730 2023 Spese Sanitarie non detraibili

Le spese sanitarie sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi IRPEF, ma esistono alcune limitazioni e esclusioni che vanno considerate. In particolare, non è possibile usufruire della detrazione per le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo" per future esigenze personali, per la circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e per il test del DNA per il riconoscimento della paternità.
Inoltre, non è possibile detrarre le spese relative alle prestazioni rese dagli osteopati o dai pedagogisti, in quanto non rientrano tra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute.
Anche le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti con titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, i trattamenti di haloterapia e l'acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici come l'idrokinesiterapia, non sono detraibili.
Infine, la frequenza di corsi in palestra, anche se accompagnata da una prescrizione medica, non è detraibile.
Per usufruire della detrazione, è necessario soddisfare alcune condizioni, come la definizione del dispositivo medico, la marcatura CE, la corrispondenza tra il soggetto che detrae il costo e quello che lo indica nella dichiarazione e la prova dell'acquisto con lo scontrino parlante. Nel modello 730, il dispositivo medico può essere indicato al rigo E1, mentre nel modello Unico va indicato al rigo RP1.
È importante ricordare che la detrazione vale anche per i familiari a carico fiscalmente. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le specifiche condizioni e limitazioni previste dalla normativa fiscale.
Spese Sanitarie escluse dalla Detrazione Fiscale IRPEF Riassunto:
- Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155)
- Circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016)
- Prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1)
- Prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2)
- Prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica
- Trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1)
- Acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2)
- Frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3)