L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie è necessario presentarlo se si vogliono richiedere prestazioni o servizi sociali agevolati o assistenziali  che vengono erogati in base al reddito.

L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online, tramite PIN, all’INPS.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Nota bene :per le informazioni autodichiarate il soggetto che compila la DSU se ne assume la responsabilità, anche penale.

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Come Funziona:

(Fonte INPS)

L' ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti
Parametro

1
1,00

2
1,57

3
2,04

4
2,46

5
2,85

0,35 per ogni ulteriore componente;Sono previste maggiorazioni di:

  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

Per l'anno 2020 l'ISEE viene calcolato in base alla giacenza media e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno 2018, questo comporta un innalzamento dei valori calcolati.

Ulteriori informazioni presso nostre sedi CAF

 

02/02/2020

Il Congedo di Maternità è un periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa a seconda dei casi e delle modalità previste dal DL n 151 del 26 marzo 2001, cosidetto Testo Unico maternità/paternità (denominato T.U.) per le Lavoratrici e Lavoratori Dipendenti assicurati all'INPS.

CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di Maternità è il periodo di astensione obbligatoria dove la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e post gravidanza(o puerperio), percepisce un'idennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi spetta:

  • alle Lavoratrici dipendenti  assicurate all'Inps inclusa la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (art. 24 T.U.).
  • Lavoratrici con rapporto di lavoro in corso corrispondente al primo giorno del Congedo, indipendentemente dal tipo di contratto o di livello.
  • alle Disoccupate o sospese se il congedo di Maternità è iniziato entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro. Se il Congedo Stesso è iniziato oltre il 60 giorno si può usufruire se ha diritto alle idennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.
  • alle Lavoratrici agricole a tempo determinato e a tempo indeterminato che nell'anno di inizio del congedo abbiano almeno 51 giornate di lavoratrice in la qualità di bracciante certificata dagli elenche nominativi annui (art 63 T.U.).
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e Badanti) che hanno 26 contributi settimanali in riferimento all'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali in riferimento ai 2 anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle Lavoratrici a domicilio (art 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU cosidette attività socialmente utili o di pubblica utilità (art. 65 del T.U.)

Durata e modalità

Il congedo di Maternità inizia 2 mesi prima della presunta data del parto, ma tale periodo di astensione al lavoro può essere a periodi antecedenti al periodo su indicato quando si ha una interdizione anticipata su disposizione della ASL se la gravidanza è a rischio o DTL, direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto la durata dell'astensione al lavoro è:

  • 3 mesi e, in caso in cui il parto avvenga oltre la presunta data, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
  • 3 mesi oltre ai giorni non goduti per parti prematuri o precoci, quindi dove il parto è anticipato rispetto alla presunta data.Questo anche nel caso in cui la somma dei 3 mesi successivi al parto e i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto supera il limite dei 5 mesi;
  • tutto il periodo di astensione al lavoro diposto dalla DTL per mansioni incompatibili con il puerperio.

in alternativa alle consuete modalità di fruizione si ha la falcotà per le madri di astenersi dal lavoro, solo dopo l'evento del parto , sempre entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che un medico (specialista del SSN o convezionato con esso) e il medico competente dellle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi danni o pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro(legge di bilancio 2019 in alternativa art 16 comma 1 DL 151/2001). Nel computo dei 5 mesi di congedo di maternità non deve considerato il giorno del Parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La madre potrà sospendere il congedo, dopo il parto, nel caso in cui il neonato è ricoverato in una struttura, che sia pubblica o privata, e riprendere l'attività lavorativa se le condizioni della madre siano compatibili e certificate da attestazione medica e questo diritto si potrà esercitare solo 1 volta per figlio. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del Bambino. (TU art 16 bis comma 1 e comma 2 )

Casi particolari: (Fonte INPS)

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l'articolo 26 del TU.

Quanto Spetta:

Nei periodi di CONGEDO DI MATERNITA' la lavoratrice ha il diritto di percepire una indennità pari all' 80% della retribuzione media globale giornaliera , questa retribuzione e calcolata in base all'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo stesso, spesso si prende in considerazione l'ultimo mese(Art 22 e seguenti del TU).Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.(fonte INPS)

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, vale anche per lavoratrici iscritte ex IPSEMA che lavorano presso aziende che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità decade entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità, anche tramite i nostri Centri Caf/Patronato.

Requisiti per fare la domanda:

Possono fare domanda le lavoratrici dipendenti, alle quali è richiesta:

  • la sussistenza si un rapporto di lavoro
  • per addette ai lavori Domestici e Familiari (COLF e BADANTI) sono richiesti 26 contributi settimanali dell'anno prececedente o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l'inizio del congedo di maternità (art 62 del TU), se hanno quei contributi non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro
  • Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro, ma il congedo può iniziare oltre i 60 giorni se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
  • per le lavoratrici disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori eclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto al congedo spetta solo se la maternità inizia entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e se sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti all'inizio del congedo.
  • Per le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42.(fonte INPS)
  • Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato. (fonte INPS)

Come e quando fare la domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per altre informazioni più dettagliate recarsi presso nostri Centri CAF/Patronato.

 

 

 

31/07/2019

La NASpI, cioè nuova assicurazione sociale per l'impiego, è una indennità mensile di disoccupazione ricosciuta a chi cessa l'attività lavorativa in modo involontario dal 1 maggio 2015, viene erogata solo su richiesta dell'interessato ed è una forma alternativa di indennità alternativa ad altre forme di sostegno al cittadino e sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.la NASpI è regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 articolo 1

Chi può accedervi? 

Possono far richiesta i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione,come:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono fare richiesta:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
  • chi si dimette o si licenzia da un luogo di lavoro.

Come Funziona?

La NASpI spetta a partire:

  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,spetta dall'ottavo giorno. mentre se presentata dopo l'ottavo giorno,ma entro i termini di legge, spetta dal giorno successivo;
  • la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno del termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, spetta dall'ottavo giorno. Altrimenti spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno dal licenziamento per giusta causa, spetta dal trentottesimo giorno, mentre se presentata oltre al trentottesimo giorno ,dalla data di licenziamento, ma entro i termini di legge viene riconosciuta dal giorno successivo.

La possibile rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).La NASpI viene corrisposta mensilmente considerando un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. nel calcolo della durata non vengono conteggiati i periodi di contribuzione dove sono stati già erogati prestazioni di disoccupazione o anche per prestazioni fruite in un unica soluzione in forma anticipata.Non avendo alcuna richiesta alla prestazione, per i periodi successivi all'ultima prestazione di disoccupazione i contributi relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro  sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).Si può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI per chi ha intenzione di avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Quanto e come Spetta?

La prestazione è al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali contanto gli ultimi quattro anni,se la retribuzione è inferiore all'importo stabilito dalla legge, contando anche la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT, e reso noto annualmente dall' INPS con circolare pubblicata sul sito, come:

  • 1195€ per l'anno 2017
  • 1208,15€ per l'anno 2018
  • 1221,44€ per l'anno 2019

se la retribuzione è superiore al minimo stabilito annuo (1221,44€ per il 2019), la prestazione sarà pari al 75% dell'importo di riferimento annuo e aggiungendo al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. comunque l'importo della prestazione non può superare un limite massimo, individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito:

  • 1300€ per il 2017
  • 1314,30€ per il 2018 
  • 1328,76€ per il 2019

Ma dal primo giorno del quarto mese in cui si percepisce la prestazione si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.L'indennità è paragonata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, conteggiando anche elementi retributivi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.L'importo della prestazione si riduce quando:(Fonte INPS)

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161– entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda diNASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

Quando si ha un lavoro occasionale l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi ricevuti nello svolgere questa tipologia di lavorov fino ad un importo massimo non superiore ai 5000€ per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente, le pubbliche amministrazioni non possono erogare pagameti in contanti per prestazioni con importo superiore alla soglia stabilita dalla legge.La prestazione è sospesa in caso di:(fonte INPS)

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:(fonte INPS)

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

In caso di lavoro all'estero:(fonte INPS)

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Chi ne ha diritto alla Domanda?

Può accedere alla NASpI i lavoratori subordinati che sono Disoccupati per chi ha eseguito:

  • Dimissioni per giusta causa, cioè dimissioni indotte da terze persone e non volute;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo di Maternità;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, basta che ci sia stata una conciliazione presso la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO;
  • Risoluzione consensuale anche ne caso di un rifiuto ad un trasferimento, nella stessa azienda, per più di 50 km o a una distanzza dove ci si impega 80 minuti o più con mezzi pubblici;
  • licenziamento con l'accetazione di una offerta di conciliazione;
  • Licenziamento disciplinare.

si deve avere anche un requisito contributivo minimo di 13 settimane nei 4 anni precedenti prima dell'inizio della disoccupazione, ma la regola dei contributi non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,agli operai agricoli e agli apprendisti, dove si applicano le regole precedenti, mentre per Contributi utili si intendono:

  1. contributi previdenzili
  2. contributi figurativi dati per maternità obbligatoria
  3. periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati
  4. periodi di astensione dal lavoro 

Alcuni Casi , purchè si verificano o si sono verificati negli ultimi 10 mesi, determinano l'ampiamento del periodo di 12 mesi dove trovare le 30 giornate utili per accedere alla prestazione: (Fonte INPS)

  • Malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione a Zero ore sia ordinaria che starordinaria;
  • periodi dove si hanno contratti sdi solidarietà utilizzati nel tempo  e utilizzati a Zero ore;
  • assenze dovute all'assistenza di un parente convivente;
  • periodi di Maternità, ma solo nel caso in cui la contribuzione risulti già versata prima dell'inizio della Prestazione NASpI;
  • periodi di assenza per congedo Parentale, purchè si verifica e regolarmente riconosciuti e versati durante il periodo di lavoro;
  • periodi in cui ha ricevuto versamenti per i periodi in cui è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di aspettativa non retribuita per motivi Politici o Sindacali;
  • periodo di lavoro all'estero presso Stati ove l'Italia non ha accordi bilaterali in tema di aiuti alla disoccupazione;

La domanda deve essere presentata pentro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro o dei periodi di astenzione dal lavoro come per la maternità obbligatoria o alro, ma si può prorogare se insorgono maternità e/o malattia comune o infortuni, intercorsi entro i 60 giorni.

 

Per altre info si prega di recarsi nei nostri centri, 

Grazie

 

 

16/03/2018

Dall' Aprile 2019 è entrato in Vigore il REDDITO DI CITTADINANZA, stabilto nella Manovra 2019 dove tramite il Decreto si descrivono modalità di fruizione, i limiti di reddito di ISEE e come e dove presentare le domande.

 Cosa è e Come Funziona?

Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico alle famiglie che percepiscono un reddito inferiore alla soglia di povertà, integrando una somma al reddito percepito. Questo strumento può essere percepito anche ai pensionati a cui verrà erogata un’integrazione alla loro pensione minima (attualmente di 513 euro ) e detta PENSIONE DI CITTADINANZA.il reddito si divide in DUE QUOTE:

  • una quota reddituale vera e propria, che integra con quote in base alla composizione del nucleo familiare;
  • una quota di aiuto per il pagamento di affitti e mutui per la casa della Famiglia.

Tutto questo è garantito perchè il beneficiario è obbligato a sottoscrivere un accordo con i centri per l’impiego con il quale si impegna a frequentare corsi di formazione e partecipare a lavori socialmente utili. La persona che partecipa ai corsi dovrà accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno presentate, in caso di rifiuto delle tre opportunità perderà il diritto al Reddito. 

Quali sono i Requisiti per accedere al Reddito?

Chi ha DIRITTO:

  • chi è in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro Ue, oppure  stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • chi è residente in Italia da almeno 10 anni continuativamente;
  • chi ha Isee inferiore a 9.360€;
  • chi ha un patrimonio immobiliare ( non è compresa la casa d’abitazione e/o prima casa ) inferiore a 30.000€;
  • chi ha un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€,ma questo limite si innalza per ogni familiare succesivo al primo fino ad un massimo di 10000€. L'incremento è calcolato : 1000€ per ogni figlio successivo al primo; di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  • chi ha reddito familiare non superiore a 6.000€ aumentata a 9.360€ se la Famiglia è in affitto.

Chi NON ha DIRITTO:

  • chi ha immatricolato auto o moto nei 6 mesi precedenti alla richiesta dell’Rdc, e chi è in possesso di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
  • Chi è in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
  • chi si trova in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • chi, nel suo nucleo familiare,si è dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

 A quanto ammonta l’importo del reddito di cittadinanza:

Il RDC integra il reddito che ha il nucleo Familiare e la quota erogabile varia, a seconda dei casi, in modo significativo:

  •  780 euro, per un adulto che vive in affitto
  •  1.180 euro per una famiglia di quattro persone sempre in locazione.
  •  500 € Per un single, che aumenta a 650€ se ha un mutuo e di altri 130 € se vive in affitto
  • 700€ Per due coniugi, che aumenta a 850 € o 980 € in caso di mutuo o locazione. Se i due hanno un figlio minore il reddito di cittadinanza massimo sarà di 800 euro, ma si alzerà, come spiegato sopra, a 950 o 1.080 euro.

Come si richiede il redditoLa domanda dovrà essere presentata partire dal 1° marzo 2019 all’Inps utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Istituto stesso, insiema al modello ISEE. Dovrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai Caf.L’Inps ha 5 giorni di tempo per valutare i requisiti richiesti.Il reddito verrà erogato tramite una speciale card “Rdc”, una sorta di carta acquisti con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese.

08/06/2019

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