Assegno di incollocabilità, il Ministero rivaluta l’importo.

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 48 del 15 maggio 2019, ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06 sulla base di quanto stabilito dall'Inail nell'ambito della determinazione n. 121 del 10 aprile 2019.

Il nuovo importo rivalutato erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, è pari a 262,06 euro.

L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 180, DPR n. 1124/1965: riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%, compresi gli eventi che sono indennizzati come danno biologico; età non superiore a 65 anni; impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, esente Irpef e incumulabile con l'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali.

13/07/2019

Cosa è:

l'assegno sociale è una somma erogata dall'INPS, presso domanda specifica, per i cittadini Italiani e/o Stranieri che hanno un reddito annuo al di sotto della soglia di povertà, come previsto dalla legge.

Questo contributo al reddito dal 1 Gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

 

Chi ne ha diritto:

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite, di anno in anno, dalla legge.

Altri requisiti idonei per poter accedere all'Assegno Sociale sono che devono essere cittadini italiani,o anche stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 

Come funziona:

Il pagamento della prestazione inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.Tale beneficio è provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti del reddito minimo previsto e di effettiva residenza nel comune avviene di anno in anno. 

L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.(Fonte INPS)

Hanno diritto all'assegno: 

- in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

- in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di 30 giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

(Fonte INPS)

 

13/07/2019

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