Sulle ultime DPCM emanate sono stati previsti dei congedi COVID-19, per mitigare la situazione di emergenza in cui viviamo. Questo congedo è a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della legge 335 del 8 agosto 1995 e dei lavoratori autonomi.

Nella circolare n. 1621 del 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione.

Innanzitutto il congedo COVID-19 non può essere utilizzato negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in giornate o periodi alternati, per un totale complessivo di 15 giorni. Va, inoltre, chiarito che il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

Il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus € 600,00, di cui abbiamo parlato qui, previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS ai titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica Coronavirus.

Un secondo chiarimento, l’INPS lo formula in materia di compatibilità del congedo COVID-19 nei seguenti casi:

  • malattia: nell’eventualità l’altro genitore sia malato;
  • maternità/paternità: nell’eventualità l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità;
  • lavoro agile: nell’eventualità l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli;
  • ferie: nell’eventualità l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie;
  • aspettativa non retribuita: nell’eventualità l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni: (percettore di sostegno al reddito, disoccupato o inoccupato);
  • permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6): è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104;
  • part-time e lavoro intermittente: nell’eventualità l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.

Articolo a cura di Francesca Ferrara

16/04/2020

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.

Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.

09/04/2020

Rc auto e moto, scadenza validità a 30 giorni: in base a quanto previsto dal decreto CURA ITALIA si può fruire della sospensione della RCA auto e moto, prolungando il periodo di validità dei certificato dopo la scadenza della polizza, prolungando la validità dell’assicurazione 30 giorni dopo la data di scadenza.

Pertanto, si potrà circolare per 30 giorni con la polizza scaduta. Attenzione questa sospensione è valida solo per assicurazioni RC Auto e moto con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

09/04/2020

Con il decreto Cura Italia n 18 2020 è stata prorogata la validità al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mentre per chi è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2020.

Questa proroga è stata decisa per la difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle varie Licenze, quindi se questa emergenza impone i divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli previsti, tale tempistiche si potrebbero allungare.

09/04/2020

Il Decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dei documenti che avevano la scadenza entro entro il mese di Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 . 

Questa proroga riguarda sia le carte d’identità  “cartacee” ed “elettroniche”, rimane in essere la data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio. Questa proroga al 31 agosto esiste anche per le patenti di guida.

09/04/2020

la revisione dell’auto deve essere svolta; ogni 4, 2 oppure ogni anno in base all’età e alla tipologia del veicolo; entro il mese corrispondente al Rilascio della Carta di Circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Pertanto le revisioni che usufruiscono di questa proroga riguardano:

  • Auto,ciclomotori e motocicli immatricolati da marzo a luglio 2016 o sottoposti a revisione da marzo a luglio 2018.
  • Tutti i  tipi di veicoli elencati elencati nell’art 80 c 4 del codice della strada sottoposti a ultima revisione da marzo a luglio 2019.

Tutti i veicoli interessati dal rinvio possono effettuare la revisione auto( o moto, o      autocarro,ecc.) entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere alcuna sanzione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, poi, specificato tramite circolare che la proroga interessa anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data precedente al 17 marzo 2020.

09/04/2020

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