GeneraFuturo* è il Piano Individuale Pensionistico che aiuta ad integrare o costruire la pensione di domani, perché le riforme del sistema previdenziale hanno via via ridotto sensibilmente la pensione pubblica, lasciandoci con una sola certezza: la necessità di provvedere ad integrare fin da giovani il nostro reddito futuro per affrontare il domani con tranquillità.

Che tu sia dipendente privato o pubblico, lavoratore autonomo o libero professionista, aderendo al piano pensione GeneraFuturo puoi anche beneficiare sin da subito degli importanti vantaggi fiscali previsti dalla legge. E se dovessi avere bisogno dei tuoi risparmi in casi determinati quali, ad esempio l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o spese sanitarie straordinarie, potrai prelevare in anticipo il capitale maturato, nei limiti fissati dalla normativa.

Con GeneraFuturo puoi avere la protezione tipica delle Gestioni Separate o cogliere le opportunità dei mercati finanziari accedendo a Fondi Interni Assicurativi oppure scegliere tra le diverse combinazioni previste. E se le tue esigenze dovessero cambiare? Nessun problema, per tutta la durata del piano puoi modificare la strategia d’investimento prescelta. E se hai fino a 40 anni puoi beneficiare di condizioni economiche particolarmente vantaggiose. GeneraFuturo: una soluzione, tante opportunità. 

Con il piano pensionistico GeneraFuturo puoi scegliere tra varie formule di rendita vitalizia a tuo favore:
• reversibile, a beneficio di un tuo caro scelto liberamente anche al di fuori dell’asse ereditario;
• controassicurata, che in caso di decesso riconosce l’eventuale capitale residuo ai tuoi cari;
• raddoppiata, in caso di perdita dell’autosufficienza nel corso della fase di erogazione;
• e nei casi previsti dalla normativa, potrai usufruire - anche in forma parziale - della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). 

GeneraFuturo non tutela solo il tuo futuro ma anche il tuo presente con Futuro Care, la garanzia che da subito tutela in caso di perdita dell’autosufficienza nel corso della durata del piano.

* "Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto”. Documentazioni disponibili su generali.it e in Agenzia.

21/09/2020

1)RIFORMA PREVIDENZIALEE SUPERAMENTO DELLAFORNERO2)TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DEGLI INCENTIVI E REVISIONE DELLE POLITICHE ATTIVE3)NUOVA LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA   

23/02/2018

[...]La disposizione sull’aumento dell’aspettativa di vita in esame, ai sensi dell’art 149 e 150, non siapplica anche ai lavoratori c.d. “precoci” e ai soggetti che al momento del pensionamento sonotitolari di Ape social

03/02/2019

(Art. 70 e 71 che modificano art. 22 del DL 18/2020)

Ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga (art. 70)

Il trattamento di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19" può essere concesso per 

  • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;

Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).

 

Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale (art. 70)

Il trattamento in deroga è concesso per i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

 

Gestione delle domande di trattamento CIGD direttamente dall'INPS (art. 71)

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

 

La domanda di concessione del trattamento in deroga di cui al DL 34/2020 potrà essere trasmessa decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione introdotta in modifica dell'art. 22 del DL 18/2020. La domanda andrà trasmessa alla sede Inps territorialmente competente e non più alle Regioni.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande (art.71)

Decorsi i predetti trenta giorni (si presume di adeguamento della procedura INPS), la domanda CIGD ex DL 34/2020 e' trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.

 

Anticipazione in acconto dell'integrazione richiesta per il periodo della domanda  (art.71)

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

 

Modifica ai termini di trasmissione mod. SR41 (Art. 70)

Il datore di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (saldo a conguaglio e al netto dell'acconto 40%) , secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilita' successiva a quella in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale.

 

Pagamento anticipato per le imprese multilocalizzate (Art. 70)

Ai sensi del nuovo comma 6-bis DL 18/2020, ai soli datori di lavoro che abbiano unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale potrà essere concessa la possibilità di anticipare il trattamento CIGD che ricordiamo sarà sempre concesso dal Ministero del Lavoro.

03/06/2020

(Art. 68 che modifica gli art. da 19 e 21 DL 18/2020)

 

Ulteriore periodo di integrazione salariale

I datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa con causale COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-19"),oltre alle 9 settimane già concesse dal DL Cura Italia, alle seguenti condizioni:

  • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;

Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).

ANF riconosciuti in costanza di trattamento di Assegno Ordinario

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

 

Obbligo di espletare la procedura sindacale 

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 19 comma 2 periodo primo riguardo la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
L'art. 68 comma 1 lett. c modifica, con decorrenza 19/05/2020, i termini ordinari di presentazione delle domande abrogando il precedente arco temporale dei 4 mesi e pertanto rimettendo al nuovo termine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione /sospensione;

 

Per quanto riguarda le domande con pagamento diretto, all'art. 71 DL 34/2020 si dispone la modifica del DL 18/2020 con l'art. 22-quinquies in base a cui la medesima scadenza sopra indicata dovrà essere seguita anche dalle domande presentate a decorrere dal 18/06/2020-

 

Qualora la domanda sia presentata oltre i nuovi termini sopra indicati, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

 

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis (non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione).

Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

03/06/2020

Beneficio: proroga al 1° gennaio 2021 dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Modalità di attuazione: non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria.

Precisazioni: resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri Iva e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

27/05/2020

Beneficio: riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.

Beneficiari:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • società semplici.

Modalità di fruizione: l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020. È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima.

Precisazione: l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall’11%

27/05/2020

Beneficio: possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine.

Caratteristiche: gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o Stati dello Spazio economico europeo nonché dall’erogazione di prestiti o dall’acquisizione di crediti delle predette imprese.

Investimenti esclusi:

  • investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia;
  • limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 complessivamente.

Precisazione: il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%

27/05/2020

Beneficio: Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Versamenti sospesi:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020;
  • ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia;
  • versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

Ripresa della riscossione: i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

27/05/2020

Beneficio: fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Beneficiari: le imprese.

27/05/2020

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