Cassa integrazione guadagni cig c.i.g.

La cassa integrazione guadagni, in breve C.I.G. ,  è un ammortizzatore sociale previsto nel nostro ordinamento che consiste in una prestazione economica erogata per sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione delle attività lavorative di una azienda.

La CIG viene erogata a LAVORATORI SUBORDINATI assunti da almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda. Lo stesso trattamento viene riconosciuto anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, è invece escluso per i Dirigenti e i Lavoratori a Domicilio.

Questo ammortizzatore viene erogato per un massimo di 24 mesi, anche continuativi per 5 anni di lavoro da calcolarsi a ritroso dal giorno dell’ultimo trattamento salariale.

La misura dell’indennità è pari al 80% della retribuzione spettante al lavoratore, con un importo mensile massimo stabilito anno per anno, che per il 2020 ammonta a:

  • 998,18 € euro lordi per retribuzioni fino a 2159,48 €;
  • 1199,72 € lordi per retribuzioni sopra i 2159,48 €.

L’indennità della competenza è al netto dei contributi, difatti per quest’ultimi è prevista la copertura figurativa ed è fissata un’aliquota fiscale del 5,84%.

Per i dipendenti assunti Part-Time la retribuzione mensile lorda sarà rapportata alla retribuzione mensile corrispondente all’importo Full-Time.

La Cassa integrazione può rispondere a varie esigenze e pertanto distinguersi in:

08/05/2020

Sospensione del Pagamento Mutui e Prestiti:  dal Decreto numero 18 tutti i lavoratori che si trovino nella situazione della sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, per una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Per Richiedere la sospensione delle Rate si deve compilare un modulo che si trova sui siti delle Banche dove si è stipulato il contratto di mutuo e si deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Invece per la sospensione delle rate dei prestiti personali bisogna avere una sospensione del lavoro o una riduzione di almeno il 30 % del proprio orario di Lavoro, e anche in questo caso si deve richiedere tramite un modulo di attivare la sospensione delle rate.

Il modulo si trova sul sito delle Agenzie dove si è fatto il contratto di prestito personale, cessione del quinto o delega dello stipendio.

09/04/2020

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