Cosa è

Il "Rimborso spese per l'acquisto di farmaci" è una prestazione erogata ai lavoratori INFORTUNATI E/O AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE da parte dell'INAIL, come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per il miglioramento dello stato psico-fisico, nonchè di farmaci necessari alla ripresa della attività lavorativa.

 Come Funziona

L'acquisto di tali farmaci deve essere riferito alla patologia CAUSATA dall'infortunio e/o dalla malattia professionale di cui il Lavoratore è stato vittima.

I medicinali per cui viene erogato il rimborso sono i farmaci di FASCIA C, il cui costo NON è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Tali farmaci sono stati individuati in specialità Farmaceutiche o preparati per uso Topico (fonte INAIL) utilizzati in chirurgia, ortopedia, dermatologia, neurologia e psichiatria.

Cosa Prevede

L'Inail rimborsa le spese sostenute dai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale per l'acquisto di Farmaci di Fascia C , sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzanti, anche se non indennizzabili e oltre i termini revisionali.

I medicinali sopraindicati devono essere stati acquistati e prescritti a partire dal 13 novembre 2012; il diritto al rimborso dei farmaci è DECENNALE e decorre dalla data di acquisto del medicinale stesso riportata sullo scontrino.

Come richiedere

Chiedere informazioni presso i nostri centri Patronato

15/07/2019

Cosa è:

È una prestazione economica di aiuto al reddito che viene erogata su richiesta agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Per ottenere l’assegno l’invalido sono richiesti i seguenti requisiti:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%,per infortuni sul lavoro o per malattie professionali denunciate entro il 31 dicembre 2006 e attestato dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965);
  • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, per infortuni e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007 e attestato dall'inail secondo le tabelle al d.m. 12 luglio 2000.

L'assegno dell'importo previsto viene erogato mensilmente insieme alla rendita e viene rivalutato annualmente, tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è calcolata in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Come si Richiede:

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve inoltrare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità (Fonte INAIL).

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione (Fonte INAIL).

Il Richiedente può farsi assistere da uno dei nostri CENTRI.

01/01/2019

Assegno di incollocabilità, il Ministero rivaluta l’importo.

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 48 del 15 maggio 2019, ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06 sulla base di quanto stabilito dall'Inail nell'ambito della determinazione n. 121 del 10 aprile 2019.

Il nuovo importo rivalutato erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, è pari a 262,06 euro.

L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 180, DPR n. 1124/1965: riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, compresi gli eventi che sono indennizzati come danno biologico; età non superiore a 65 anni; impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, esente Irpef e incumulabile con l'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali.

13/07/2019

Cosa è:

l'assegno sociale è una somma erogata dall'INPS, presso domanda specifica, per i cittadini Italiani e/o Stranieri che hanno un reddito annuo al di sotto della soglia di povertà, come previsto dalla legge.

Questo contributo al reddito dal 1 Gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

 

Chi ne ha diritto:

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite, di anno in anno, dalla legge.

Altri requisiti idonei per poter accedere all'Assegno Sociale sono che devono essere cittadini italiani,o anche stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 

Come funziona:

Il pagamento della prestazione inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.Tale beneficio è provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti del reddito minimo previsto e di effettiva residenza nel comune avviene di anno in anno. 

L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.(Fonte INPS)

Hanno diritto all'assegno: 

- in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

- in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di 30 giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

(Fonte INPS)

 

13/07/2019

La rifoma delle pensioni del 2019 (D.L. 4/2019) ha previsto un nuovo metodo di calcolo per aderire alla pensione di anzianità, denominato "Quota 100".

 

La riforma è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro in presenza di determinati requisiti, come il raggiungimento di 38 anni di contribuzione e del requisito anagrafico di 62 anni di età.

Come Funziona?

"Quota 100" è una modalità di pensionamento prevista in aggiunta alle altre modalità stabilite dalla Legge, quali ad esempio la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. A tale modalità di pensionamento possono accedere solo le persone che alla data del 31/12/2021 hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contribuzione; l'età non si adegua più all'aspettativa di vita, inoltre è stato introdotto il divieto di Cumulo Reddito Pensione.

Soggetti esclusi dalla "Quota 100"

E' escluso dall'applicazione della norma il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF), per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti all'interno del Dlgs 165/97.

Trattamento di fine servizio

Per il TFR dei dipendenti pubblici che accedono a "Quota 100" è prevista una dilazione del pagamento del TFR stesso rispetto a chi accede alla pensione in termini ordinari, si ha tuttavia la possibilità di ottenre un anticipo fino ad un massimo di 45.000 €.

 

02/07/2019

La NASpI, cioè nuova assicurazione sociale per l'impiego, è una indennità mensile di disoccupazione ricosciuta a chi cessa l'attività lavorativa in modo involontario dal 1 maggio 2015, viene erogata solo su richiesta dell'interessato ed è una forma alternativa di indennità alternativa ad altre forme di sostegno al cittadino e sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.la NASpI è regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 articolo 1

Chi può accedervi? 

Possono far richiesta i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione,come:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono fare richiesta:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
  • chi si dimette o si licenzia da un luogo di lavoro.

Come Funziona?

La NASpI spetta a partire:

  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,spetta dall'ottavo giorno. mentre se presentata dopo l'ottavo giorno,ma entro i termini di legge, spetta dal giorno successivo;
  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno del termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, spetta dall'ottavo giorno. Altrimenti spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno dal licenziamento per giusta causa, spetta dal trentottesimo giorno, mentre se presentata oltre al trentottesimo giorno ,dalla data di licenziamento, ma entro i termini di legge viene riconosciuta dal giorno successivo.

La possibile rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).La NASpI viene corrisposta mensilmente considerando un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. nel calcolo della durata non vengono conteggiati i periodi di contribuzione dove sono stati già erogati prestazioni di disoccupazione o anche per prestazioni fruite in un unica soluzione in forma anticipata.Non avendo alcuna richiesta alla prestazione, per i periodi successivi all'ultima prestazione di disoccupazione i contributi relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro  sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).Si può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI per chi ha intenzione di avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Quanto e come Spetta?

La prestazione è al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali contanto gli ultimi quattro anni,se la retribuzione è inferiore all'importo stabilito dalla legge, contando anche la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT, e reso noto annualmente dall' INPS con circolare pubblicata sul sito, come:

  • 1195€ per l'anno 2017
  • 1208,15€ per l'anno 2018
  • 1221,44€ per l'anno 2019

se la retribuzione è superiore al minimo stabilito annuo (1221,44€ per il 2019), la prestazione sarà pari al 75% dell'importo di riferimento annuo e aggiungendo al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. comunque l'importo della prestazione non può superare un limite massimo, individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito:

  • 1300€ per il 2017
  • 1314,30€ per il 2018 
  • 1328,76€ per il 2019

Ma dal primo giorno del quarto mese in cui si percepisce la prestazione si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.L'indennità è paragonata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, conteggiando anche elementi retributivi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.L'importo della prestazione si riduce quando:(Fonte INPS)

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161– entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda diNASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

Quando si ha un lavoro occasionale l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi ricevuti nello svolgere questa tipologia di lavorov fino ad un importo massimo non superiore ai 5000€ per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente, le pubbliche amministrazioni non possono erogare pagameti in contanti per prestazioni con importo superiore alla soglia stabilita dalla legge.La prestazione è sospesa in caso di:(fonte INPS)

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:(fonte INPS)

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

In caso di lavoro all'estero:(fonte INPS)

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Chi ne ha diritto alla Domanda?

Può accedere alla NASpI i lavoratori subordinati che sono Disoccupati per chi ha eseguito:

  • Dimissioni per giusta causa, cioè dimissioni indotte da terze persone e non volute;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo di Maternità;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, basta che ci sia stata una conciliazione presso la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO;
  • Risoluzione consensuale anche ne caso di un rifiuto ad un trasferimento, nella stessa azienda, per più di 50 km o a una distanzza dove ci si impega 80 minuti o più con mezzi pubblici;
  • licenziamento con l'accetazione di una offerta di conciliazione;
  • Licenziamento disciplinare.

si deve avere anche un requisito contributivo minimo di 13 settimane nei 4 anni precedenti prima dell'inizio della disoccupazione, ma la regola dei contributi non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,agli operai agricoli e agli apprendisti, dove si applicano le regole precedenti, mentre per Contributi utili si intendono:

  1. contributi previdenzili
  2. contributi figurativi dati per maternità obbligatoria
  3. periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati
  4. periodi di astensione dal lavoro 

Alcuni Casi , purchè si verificano o si sono verificati negli ultimi 10 mesi, determinano l'ampiamento del periodo di 12 mesi dove trovare le 30 giornate utili per accedere alla prestazione: (Fonte INPS)

  • Malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione a Zero ore sia ordinaria che starordinaria;
  • periodi dove si hanno contratti sdi solidarietà utilizzati nel tempo  e utilizzati a Zero ore;
  • assenze dovute all'assistenza di un parente convivente;
  • periodi di Maternità, ma solo nel caso in cui la contribuzione risulti già versata prima dell'inizio della Prestazione NASpI;
  • periodi di assenza per congedo Parentale, purchè si verifica e regolarmente riconosciuti e versati durante il periodo di lavoro;
  • periodi in cui ha ricevuto versamenti per i periodi in cui è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di aspettativa non retribuita per motivi Politici o Sindacali;
  • periodo di lavoro all'estero presso Stati ove l'Italia non ha accordi bilaterali in tema di aiuti alla disoccupazione;

La domanda deve essere presentata pentro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro o dei periodi di astenzione dal lavoro come per la maternità obbligatoria o alro, ma si può prorogare se insorgono maternità e/o malattia comune o infortuni, intercorsi entro i 60 giorni.

 

Per altre info si prega di recarsi nei nostri centri, 

Grazie

 

 

16/03/2018

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