Per altre informazioni chiedere ad uno dei nostri Centri Servizi...

 

01/02/2020

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