Beneficio: proroga al 1° gennaio 2021 dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Modalità di attuazione: non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria.

Precisazioni: resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri Iva e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

27/05/2020

Beneficio: riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.

Beneficiari:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • società semplici.

Modalità di fruizione: l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020. È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima.

Precisazione: l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall’11%

27/05/2020

Beneficio: possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine.

Caratteristiche: gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o Stati dello Spazio economico europeo nonché dall’erogazione di prestiti o dall’acquisizione di crediti delle predette imprese.

Investimenti esclusi:

  • investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia;
  • limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 complessivamente.

Precisazione: il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%

27/05/2020

Beneficio: Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Versamenti sospesi:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020;
  • ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia;
  • versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

Ripresa della riscossione: i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

27/05/2020

Beneficio: fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Beneficiari: le imprese.

27/05/2020

Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Beneficiari:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

Precisazioni: il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24. Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della   produzione ai fini IRAP.

27/05/2020

Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19.

Beneficiari: Imprese e lavoratori autonomi. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Ambito di applicazione:

  • interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
  • interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • acquisto di arredi di sicurezza.

Precisazioni: è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.

27/05/2020

Beneficio: fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Ambito di applicazione: crediti di imposta per:

  • fitti;
  • sanificazione;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro.

Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

27/05/2020

Beneficio: possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Beneficiari: soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma

Ambito di applicazione:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

27/05/2020

Beneficio: credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo.

Beneficiari:

  • imprese, anche agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.

Soggetti esclusi: imprese e lavoratori autonomi con:

  • ricavi o compensi superiori nel 2019 a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere);
  • una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Uso del credito d’imposta: è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Precisazioni: Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

27/05/2020

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